Art. 10 
 
                   Disposizioni in materia di VIA 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis,  nono  periodo,  le  parole  «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  diritto  di
voto»; 
    b) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
        «g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  dicembre  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006,  o  la  relazione
paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
        g-ter) l'atto del  competente  soprintendente  del  Ministero
della  cultura  relativo  alla  verifica  preventiva   di   interesse
archeologico  di  cui  all'articolo  25  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
      2) al comma 2, le parole:  «alle  lettere  da  a)  a  e)»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di
VIA   l'autorita'   competente   verifica   la   completezza    della
documentazione, con riferimento a quanto previsto  dal  comma  1  del
presente articolo, l'eventuale ricorrere  della  fattispecie  di  cui
all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la  documentazione  risulti
incompleta,  l'autorita'  competente  richiede   al   proponente   la
documentazione  integrativa,  assegnando  per  la  presentazione   un
termine perentorio non superiore a trenta giorni.  Qualora  entro  il
termine  assegnato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
integrativa,  ovvero  qualora  all'esito  della  nuova  verifica,  da
effettuarsi  da  parte  dell'autorita'  competente  nel  termine   di
quindici  giorni,  la  documentazione  risulti   ancora   incompleta,
l'istanza si intende  ritirata  ed  e'  fatto  obbligo  all'autorita'
competente di  procedere  all'archiviazione.  I  termini  di  cui  al
presente comma sono perentori»; 
    c) all'articolo 25, comma 5, al secondo periodo, dopo le  parole:
«su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata  di
una  relazione  esplicativa  aggiornata  che  contenga  i  pertinenti
riscontri in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute» ed e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di  mutamento  del
contesto ambientale di  riferimento,  il  provvedimento  con  cui  e'
disposta la  proroga  ai  sensi  del  secondo  periodo  non  contiene
prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste  nel
provvedimento di VIA originario.»; 
    c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«Contestualmente  puo'  chiedere  al  proponente»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche sulla base di  quanto  indicato  dalla  competente
direzione generale del Ministero della cultura,»; 
    d) all'allegato II alla parte seconda: 
      1) al punto 2): 
        1.1) dopo le parole: «impianti eolici per  la  produzione  di
energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva  superiore
a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del  solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti  o
progetti localizzati in aree  contigue  o  che  abbiano  il  medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e  per  i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale  o  sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»; 
        1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW»  sono
aggiunte le seguenti: «,  calcolata  sulla  base  del  solo  progetto
sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o  progetti
localizzati in aree contigue o che  abbiano  il  medesimo  centro  di
interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i  quali  sia
gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia'  stato
rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»; 
      2) il punto 4) e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 23,  25,  27  e
          l'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla  presentazione  dell'istanza.  Con  riferimento  alle
          procedure di valutazione ambientale di  competenza  statale
          relative  ai  progetti  attuativi   del   Piano   nazionale
          integrato   per   l'energia   e   il   clima,   individuati
          dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
          tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo  precedente,  deve
          essere data precedenza, hanno in ogni  caso  priorita',  in
          ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore  di
          potenza installata o trasportata prevista.  La  Commissione
          puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al
          quinto periodo in caso  di  deliberazione  dello  stato  di
          emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1;  in  tal  caso,   la
          Commissione di cui al presente comma ovvero la  Commissione
          di cui al comma 2-bis del presente articolo da'  precedenza
          ai progetti connessi alle misure  relative  allo  stato  di
          emergenza. 
