Art. 7 
 
Semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  di  impianti  di
  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
 
  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  qualora  il
progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di
competenza statale, le  eventuali  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto  il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate  dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma  6,
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  confluiscono  nel  procedimento
autorizzatorio    unico,    che    e'    perentoriamente     concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni.
(( Se il Consiglio dei ministri )) si esprime  per  il  rilascio  del
provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine  di
sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 
  3.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  ministri   convocate   per
l'adozione delle deliberazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni  e  delle
province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. 
  (( 3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per gli impianti diversi da  quelli  di  cui  al  primo  periodo  il
proponente, in sede di presentazione della domanda di  autorizzazione
di cui al comma 3,  puo'  richiedere  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  delle
aree interessate dalla  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere
connesse». 
  3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28,  dopo  le  parole:  «cave  o  lotti»  sono  inserite  le
seguenti: «o porzioni». 
  3-quater.  All'articolo  20,  comma  8,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, o le porzioni di cave e miniere non  suscettibili
di ulteriore sfruttamento». 
  3-quinquies. All'articolo 9-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «cave dismesse» sono inserite  le
seguenti: «o in esercizio». ))