Art. 1 - bis 
 
       (( Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica 
           dei clienti finali in regime di maggior tutela 
 
  1. Al fine di favorire  il  contenimento  dei  prezzi  dell'energia
elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela,
entro  il  termine  previsto  dall'articolo  16-ter,  comma  2,   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la  societa'  Acquirente  unico
Spa, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione   del   presente   decreto,   svolge   il   servizio   di
approvvigionamento utilizzando tutti gli  strumenti  disponibili  sui
mercati regolamentati dell'energia elettrica. ))