Art. 5 
 
                  Disposizioni per la realizzazione 
               di nuova capacita' di rigassificazione 
 
  1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti  di
approvvigionamento  di  gas  ai  fini  della   sicurezza   energetica
nazionale,  fermi  restando  i  programmi  di  decarbonizzazione  del
sistema energetico nazionale,  le  opere  finalizzate  all'incremento
della  capacita'  di  rigassificazione  nazionale   mediante   unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete
di trasporto esistente alla data di emanazione del presente  decreto,
incluse  le   connesse   infrastrutture,   costituiscono   interventi
strategici di pubblica utilita',  indifferibili  e  urgenti.  Per  la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di  cui  al
primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo.  Per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente   articolo,   il
Commissario si avvale delle amministrazioni centrali  e  territoriali
competenti, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, e allo  stesso  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
  2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma  1,
nonche'  per  la   realizzazione   delle   connesse   infrastrutture,
l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  46  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, (( ferma  restando  l'intesa  con  la  regione
interessata, )) e' rilasciata dal Commissario di cui  al  comma  1  a
seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni
dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5. 
  3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al comma 1,  previa  comunicazione  alla  Commissione
europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  (( 3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle  opere  di  cui  al
comma 1, anche al fine di riqualificare i  siti  in  cui  si  trovano
impianti  di  rigassificazione  non  piu'  funzionanti,  di   ridurre
l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli
interventi di bonifica e risanamento ambientale  e  di  rigenerazione
dell'area denominata «Zona  falcata»  di  Messina,  e'  stanziato  un
contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8  milioni  di
euro per l'anno 2023  e  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.
All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a
valere sul Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, mediante deliberazione del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile,  con  la
quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore degli  interventi
di cui al presente comma. )) 
  4.  Le  amministrazioni  a  qualunque  titolo   interessate   nelle
procedure  autorizzative,  incluso  il  rilascio  della   concessione
demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture  connesse  di
cui al comma 1, attribuiscono  ad  esse  priorita'  e  urgenza  negli
adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai  fini
del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione  di  cui
al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1,
terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  222  del  2007,  tiene
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere  mitigatrici  e  compensative.  L'autorizzazione
include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali  atti  di  assenso  ai  fini
della realizzabilita' dell'opera  all'interno  di  siti  contaminati,
ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta
ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle  ai  fini
antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.  105,
nonche' la verifica preventiva  dell'interesse  archeologico  di  cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove
necessario, la  concessione  demaniale,  fatti  salvi  la  successiva
adozione e l'aggiornamento delle  relative  condizioni  economiche  e
tecnico-operative. L'autorizzazione  ha  effetto  di  variante  degli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al  piano  regolatore   portuale,   ove   necessaria.   La   variante
urbanistica,      conseguente      all'autorizzazione,       comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo  11  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia  delle  aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina  del  Commissario
di cui al comma 1, i soggetti interessati  alla  realizzazione  delle
opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la
relativa  istanza  di   autorizzazione   al   medesimo   Commissario,
corredata,  ove  necessario,  ((  della  soluzione  tecnica  per   il
collegamento )) dell'impianto alla rete nazionale  di  trasporto  del
gas naturale, (( del cronoprogramma della )) realizzazione ed entrata
in esercizio dell'impianto ((  nonche'  della  descrizione  ))  delle
condizioni di approvvigionamento del gas. 
  6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i
progetti   autorizzati   entro    cinque    giorni    dal    rilascio
dell'autorizzazione. 
  7.  Qualora  l'ubicazione  individuata  per  l'installazione  delle
unita' galleggianti di cui al comma  1  sia  un  sito  militare,  per
l'autorizzazione all'installazione  dei  predetti  impianti  e  delle
connesse  infrastrutture  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Al fine di limitare  il  rischio  sopportato  dalle  imprese  di
rigassificazione  che  realizzano  e  gestiscono  le   opere   e   le
infrastrutture di cui  al  comma  1  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ((  un  fondo
con la dotazione di )) 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2043. Il fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per
il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto  e/o
realizzazione dei nuovi impianti sopra  richiamati,  prioritariamente
per la quota eccedente l'applicazione del fattore  di  copertura  dei
ricavi di cui alla delibera dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista  dalla  vigente  regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e'  destinato  a  contribuire
alla   copertura   dei   ricavi   riconosciuti   al    servizio    di
rigassificazione dalla vigente regolazione  tariffaria,  a  beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e  le  modalita'
di  impiego  del  fondo  sono  definiti  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, nel rispetto  della  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato. 
  9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita'
necessarie alla realizzazione  delle  opere  e  delle  infrastrutture
connesse di cui al medesimo comma 1,  si  opera  in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e  42  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di
subappalto. 
  10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di  realizzare
con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma  1,
nell'ambito delle relative procedure di affidamento: 
    a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 80 del medesimo decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
nonche'   dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la
partecipazione alla procedura; 
    b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1,  2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    c) non si applicano le previsioni  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare; 
    e)  in  relazione  alle  procedure  ordinarie,  si  applicano  le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza  previsti
dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, (( 62, comma 5 )), 74, commi
2 e 3, del decreto legislativo n. 50  del  2016,  nonche'  i  termini
ridotti ovvero i termini minimi previsti,  per  i  settori  speciali,
dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n.  50  del
2016; 
    f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  la  proroga  dei  termini   per   la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni; 
    g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  cinque
giorni. In ogni caso, e'  esclusa  la  possibilita'  di  esperire  la
procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle  mancanze,  alle
incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta; 
    h) in caso di presentazione di  offerte  anormalmente  basse,  il
termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle  spiegazioni
non puo' essere superiore a sette giorni. 
  11. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10,  e'  possibile
altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  per  i  settori  ordinari,  e  di  cui
all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura  strettamente
necessaria, quando, per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla  stazione  appaltante,
ivi comprese quelle derivanti dalla  grave  crisi  internazionale  in
atto  in  Ucraina,  l'applicazione  dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti  per  le   procedure   ordinarie   puo'   compromettere   la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.  Al  solo  scopo  di
assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali. 
  12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli  atti  relativi
alle procedure di affidamento (( di cui ai commi 9 )),  10  e  11  si
applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo ((,  di
cui all'allegato 1 al )) decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.
(( Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico  di  cui
al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al  tribunale
amministrativo regionale  competente.  In  caso  di  impugnazione  si
applicano gli articoli 119 e  125  del  citato  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  n.  104
del 2010 )). 
  13. Le opere autorizzate e le connesse  infrastrutture  di  cui  al
presente articolo sono identificate  dal  codice  unico  di  progetto
(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al
comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario,  fisico  e
procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle  opere
attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011,   n.   229,   classificandole   sotto   la   voce   «Opere   di
rigassificazione».  Il  Commissario  di  cui  al  comma  1   verifica
l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni  desumibili  dal
predetto sistema di monitoraggio. 
  ((  13-bis.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al   comma   1,
costituiscono   interventi   strategici   di    pubblica    utilita',
indifferibili e urgenti anche  le  opere  finalizzate  all'incremento
della capacita' di rigassificazione nazionale mediante  terminali  di
rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione  del  presente  decreto,  purche'  non  comportino  un
aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
)) 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  30  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto
a 30 milioni (( di euro )) per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026,
ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2027 al 2043, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  ((  n.
307, e, quanto a )) 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
2027 al 2043, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.