Art. 8 
 
          Incremento della produzione di energia elettrica 
            da fonti rinnovabili per il settore agricolo 
 
  1. Nell'applicazione degli «Orientamenti  dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2014/C 204/01, al fine di aumentare la  capacita'  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione
di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo,  zootecnico  e
agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle
coperture  delle  proprie  strutture   produttive,   aventi   potenza
eccedente il consumo  medio  annuo  di  energia  elettrica,  compreso
quello familiare. Ai  medesimi  soggetti,  beneficiari  dei  predetti
aiuti,  e'  altresi'  consentita  la  vendita  in  rete  dell'energia
elettrica prodotta. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  alle  misure
di aiuto in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, incluse quelle finanziate a valere sul  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. 
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.