Art. 6 
 
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per  gli  impianti
            di produzione di energia da fonti rinnovabili 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 4: 
        1.1) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»; 
        1.2) al  secondo  periodo,  le  parole  «di  cui  al  periodo
precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al   primo
periodo»; 
      2) al comma 8: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «3  MWh»  sono  sostituite
dalle seguenti: «8 MWh»; 
        2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per
gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,»  sono  inserite
le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano,»; 
        2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente: 
          «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono  ricomprese  nel  perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della  presente
lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata  considerando  una
distanza  dal  perimetro  di  beni  sottoposti  a  tutela  di   sette
chilometri per gli  impianti  eolici  e  di  un  chilometro  per  gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica  anche,  ove
ricadenti  su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di
connessione  degli  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.». 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei  progetti  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili, idonei a facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali  valutazioni  negative
dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti,  comprovate  e
puntuali   esigenze   di   tutela   degli   interessi   culturali   o
paesaggistici, nel rispetto della specificita' delle  caratteristiche
dei diversi territori. 
  2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo  le  parole:  «derivazione  idroelettrica»  sono   inserite   le
seguenti: «e di coltivazione di risorse geotermiche». 
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministero  della
transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le  regioni
e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. 
  2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti
energetiche geotermiche, di cui al decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, e alla legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono  tenuti  a
corrispondere annualmente,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  un
contributo pari a 0,05 centesimi di euro  per  ogni  chilowattora  di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico  della  coltivazione;
le  risorse  derivanti   dal   contributo   sono   finalizzate   alla
realizzazione di progetti  e  interventi  per  lo  sviluppo  sociale,
economico e produttivo dei comuni nei cui  territori  si  trovano  le
aree oggetto di concessione. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma
2-quater. 
  2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  f),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si  applicano  agli  impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche. 
  2-septies.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  relative   a
interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  con
moduli collocati a terra di potenza non superiore a  1.000  chilowatt
picco  (kWp)  ubicati  in  aree  nella  disponibilita'  di  strutture
turistiche  o  termali,  finalizzati  a  utilizzare  prioritariamente
l'energia autoprodotta per i  fabbisogni  delle  medesime  strutture,
purche' le aree siano situate fuori dei centri storici  e  non  siano
soggette a tutela ai sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
possono essere realizzati con  le  modalita'  previste  dal  comma  1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  20  e  22  del
          decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  199  (Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  300  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 150 metri; 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici  e  di
          un chilometro per gli impianti  fotovoltaici.  Resta  ferma
          l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108.» 
                «Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche  per  le
          Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
          di produzione di energia da fonti  rinnovabili  nelle  aree
          idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: 
                  a) nei procedimenti di autorizzazione  di  impianti
          di produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
          rinnovabili  su  aree  idonee,  ivi  inclusi   quelli   per
          l'adozione del  provvedimento  di  valutazione  di  impatto
          ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
          si esprime con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso
          inutilmente il termine per  l'espressione  del  parere  non
          vincolante, l'amministrazione competente provvede  comunque
          sulla domanda di autorizzazione; 
                  b) i termini delle procedure di autorizzazione  per
          impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. 
                1-bis. La disciplina di cui al  comma  1  si  applica
          anche, ove ricadenti su aree  idonee,  alle  infrastrutture
          elettriche di connessione degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie  per  lo
          sviluppo della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
          producibile da fonti rinnovabili.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia, dei trasporti  e  delle  comunicazioni)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Poteri  speciali  inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale,  anche  se  oggetto  di  concessioni,   comunque
          affidate, incluse  le  concessioni  di  grande  derivazione
          idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei
          settori dell'energia, dei trasporti e delle  comunicazioni,
          nonche' la tipologia di atti od operazioni  all'interno  di
          un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
          cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
          sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione  e  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
                1-bis. 
                1-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale,  anche  se  oggetto  di  concessioni,   comunque
          affidate,  ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni. 
