Art. 1 - quater 
 
      (( Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore 
            del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022 
 
  1. In deroga alle disposizioni del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per  usi  industriali  di
cui all'articolo 26, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta  del  valore
aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al
primo periodo siano contabilizzate sulla  base  di  consumi  stimati,
l'aliquota d'IVA del 5 per cento si  applica  anche  alla  differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi  effettivi
riferibili, anche  percentualmente,  ai  mesi  di  luglio,  agosto  e
settembre 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
480,98 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58, comma 4-bis. 
  3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 5,  l'ARERA  mantiene  inalterate  le
aliquote relative agli oneri generali di sistema per il  settore  del
gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3,  pari  a  292
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022. 
  5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore del gas naturale per il terzo trimestre  dell'anno  2022,
l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito
dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema  nel
settore del gas fino a concorrenza dell'importo  di  240  milioni  di
euro, con particolare riferimento agli scaglioni di  consumo  fino  a
5.000 metri cubi annui. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5,  pari  a  240
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022. ))