Art. 2 - bis 
 
  (( Indennita' per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale 
 
  1. Per l'anno 2022, ai lavoratori  dipendenti  di  aziende  private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale
nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno
un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a  sette
settimane e non superiori a venti settimane e che,  alla  data  della
domanda, non siano titolari di altro rapporto  di  lavoro  dipendente
ovvero percettori della Nuova prestazione  di  Assicurazione  Sociale
per  l'Impiego  (NASpI)  o  di  un  trattamento   pensionistico,   e'
attribuita un'indennita' una tantum pari  a  550  euro.  L'indennita'
puo'  essere  riconosciuta  solo  una  volta  in  corrispondenza  del
medesimo lavoratore. 
  2. L'indennita' di cui  al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  L'indennita'  e'   erogata   dall'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  nel  limite  di  spesa
complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i  risultati
di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti di concessione dell'indennita'. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n.  234.
))