                2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli
          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3  del  presente  decreto,  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          e' notificato, salvo  che  l'operazione  sia  in  corso  di
          valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
          entro dieci  giorni  e  comunque  prima  che  vi  sia  data
          attuazione, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi  termini
          le   delibere   dell'assemblea   o    degli    organi    di
          amministrazione concernenti il  trasferimento  di  societa'
          controllate che detengono i predetti attivi. 
                2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto   od   operazione,
          adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          ovvero, nei settori individuati  nel  secondo  periodo  del
          comma  5,  anche  a  favore  di  un  soggetto  appartenente
          all'Unione  europea,  ivi  compresi  quelli   stabiliti   o
          residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea  o
          degli  organi  di  amministrazione  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          il trasferimento di societa' controllate  che  detengono  i
          predetti  attivi,  ovvero  che   abbia   per   effetto   il
          trasferimento  della  sede  sociale   in   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea, e' notificato,  salvo  che
          l'operazione sia in corso di valutazione o sia  gia'  stata
          valutata ai  sensi  del  comma  5,  entro  dieci  giorni  e
          comunque prima che vi sia data attuazione, alla  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  dalla  stessa  impresa.  Sono
          notificati  altresi'   nei   medesimi   termini   qualsiasi
          delibera, atto od operazione, adottato  da  un'impresa  che
          detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi  del
          comma 1-ter, che abbia per  effetto  il  cambiamento  della
          loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia  ad
          oggetto la modifica dell'oggetto sociale,  lo  scioglimento
          della  societa'  o  la  modifica  di  clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3 del presente decreto. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere
          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione
          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed
          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per
          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti. 
                4. Con le notifiche di cui ai commi  2  e  2-bis,  e'
          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla  notifica,
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni alla societa', tale termine  e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma e' soggetto a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
                5. L'acquisto a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'
          notificato, ove possibile congiuntamente alla  societa'  le
          cui    partecipazioni    sono    oggetto     dell'acquisto,
          dall'acquirente entro  dieci  giorni  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri,  unitamente  ad  ogni  informazione
          utile   alla   descrizione   generale   del   progetto   di
          acquisizione,  dell'acquirente  e   del   suo   ambito   di
          operativita'.    Nei    settori    delle     comunicazioni,
          dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e
          finanziario, ivi incluso quello creditizio e  assicurativo,
          sono soggetti all'obbligo  di  notifica  di  cui  al  primo
          periodo  anche  gli  acquisti,  a  qualsiasi   titolo,   di
          partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione
          europea,  ivi  compresi  quelli  residenti  in  Italia,  di
          rilevanza  tale  da  determinare   l'insediamento   stabile
          dell'acquirente in ragione  dell'assunzione  del  controllo
          della   societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nel  computo  della  partecipazione
          rilevante si tiene conto della partecipazione  detenuta  da
          terzi con cui  l'acquirente  ha  stipulato  uno  dei  patti
          previsti dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
          civile. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme
          restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non
          osservi gli obblighi di notifica di cui al  presente  comma
          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non
          inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
          dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il  quale
          sia stato  approvato  il  bilancio.  Nei  casi  in  cui  la
          notifica non sia  effettuata  congiuntamente  da  tutte  le
          parti  dell'operazione  indicate  al  primo  e  al  secondo
          periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
          alla notifica, una  informativa,  contenente  gli  elementi
          essenziali dell'operazione e della  stessa  notifica,  alla
          societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,
          al fine di consentirne la partecipazione  al  procedimento,
          fornendo prova  della  relativa  ricezione.  Sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al presente  articolo  anche
          gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
          non  appartenenti  all'Unione  europea,  in  societa'   che
          detengono gli attivi individuati come strategici  ai  sensi
          dei commi 1  e  1-ter,  che  attribuiscono  una  quota  dei
          diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
          tenuto conto delle  azioni  o  quote  gia'  direttamente  o
          indirettamente  possedute,  quando  il  valore  complessivo
          dell'investimento sia pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro,  e  sono  altresi'  notificate  le  acquisizioni  che
          determinano il superamento delle soglie del 15  per  cento,
          20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. 