                2. I commissari di cui al comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 
                2-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla  data  di  adozione  del  decreto  di  nomina  di  cui
          all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in  cui  al
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma  1   sia
          attribuita anche la presidenza della Commissione di cui  al
          comma 2-bis, si applica  l'articolo  9,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  anche  per
          evitare  qualsiasi  effetto  decadenziale.   I   componenti
          nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
          attivita'  a  tempo  pieno  ad  eccezione  dei   componenti
          nominati ai sensi  del  quinto  periodo.  Con  decreto  del
          Ministro  della  transizione  ecologica,  su  proposta  del
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma   1,   i
          componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di
          sei,  possono  essere  nominati  anche   componenti   della
          Commissione di cui al presente comma, salvo  che  il  tempo
          pieno non sia  previsto  nei  singoli  decreti  di  cui  al
          medesimo  quinto  periodo.  Nella  nomina  dei  membri   e'
          garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. Nelle more
          del perfezionamento del decreto di nomina,  il  commissario
          in esso individuato e'  autorizzato  a  partecipare,  senza
          diritto di voto, alle riunioni  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC.  I   componenti   della   Commissione   Tecnica
          PNRR-PNIEC sono nominati con  decreto  del  Ministro  della
          transizione ecologica entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   anche
          attingendo  dall'elenco  utilizzato  per  la   nomina   dei
          componenti della Commissione tecnica  di  verifica  di  cui
          comma 1 del presente  articolo  in  possesso  dei  medesimi
          requisiti di cui al  presente  comma.  I  componenti  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  restano  in  carica  cinque
          anni e sono rinnovabili per una sola volta.  Alle  riunioni
          della commissione partecipa, senza diritto di  voto,  anche
          un rappresentante  del  Ministero  della  cultura.  Per  lo
          svolgimento delle istruttorie tecniche  la  Commissione  si
          avvale, tramite appositi protocolli d'intesa,  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  a  norma
          della legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri  enti
          pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali  sia
          riconosciuto  da  specifiche  disposizioni  o   intese   un
          concorrente interesse regionale, all'attivita'  istruttoria
          partecipa con diritto di voto un  esperto  designato  dalle
          Regioni e dalle Province autonome interessate,  individuato
          tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'  ed
          esperienza  nel  settore  della  valutazione   dell'impatto
          ambientale  e  del  diritto  ambientale;  ai   fini   della
          designazione  e  della  conseguente   partecipazione   alle
          riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'  in  ogni
          caso sufficiente la comunicazione o la  conferma  da  parte
          della regione o della  provincia  autonoma  del  nominativo
          dell'interessato. La Commissione  opera  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 20, dall'articolo 21,  dall'articolo
          23, dall'articolo 24, dall'articolo  25,  commi  1,  2-bis,
          2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e  dall'articolo  27,  del  presente
          decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza  nel
          corso dello svolgimento dell'incarico,  restano  in  carica
          fino  al  termine  dello  stesso  e  non   possono   essere
          rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari  percepiscono
          soltanto, oltre al trattamento di quiescenza,  il  compenso
          di cui al comma 5. Quanto previsto dall'articolo 73,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applica anche ai compiti istruttori svolti  dai  Commissari
          nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
          sino al 31 dicembre 2023. 
                2-ter. Al fine di garantire univocita' di  indirizzo,
          i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1  e
          della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
          da  un  numero  massimo  di  due  commissari  per  ciascuna
          Commissione, individuati  dal  Ministro  della  transizione
          ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
          procedurali   preordinati   all'attuazione   coordinata   e
          omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del
          presente decreto. 
                2-quater. Il  Ministro  della  transizione  ecologica
          puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni  di
          cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
          caso in cui la presidenza di entrambe  le  Commissioni  sia
          attribuita al presidente della Commissione di cui al  comma
          1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
          comando, distacco, aspettativa o  altra  analoga  posizione
          entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
          l'intera durata del medesimo. 
                2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
          2-ter e 2-quater,  resta  fermo  che  dagli  incarichi  ivi
          indicati  e'  escluso  il  personale  docente,   educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
                2-sexies.  La  denominazione   "Commissione   tecnica
          PNRR-PNIEC"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 
                2-septies.  Qualora  lo  richieda  almeno  una  delle
          Commissioni parlamentari competenti a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  suoi  componenti,  le  tipologie  dei  progetti
          attuativi del  PNIEC  individuati  nell'allegato  I-bis  al
          presente decreto possono essere modificate, con decreto del
          Ministro della transizione ecologica, previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  da   rendere   entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il
          decreto puo' essere comunque adottato. 
                2-octies. Il presidente della Commissione di  cui  al
          comma 1 si avvale altresi' di  una  struttura  di  supporto
          composta da  quattro  unita'  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la  tutela
          forestale, ambientale e agroalimentare di cui  all'articolo
          174-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  o  comunque  con
          comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
          nel coordinamento di unita' complesse o nella  gestione  di
          fondi.  I  componenti  della  struttura  di  supporto  sono
          individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
          di cui all'articolo  170  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  66  del  2010,  e  posti  in  posizione  di
          comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
          cui al comma 5  del  presente  articolo.  La  struttura  di
          supporto cessa al rinnovo della Commissione. 
                3. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  della
          salute,  sono  stabilite  per  i  profili   di   rispettiva
          competenza l'articolazione, l'organizzazione, le  modalita'
          di  funzionamento  e  la  disciplina  delle  situazioni  di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale  della  Commissione  e  della  Commissione
          tecnica PNIEC. 
