Art. 2 
 
      Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese 
        per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 
 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  ((
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  ))
nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella  misura  del  25
per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21
del 2022, (( convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  51  del
2022, )) nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella  misura
del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati
in 235,24 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58. 
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022,
(( convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  ))
nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella  misura  del  15
per cento. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in
215,89 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58. 
  (( 3-bis. Ai fini  della  fruizione  dei  contributi  straordinari,
sotto forma di credito d'imposta, di cui agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  ove  l'impresa  destinataria  del
contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022  si  rifornisca  di
energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui  si
riforniva nel primo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento  di
costo della componente  energetica  e  l'ammontare  della  detrazione
spettante per il secondo trimestre  dell'anno  2022.  L'ARERA,  entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  definisce  il  contenuto  della
predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata  ottemperanza
da parte del venditore. 
  3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato in regime de minimis. ))