                5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo  1  e  al
          presente articolo, per soggetto esterno all'Unione  europea
          si intende: 
                  a)  qualsiasi  persona  fisica  che  non  abbia  la
          cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; 
                  b)  qualsiasi   persona   fisica   che   abbia   la
          cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e  che
          non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro
          di attivita' principale in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o dello Spazio economico  europeo  o  che  non  sia
          comunque ivi stabilita; 
                  c) qualsiasi persona giuridica  che  non  abbia  la
          sede legale o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea o dello Spazio economico  europeo  o  che  non  sia
          comunque ivi stabilita; 
                  d) qualsiasi persona giuridica che abbia  stabilito
          la sede  legale  o  dell'amministrazione  o  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  o  che  sia
          comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata,
          direttamente o indirettamente, da una persona fisica  o  da
          una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c); 
                  e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
          abbia la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo   che   abbia
          stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede  legale
          o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
          sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
          indichino     un     comportamento     elusivo     rispetto
          all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al   presente
          decreto. 
                6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque
          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da
          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'
          essere    condizionata     all'assunzione,     da     parte
          dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
          oggetto dell'acquisto, di impegni diretti  a  garantire  la
          tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni  dalla
          notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie  e
          documenti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.
          Qualora  si  renda   necessario   richiedere   informazioni
          all'acquirente e alla societa' le cui  partecipazioni  sono
          oggetto dell'acquisto, il termine di cui al  primo  periodo
          e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di quarantacinque giorni e' sospeso, per  una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni e le richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali i poteri speciali si  intendono  non  esercitati.  In
          caso  di  incompletezza  della  notifica,  il  termine   di
          quarantacinque giorni previsto dal presente  comma  decorre
          dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che  la
          integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
          predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
          degli impegni di cui al  primo  periodo,  il  Governo  puo'
          opporsi, sulla base della stessa  procedura,  all'acquisto.
          Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso  del
          termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
          o imposizione di impegni, i  diritti  di  voto  o  comunque
          quelli aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale
          connessi  alle  azioni  o  quote   che   rappresentano   la
          partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi  i  predetti
          termini, l'operazione puo' essere  effettuata.  Qualora  il
          potere  sia  esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di
          impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di  voto  o
          comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da  quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli. La societa' acquirente e  la  societa'
          le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,  che  non
          adempiano agli  impegni  imposti  sono  altresi'  soggette,
          salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   valore
          dell'operazione, e comunque non inferiore all'1  per  cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
          sia stato approvato il bilancio. In caso di  esercizio  del
          potere di opposizione l'acquirente non  puo'  esercitare  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da quello patrimoniale, connessi alle azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 2359-ter del  codice  civile.
          Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con  il
          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per
          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla
          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in
          considerazione le seguenti circostanze: 
                  a)   che   l'acquirente    sia    direttamente    o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                  b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                  c) che vi sia un  grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
                7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
                  a) l'esistenza, tenuto conto anche delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
                  b) l'idoneita'  dell'assetto  risultante  dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
                    1)  la   sicurezza   e   la   continuita'   degli
          approvvigionamenti; 
                    2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
          delle reti e degli impianti; 
                  b-bis) per le operazioni  di  cui  al  comma  5  e'
          valutata, oltre alla minaccia  di  grave  pregiudizio  agli
          interessi di cui al comma  3,  anche  il  pericolo  per  la
          sicurezza  o  per  l'ordine  pubblico.   7-bis.   Ai   fini
          dell'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  al  presente
          articolo,  la  costituzione  di   un'impresa   che   svolge
          attivita'  ovvero  detiene  uno   o   piu'   degli   attivi
          individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter  e'
          notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
          i termini e con le procedure di cui al  presente  articolo,
          qualora uno o piu'  soci,  esterni  all'Unione  europea  ai
          sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 
                8.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  di   rilevanza
          strategica individuate con i decreti di cui al comma  1  si
          riferiscono  a   societa'   partecipate,   direttamente   o
          indirettamente,  dal  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai  fini
          dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3  e  6,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  i  rispettivi
          ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi  2  e  5
          sono  immediatamente   trasmesse   dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. 