                5. A decorrere dall'anno 2017,  con  decreto  annuale
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  comprensivi   dei
          compensi   per   i   relativi   componenti,    in    misura
          complessivamente non superiore all'ammontare delle  tariffe
          di  cui  all'articolo  33  del  presente  decreto,  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  precedente,
          senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente  alle
          responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
          Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito  dell'adozione  del  provvedimento  finale,   fermo
          restando che gli oneri relativi  al  trattamento  economico
          fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
          carico   all'amministrazione   di   appartenenza.   Per   i
          componenti  della   Commissione   tecnica   PNRR-PNIEC   si
          applicano  i  compensi  previsti   per   i   membri   della
          Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale,
          nelle more dell'adozione del nuovo  decreto  ai  sensi  del
          presente comma. 
                6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
          stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
                7. Nel caso di progetti per i  quali  la  VIA  spetta
          alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome,  queste  ultime
          assicurano che l'autorita' competente disponga di  adeguate
          competenze  tecnico-scientifiche  o,  se   necessario,   si
          avvalga di adeguate figure di comprovata  professionalita',
          competenza ed esperienza per l'attuazione  delle  norme  di
          cui ai Titoli II e III della presente parte.» 
                «Art.  23  (Presentazione  dell'istanza,  avvio   del
          procedimento di VIA e pubblicazione degli atti).  -  1.  Il
          proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
          all'autorita' competente in formato elettronico: 
                  a) il progetto di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera g); 
                  b) lo studio di impatto ambientale; 
                  c) la sintesi non tecnica; 
                  d)  le   informazioni   sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; 
                  e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati
          all'articolo 24, comma 2; 
                  f) copia della ricevuta di avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 33; 
                  g)  i  risultati  della  procedura   di   dibattito
          pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                  g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25  del  31  gennaio
          2006, o la relazione paesaggistica semplificata di  cui  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
                  g-ter) l'atto  del  competente  soprintendente  del
          Ministero della cultura relativo alla  verifica  preventiva
          di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
                2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
          alla  presente  parte  e  per  i  progetti  riguardanti  le
          centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  con
          potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2)  del
          medesimo allegato II, il proponente trasmette,  oltre  alla
          documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
          sanitario  predisposta  in  conformita'  alle  linee  guida
          adottate con decreto del  Ministro  della  salute,  che  si
          avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
                3.  Entro   quindici   giorni   dalla   presentazione
          dell'istanza di  VIA  l'autorita'  competente  verifica  la
          completezza della documentazione, con riferimento a  quanto
          previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  l'eventuale
          ricorrere della fattispecie di cui all'articolo  32,  comma
          1, nonche' l'avvenuto pagamento del  contributo  dovuto  ai
          sensi dell'articolo 33. Qualora la documenta-zione  risulti
          incompleta, l'autorita' competente richiede  al  proponente
          la   documentazione   integrativa,   assegnando   per    la
          presentazione un termine perentorio non superiore a  trenta
          giorni. Qualora entro il termine  assegnato  il  proponente
          non depositi la documentazione integrativa, ovvero  qualora
          all'esito della nuova verifica,  da  effettuarsi  da  parte
          dell'autorita' competente nel termine di  quindici  giorni,
          la documentazione risulti ancora incompleta,  l'istanza  si
          intende  ritirata  ed  e'   fatto   obbligo   all'autorita'
          competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
          al presente comma sono perentori. 
                4.  La  documentazione  di  cui   al   comma   1   e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
          tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale,  nel   sito   web   dell'autorita'   competente
          all'esito delle verifiche di cui al  comma  3.  L'autorita'
          competente comunica contestualmente per  via  telematica  a
          tutte le Amministrazioni e a tutti  gli  enti  territoriali
          potenzialmente  interessati  e   comunque   competenti   ad
          esprimersi sulla  realizzazione  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel  proprio  sito  web.
          Per  i  progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma   2-bis,
          contestualmente alla pubblicazione della documentazione  di
          cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
          2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La  medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.» 
                «Art. 25  (Valutazione  degli  impatti  ambientali  e
          provvedimento di VIA). - 1. L'autorita'  competente  valuta
          la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
          studio di impatto ambientale, delle eventuali  informazioni
          supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
          delle consultazioni svolte, delle informazioni  raccolte  e
          delle osservazioni e dei  pareri  ricevuti  a  norma  degli
          articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non  siano  resi  nei
          termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni  negative
          o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
          procede comunque alla  valutazione  a  norma  del  presente
          articolo. 
