Art. 10 
 
                   Disposizioni in materia di VIA 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis,  nono  periodo,  le  parole  «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  diritto  di
voto»; 
    (( b) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
        «g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  dicembre  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006,  o  la  relazione
paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
        g-ter) l'atto del  competente  soprintendente  del  Ministero
della  cultura  relativo  alla  verifica  preventiva   di   interesse
archeologico  di  cui  all'articolo  25  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
      2) al comma 2, le parole:  «alle  lettere  da  a)  a  e)»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di
VIA   l'autorita'   competente   verifica   la   completezza    della
documentazione, con riferimento a quanto previsto  dal  comma  1  del
presente articolo, l'eventuale ricorrere  della  fattispecie  di  cui
all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la  documentazione  risulti
incompleta,  l'autorita'  competente  richiede   al   proponente   la
documentazione  integrativa,  assegnando  per  la  presentazione   un
termine perentorio non superiore a trenta giorni.  Qualora  entro  il
termine  assegnato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
integrativa,  ovvero  qualora  all'esito  della  nuova  verifica,  da
effettuarsi  da  parte  dell'autorita'  competente  nel  termine   di
quindici  giorni,  la  documentazione  risulti   ancora   incompleta,
l'istanza si intende  ritirata  ed  e'  fatto  obbligo  all'autorita'
competente di  procedere  all'archiviazione.  I  termini  di  cui  al
presente comma sono perentori»; )) 
    c) all'articolo 25, comma 5,  ((  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «su  istanza  del  proponente»  sono  inserite  le  seguenti:
«corredata di una relazione esplicativa  aggiornata  che  contenga  i
pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di  riferimento
e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute» ed ))  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Fatto  salvo  il  caso  di
mutamento del contesto ambientale di  riferimento,  il  provvedimento
con cui e' disposta la proroga  ai  sensi  del  secondo  periodo  non
contiene prescrizioni diverse e  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'
previste nel provvedimento di VIA originario.»; 
    (( c-bis) all'articolo 27, comma  7,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «Contestualmente puo' chiedere al proponente»  sono  inserite
le seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla  competente
direzione generale del Ministero della cultura,»; 
    d) all'allegato II alla parte seconda: 
      1) al punto 2): 
        1.1) dopo le parole: «impianti eolici per  la  produzione  di
energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva  superiore
a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del  solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti  o
progetti localizzati in aree  contigue  o  che  abbiano  il  medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e  per  i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale  o  sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»; 
        1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW»  sono
aggiunte le seguenti: «,  calcolata  sulla  base  del  solo  progetto
sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o  progetti
localizzati in aree contigue o che  abbiano  il  medesimo  centro  di
interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i  quali  sia
gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia'  stato
rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»; 
      2) il punto 4) e' soppresso. ))