Art. 3 
 
Credito d'imposta per gli autotrasportatori ((  e  misure  in  favore
  delle imprese esercenti servizi  di  trasporto  di  passeggeri  con
  autobus )) 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come  carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma  2,  lettera  a),  del  ((  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e  amministrative,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'  riconosciuto  un  contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28
per cento della spesa sostenuta nel primo  trimestre  dell'anno  2022
per  l'acquisto  del  gasolio  impiegato  dai  medesimi  soggetti  in
veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per  l'esercizio
delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  4. Agli oneri derivanti (( dai commi 1 e 2  )),  valutati  in  euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  5. L'articolo  17  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  e'
abrogato. 
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  (( 6-bis.  Al  fine  di  sostenere  il  settore  del  trasporto  di
passeggeri con autobus, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di  1
milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto
di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI. 
  6-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del comma 6-bis anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa ivi previsto. 
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. ))