                2. Nel caso di progetti  di  competenza  statale,  ad
          esclusione di quelli di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,
          l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
          dalla  conclusione  della  fase  di  consultazione  di  cui
          all'articolo 24, adotta  il  provvedimento  di  VIA  previa
          acquisizione del concerto del competente direttore generale
          del Ministero della cultura  entro  il  termine  di  trenta
          giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora  sia
          necessario  procedere  ad  accertamenti   e   indagini   di
          particolare complessita', l'autorita' competente, con  atto
          motivato,  dispone   il   prolungamento   della   fase   di
          valutazione sino a un massimo di ulteriori  trenta  giorni,
          dando tempestivamente comunicazione per via  telematica  al
          proponente delle ragioni che giustificano la proroga e  del
          termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel  caso
          di   consultazioni    transfrontaliere    l'adozione    del
          provvedimento di VIA  e'  proposta  al  Ministro  entro  il
          termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, la Commissione di cui al  medesimo  comma  2-bis  si
          esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
          della fase  di  consultazione  di  cui  all'articolo  24  e
          comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla  data
          di pubblicazione della documentazione di  cui  all'articolo
          23 predisponendo lo schema di  provvedimento  di  VIA.  Nei
          successivi  trenta  giorni,  il  direttore   generale   del
          Ministero   della   transizione   ecologica    adotta    il
          provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto  del
          competente direttore generale del Ministero  della  cultura
          entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
          transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato  entro
          il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-ter. Nei casi in cui i termini per  la  conclusione
          del procedimento di cui al comma  2-bis,  primo  e  secondo
          periodo, non siano rispettati e' rimborsato  al  proponente
          il cinquanta per cento dei diritti di  istruttoria  di  cui
          all'articolo  33,  mediante  utilizzazione  delle   risorse
          iscritte in apposito capitolo a tal  fine  istituito  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero   della   transizione
          ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per  l'anno
          2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed  euro  1.260.000
          per l'anno 2023. In sede di prima applicazione,  i  termini
          indicati al  primo  periodo  del  presente  comma  ai  fini
          dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento  dei
          diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della  prima
          riunione della Commissione di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis. 
                2-quater. In caso di inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2-bis, il  titolare  del  potere  sostitutivo,
          nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, acquisito, qualora la competente  commissione
          di cui all'articolo 8 non si  sia  pronunciata,  il  parere
          dell'ISPRA entro il  termine  di  trenta  giorni,  provvede
          all'adozione dell'atto omesso  entro  i  successivi  trenta
          giorni.  In  caso  di   inerzia   nella   conclusione   del
          procedimento da parte del direttore generale del  Ministero
          della transizione ecologica ovvero in caso di  ritardo  nel
          rilascio del  concerto  da  parte  del  direttore  generale
          competente del Ministero della  cultura,  il  titolare  del
          potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
          legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli  atti  di
          relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 
                2-quinquies. Il  concerto  del  competente  direttore
          generale   del   Ministero    della    cultura    comprende
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  146  del   decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ove  gli  elaborati
          progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta  la
          compiuta redazione della relazione paesaggistica. 
                3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni  e
          le  considerazioni   su   cui   si   fonda   la   decisione
          dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
          al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi  dei
          risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
          ai  sensi  degli  articoli  23,  24  e   24-bis,   e,   ove
          applicabile,   ai   sensi   dell'articolo    32,    nonche'
          l'indicazione di come tali risultati siano stati  integrati
          o altrimenti presi in considerazione. 
                4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le
          eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: 
                  a) le condizioni per la realizzazione,  l'esercizio
          e la dismissione del progetto, nonche' quelle  relative  ad
          eventuali malfunzionamenti; 
                  a-bis) le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
          successive fasi di sviluppo  progettuale  delle  opere  per
          garantire  l'applicazione  di  criteri  ambientali  atti  a
          contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
          negativi  o  incrementare  le  prestazioni  ambientali  del
          progetto; 
                  b)  le  misure  previste  per  evitare,  prevenire,
          ridurre e, se possibile, compensare gli impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
                  c) le misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti
          ambientali significativi e negativi,  anche  tenendo  conto
          dei  contenuti  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale
          predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
          3, lettera e). La tipologia dei parametri da  monitorare  e
          la durata del monitoraggio sono proporzionati alla  natura,
          all'ubicazione,  alle  dimensioni  del  progetto  ed   alla
          significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
          evitare una duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
          ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
          derivanti dall'attuazione  di  altre  pertinenti  normative
          europee, nazionali o regionali. 
