Art. 3 - bis 
 
          (( Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti 
                     per l'esercizio della pesca 
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo  18
del  decreto-legge  21   marzo   2022,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,  si  applicano,
limitatamente alle imprese  esercenti  la  pesca,  anche  alle  spese
sostenute per gli  acquisti  di  carburante  effettuati  nel  secondo
trimestre solare dell'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. ))