                5.  Il  provvedimento  di   VIA   e'   immediatamente
          pubblicato sul sito  web  dell'autorita'  competente  e  ha
          l'efficacia temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque
          anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto  conto  dei
          tempi previsti  per  la  realizzazione  del  progetto,  dei
          procedimenti     autorizzatori      necessari,      nonche'
          dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
          nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
          l'efficacia temporale indicata  nel  provvedimento  di  VIA
          senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
          di VIA deve essere reiterato, fatta salva  la  concessione,
          su istanza  del  proponente,  corredata  di  una  relazione
          esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti  riscontri
          in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle
          eventuali  modifiche,  anche  progettuali,  intervenute  di
          specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
          salvo il caso  di  mutamento  del  contesto  ambientale  di
          riferimento,  il  provvedimento  con  cui  e'  disposta  la
          proroga  ai  sensi  del  secondo   periodo   non   contiene
          prescrizioni diverse e ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'
          previste nel provvedimento di VIA originario. 
                6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,
          l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento  di  VIA  sul
          sito web. 
                7.  Tutti  i  termini  del  procedimento  di  VIA  si
          considerano perentori ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
          agli articoli 2, commi da 9  a  9-quater,  e  2-bis,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.» 
                «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale).
          - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
          il proponente puo' richiedere all'autorita' competente  che
          il provvedimento di VIA sia rilasciato  nell'ambito  di  un
          provvedimento  unico   comprensivo   delle   autorizzazioni
          ambientali tra quelle elencate al comma 2  richieste  dalla
          normativa vigente per la realizzazione  e  l'esercizio  del
          progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza  ai
          sensi  dell'articolo  23,  avendo  cura  che  l'avviso   al
          pubblico di cui all'articolo 24, comma  2,  rechi  altresi'
          specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al  comma
          2, nonche' la documentazione e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2.  A
          tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo  93
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
                2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
          dal    presente    procedimento    dell'acquisizione     di
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti, nulla osta e  assensi  comunque  denominati,  nel
          caso in cui le relative normative  di  settore  richiedano,
          per      consentire      una      compiuta      istruttoria
          tecnico-amministrativa,   un   livello   di   progettazione
          esecutivo.  Il  provvedimento  unico  di  cui  al  comma  1
          comprende  il  rilascio   dei   seguenti   titoli   laddove
          necessario: 
                  a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
          Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; 
                  b) autorizzazione riguardante la  disciplina  degli
          scarichi nel sottosuolo e nelle acque  sotterranee  di  cui
          all'articolo 104 del presente decreto; 
                  c)   autorizzazione   riguardante   la   disciplina
          dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
          di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
          cui all'articolo 109 del presente decreto; 
                  d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
          146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  e) autorizzazione culturale di cui all'articolo  21
          del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  f)   autorizzazione    riguardante    il    vincolo
          idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.
          3267, e al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616; 
                  g) nulla osta di fattibilita' di  cui  all'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo  26  giugno  2015,  n.
          105; 
                  h) autorizzazione antisismica di  cui  all'articolo
          94 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380. 
                3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo  studio
          di  impatto  ambientale   e   gli   elaborati   progettuali
          contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
          dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene  le
          condizioni  e  le  misure  supplementari   previste   dagli
          articoli 29-sexies e 29-septies. 
                4.   Entro   dieci   giorni    dalla    presentazione
          dell'istanza  l'autorita'  competente  verifica  l'avvenuto
          pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo  33,
          nonche' l'eventuale  ricorrere  della  fattispecie  di  cui
          all'articolo 32, comma 1, e comunica per via  telematica  a
          tutte  le  amministrazioni  competenti  al  rilascio  delle
          autorizzazioni ambientali di cui al comma 2  richieste  dal
          proponente l'avvenuta  pubblicazione  della  documentazione
          nel proprio sito web con modalita'  tali  da  garantire  la
          tutela  della  riservatezza   di   eventuali   informazioni
          industriali  o  commerciali  indicate  dal  proponente,  in
          conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
          del  pubblico  all'informazione  ambientale.  La   medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. 
                5. Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  4,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano   l'adeguatezza   e   la    completezza    della
          documentazione,  assegnando  al   proponente   un   termine
          perentorio non superiore a trenta giorni per  le  eventuali
          integrazioni. 
                6.  Entro   dieci   giorni   dalla   verifica   della
          completezza documentale, ovvero, in caso  di  richieste  di
          integrazioni,  dalla  data  di  ricevimento  delle   stesse
          l'autorita'   competente   pubblica   l'avviso    di    cui
          all'articolo 23, comma  1,  lettera  e),  di  cui  e'  data
          comunque informazione nell'albo pretorio informatico  delle
          amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
          forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
          agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge  n.  241  del
          1990.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   suddetta
          documentazione, e per la  durata  di  sessanta  giorni,  il
          pubblico   interessato   puo'    presentare    osservazioni
          concernenti  la  valutazione  di  impatto  ambientale,   la
          valutazione di incidenza ove necessaria e  l'autorizzazione
          integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
          inclusi nel provvedimento unico ambientale. 
                7. Entro i  successivi  quindici  giorni  l'autorita'
          competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
          all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che
          opera secondo quanto disposto dal comma 8.  Contestualmente
          puo' chiedere al proponente, anche  sulla  base  di  quanto
          indicato dalla competente direzione generale del  Ministero
          della  cultura,  eventuali  integrazioni  assegnando   allo
          stesso un  termine  perentorio  non  superiore  a  quindici
          giorni. Su richiesta motivata  del  proponente  l'autorita'
          competente  puo'  concedere,  per  una   sola   volta,   la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          novanta giorni.  Qualora  entro  il  termine  stabilito  il
          proponente  non  depositi  la  documentazione  integrativa,
          l'istanza  si  intende  ritirata  ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente  di  procedere  all'archiviazione.
          L'autorita'   competente   procede   immediatamente    alla
          pubblicazione  delle   integrazioni   sul   sito   internet
          istituzionale  e  dispone,  entro   cinque   giorni   dalla
          ricezione  della   documentazione   integrativa,   che   il
          proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un
          nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in   conformita'
          all'articolo  24,  comma  2,  del  presente   decreto,   da
          pubblicare a cura della medesima autorita'  competente  sul
          proprio  sito  internet  e  di   cui   e'   data   comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In
          relazione  alle  modifiche  o  integrazioni  apportate   al
          progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
          per l'ulteriore consultazione  del  pubblico  sono  ridotti
          alla meta'. 
                8. Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini  previsti
          dall'articolo 32, comma 2, per  il  caso  di  consultazioni
          transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento  di
          VIA  e  dei  titoli  abilitativi  in   materia   ambientale
          richiesti dal proponente,  l'autorita'  competente  convoca
          nel termine di cui  al  primo  periodo  del  comma  6,  una
          conferenza di servizi  decisoria  che  opera  in  modalita'
          simultanea secondo quanto  stabilito  dall'articolo  14-ter
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla   conferenza
          partecipano  il  proponente  e  tutte  le   amministrazioni
          competenti  o  comunque   potenzialmente   interessate   al
          rilascio del provvedimento di VIA e  i  titoli  abilitativi
          ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di  cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in
          ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare o un suo  delegato
          e il direttore generale del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato.  La
          conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende  in
          considerazione le osservazioni e le  informazioni  raccolte
          in sede di consultazione ai  sensi  dei  commi  6  e  7,  e
          conclude i  propri  lavori  nel  termine  di  duecentodieci
          giorni. La determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza di servizi,  che  costituisce  il  provvedimento
          unico in materia ambientale,  reca  l'indicazione  espressa
          del provvedimento di VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
          abilitativi compresi nel provvedimento unico.  Fatto  salvo
          quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
          2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al  comma
          2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA,  adottato
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali   e   per   il   turismo,   ai   sensi
          dell'articolo 25.  I  termini  previsti  dall'articolo  25,
          comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso
          di  rimessione  alla  deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, la  conferenza  di  servizi  e'  sospesa  per  il
          termine di cui all'articolo 25, comma  2,  quinto  periodo.
          Tutti i termini del procedimento si  considerano  perentori
          ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
          9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. 
                9. Le condizioni e le misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma  2,
          lettera a),  e  contenute  nel  provvedimento  unico,  sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative  agli  altri   titoli   abilitativi   in   materia
          ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
          controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle
          relative   disposizioni   di   settore   da   parte   delle
          amministrazioni competenti per materia. 
                10. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo
          si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
          procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei  titoli
          abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.» 
 
                                         «Allegati alla Parte Seconda 
 
                 Allegato II - Progetti di competenza statale 
 
              1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse  le  imprese
          che producono soltanto lubrificanti dal petrolio  greggio),
          nonche' impianti di gassificazione  e  di  liquefazione  di
          almeno 500 tonnellate al giorno  di  carbone  o  di  scisti
          bituminosi, nonche' terminali di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto. 
              2) Installazioni relative a: 
                - centrali termiche ed altri impianti di  combustione
          con potenza termica di almeno 300 MW; 
                -   centrali   per   la    produzione    dell'energia
          idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30  MW
          incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; 
                - impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
          il trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
                -  centrali  nucleari  e  altri  reattori   nucleari,
          compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali
          e  reattori  (esclusi  gli  impianti  di  ricerca  per   la
          produzione  e  la  lavorazione  delle  materie  fissili   e
          fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW  di  durata
          permanente termica); 
                - impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 150 MW; 
                -  impianti  eolici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 30 MW, calcolata sulla base del  solo  progetto
          sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
          pro-getti localizzati in aree contigue  o  che  abbiano  il
          medesimo centro di interesse ovvero il  medesimo  punto  di
          connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione
          di impatto  ambientale  o  sia  gia'  stato  rilasciato  un
          provvedimento di compatibilita' ambientale; 
                - impianti fotovoltaici per la produzione di  energia
          elettrica  con  potenza  complessiva  superiore  a  10  MW,
          calcolata  sulla  base  del  solo  progetto  sottoposto   a
          valutazione ed escludendo  eventuali  impianti  o  progetti
          loca-lizzati in aree contigue o  che  abbiano  il  medesimo
          centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione
          e per i quali sia gia' in corso una valutazione di  impatto
          ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento  di
          compatibilita' ambientale. 
              3) Impianti destinati: 
                -   al   ritrattamento   di   combustibili   nucleari
          irradiati; 
                - alla produzione o all'arricchimento di combustibili
          nucleari; 
                - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
          di residui altamente radioattivi; 
                -  allo  smaltimento  definitivo   dei   combustibili
          nucleari irradiati; 
                -  esclusivamente  allo  smaltimento  definitivo   di
          residui radioattivi; 
                - esclusivamente allo stoccaggio (previsto  per  piu'
          di dieci anni) di  combustibile  nucleare  irradiato  o  di
          residui  radioattivi  in  un  sito  diverso  da  quello  di
          produzione; 
                -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di   residui
          radioattivi  (impianti  non  compresi   tra   quelli   gia'
          individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
          della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20. 
              4) (soppresso). 
              4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia
          elettrica con tensione nominale superiore a 100  kV  e  con
          tracciato di lunghezza superiore a 10 Km. 
              4-ter. 
              5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa  e
          dell'acciaio. 
              6) Impianti chimici integrati, ossia  impianti  per  la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione chimica, di  sostanze,  in  cui  si  trovano
          affiancate varie unita' produttive funzionalmente  connesse
          tra di loro: 
                - per la fabbricazione di prodotti  chimici  organici
          di base, con capacita'  produttiva  complessiva  annua  per
          classe di prodotto, espressa  in  milioni  di  chilogrammi,
          superiore alle soglie (1870) di seguito indicate: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
          di base, con capacita'  produttiva  complessiva  annua  per
          classe di prodotto, espressa  in  milioni  di  chilogrammi,
          superiore alle soglie di seguito indicate: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                - per la fabbricazione di  fertilizzanti  a  base  di
          fosforo,  azoto,   potassio   (fertilizzanti   semplici   o
          composti)  con  capacita'  produttiva   complessiva   annua
          superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa  come  somma
          delle capacita' produttive  relative  ai  singoli  composti
          elencati nella presente classe di prodotto). 
              7) perforazione di pozzi  finalizzati  alla  ricerca  e
          coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e   gassosi   sulla
          terraferma e in mare; 
              7.1) coltivazione di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
          sulla terraferma e in mare, per  un  quantitativo  estratto
          superiore a 500 tonnellate al giorno per il  petrolio  e  a
          500.000 m3 al giorno per il gas naturale; 
              7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso  della  tecnica
          airgun o esplosivo. 
              7-bis) Impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica ubicati in mare. 
              7-ter)  Attivita'  di  esplorazione  in  mare  e  sulla
          terraferma per  lo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
          carbonio di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  h),  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2011,   n.   162,   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
          stoccaggio geologico del biossido di carbonio. 
              7-quater)   impianti   geotermici   pilota    di    cui
          all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11
          febbraio 2010, n. 22, e successive  modificazioni,  nonche'
          attivita' di ricerca e coltivazione di risorse  geotermiche
          in mare. 
              7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione  delle
          seguenti sostanze minerali: 
                minerali utilizzabili per  l'estrazione  di  metalli,
          metalloidi e loro composti; 
                grafite,  combustibili  solidi,  rocce  asfaltiche  e
          bituminose; 
                sostanze radioattive. 
              8) Stoccaggio: 
                di petrolio con  capacita'  complessiva  superiore  a
          40.000 m3; di  prodotti  chimici,  prodotti  petroliferi  e
          prodotti petrolchimici con capacita' complessiva  superiore
          a 200.000 tonnellate. 
                superficiale  di  gas  naturali  con  una   capacita'
          complessiva superiore a 40.000 m3; 
                sotterraneo  artificiale  di  gas   combustibili   in
          serbatoi con una capacita' complessiva superiore  a  80.000
          m3; 
                di prodotti di gas di petrolio liquefatto  e  di  gas
          naturale liquefatto con capacita' complessiva  superiore  a
          20.000 m3; 
                di  prodotti  combustibili   solidi   con   capacita'
          complessiva superiore a 150.000 tonnellate. 
              9) Condutture di diametro  superiore  a  800  mm  e  di
          lunghezza superiore a  40  km  per  il  trasporto  di  gas,
          petrolio e prodotti chimici e per il trasporto  dei  flussi
          di biossido di carbonio  (CO2)  ai  fini  dello  stoccaggio
          geologico, comprese le relative stazioni di spinta. 
              10) Opere relative a: 
                -  tronchi  ferroviari  per  il  traffico  a   grande
          distanza  nonche'  aeroporti  con  piste   di   atterraggio
          superiori a 1.500 metri di lunghezza; 
                - autostrade e strade extraurbane principali; 
                - strade  extraurbane  a  quattro  o  piu'  corsie  o
          adeguamento di strade extraurbane esistenti  a  due  corsie
          per renderle a quattro o piu'  corsie,  con  una  lunghezza
          ininterrotta di almeno 10 km; 
                -  parcheggi  interrati  che  interessano   superfici
          superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in  aree
          soggette  a  vincoli  paesaggistici  decretati   con   atti
          ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 
              11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
          e porti per la navigazione interna accessibili  a  navi  di
          stazza superiore a  1.350  tonnellate,  nonche'  porti  con
          funzione turistica e da diporto quando lo specchio  d'acqua
          e' superiore a 10 ettari  o  le  aree  esterne  interessate
          superano i  5  ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezza
          superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da  intendersi
          quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per  il
          carico  e  lo  scarico  dei  prodotti,  collegati  con   la
          terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
          navi traghetto), che  possono  accogliere  navi  di  stazza
          superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
          opere funzionalmente connesse. 
              12) Interventi per la difesa del mare: 
                -  terminali  per  il  carico  e  lo  scarico   degli
          idrocarburi e sostanze pericolose; 
                - piattaforme di  lavaggio  delle  acque  di  zavorra
          delle navi; 
                -  condotte  sottomarine  per  il   trasporto   degli
          idrocarburi; 
                - sfruttamento minerario piattaforma continentale. 
              13)  Impianti  destinati  a  trattenere,   regolare   o
          accumulare le acque in modo durevole, di altezza  superiore
          a 15 m o che determinano un volume  d'invaso  superiore  ad
          1.000.000 m3,  nonche'  impianti  destinati  a  trattenere,
          regolare o accumulare le acque a fini  energetici  in  modo
          durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano  un
          volume d'invaso superiore  a  100.000  m3,  con  esclusione
          delle opere di confinamento fisico finalizzate  alla  messa
          in sicurezza dei siti inquinati. 
              14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio  dei
          residui nucleari. 
              15) Interporti finalizzati  al  trasporto  merci  e  in
          favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
          n. 240 e successive modifiche,  comunque  comprendenti  uno
          scalo  ferroviario  idoneo  a  formare  o  ricevere   treni
          completi  e  in  collegamento  con   porti,   aeroporti   e
          viabilita' di grande comunicazione. 
              16)  Opere  ed  interventi  relativi  a   trasferimenti
          d'acqua che prevedano  o  possano  prevedere  trasferimento
          d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
          di riferimento dei bacini  idrografici  istituiti  a  norma
          della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
              17)  Stoccaggio  di  gas   combustibile   in   serbatoi
          sotterranei  naturali  in  unita'  geologiche  profonde   e
          giacimenti esauriti di idrocarburi,  nonche'  siti  per  lo
          stoccaggio  geologico  del  biossido  di  carbonio  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
          direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
          biossido di carbonio. 
              17-bis) Impianti  per  la  cattura  di  flussi  di  CO2
          provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
          e nell'allegato III  al  presente  decreto  o  impianti  di
          cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di  CO2
          catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di  tonnellate,  ai
          fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del   decreto
          legislativo di recepimento della  direttiva  2009/31/CE  in
          materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 
              17-ter) Impianti di desalinizzazione. 
              18) Ogni modifica o estensione  dei  progetti  elencati
          nel presente allegato, ove la modifica  o  l'estensione  di
          per se' sono conformi agli eventuali limiti  stabiliti  nel
          presente allegato.".