                8-bis. Nei  casi  di  violazione  degli  obblighi  di
          notifica di cui al  presente  articolo,  anche  in  assenza
          della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento  ai
          fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A  tale
          scopo,  trovano  applicazione  i   termini   e   le   norme
          procedurali previsti dal  presente  articolo,  nonche'  dal
          regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
          giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione  del
          procedimento di accertamento della violazione  dell'obbligo
          di notifica. 
                9. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il  Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei  trasporti,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  di
          settore,  ove  esistenti,  sono  emanate  disposizioni   di
          attuazione del presente  articolo,  anche  con  riferimento
          alla  definizione,   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
          venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato.  Qualora  i  pareri  espressi  dalle  Commissioni
          parlamentari  competenti  rechino  identico  contenuto,  il
          Governo,   ove   non   intenda   conformarvisi,   trasmette
          nuovamente  alle   Camere   lo   schema   di   regolamento,
          indicandone le ragioni in un'apposita relazione.  I  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
          il termine di venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato. Fino all'adozione del  medesimo  regolamento,  le
          competenze  inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei
          poteri speciali, di cui ai commi 3  e  6,  e  le  attivita'
          conseguenti, di cui ai commi 4  e  6,  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'  da
          esso  partecipate,  ovvero,  per  le  altre  societa',   al
          Ministero dello sviluppo economico  o  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
          di competenza.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita') e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 2004, n. 25, S.O. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  disposizioni
          per lo sviluppo e l'internazionalizzazione  delle  imprese,
          nonche' in materia di energia, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  4,  della
          legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del   settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in materia di energia): 
                «Art. 1. - 1.-3. Omissis. 
                4. Lo Stato e le regioni, al fine  di  assicurare  su
          tutto il territorio nazionale i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie  forme  e
          in  condizioni  di  omogeneita'  sia  con   riguardo   alle
          modalita' di fruizione  sia  con  riguardo  ai  criteri  di
          formazione delle tariffe e  al  conseguente  impatto  sulla
          formazione dei prezzi, garantiscono: 
                  a) il rispetto delle condizioni di concorrenza  sui
          mercati  dell'energia,  in   conformita'   alla   normativa
          comunitaria e nazionale; 
                  b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri,  diretti
          o  indiretti,   alla   libera   circolazione   dell'energia
          all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea; 
                  c) l'assenza  di  oneri  di  qualsiasi  specie  che
          abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti  al
          di fuori dell'ambito territoriale delle  autorita'  che  li
          prevedono; 
                  d)  l'adeguatezza   delle   attivita'   energetiche
          strategiche  di  produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per
          assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del
          servizio nonche' la distribuzione e  la  disponibilita'  di
          energia su tutto il territorio nazionale; 
                  e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione
          dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto  nazionale
          e transnazionale di energia; 
                  f)   l'adeguato   equilibrio   territoriale   nella
          localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
          consentiti  dalle  caratteristiche  fisiche  e  geografiche
          delle  singole  regioni,  prevedendo  eventuali  misure  di
          compensazione e di riequilibrio ambientale  e  territoriale
          qualora  esigenze  connesse   agli   indirizzi   strategici
          nazionali   richiedano   concentrazioni   territoriali   di
          attivita', impianti e  infrastrutture  ad  elevato  impatto
          territoriale, con esclusione degli impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili; 
                  g)  la  trasparenza  e  la  proporzionalita'  degli
          obblighi  di  servizio  pubblico  inerenti   le   attivita'
          energetiche,  sia  che  siano  esercitate  in   regime   di
          concessione, sia che siano esercitate in regime  di  libero
          mercato; 
                  h)  procedure  semplificate,  trasparenti   e   non
          discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime
          di  libero   mercato   e   per   la   realizzazione   delle
          infrastrutture; 
                  i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del
          paesaggio,  in  conformita'   alla   normativa   nazionale,
          comunitaria e agli accordi internazionali. 
                  Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE): 
                «Art.   6-bis   (Dichiarazione   di   inizio   lavori
          asseverata).  -  1.  Non  sono  sottoposti  a   valutazioni
          ambientali     e     paesaggistiche,     ne'     sottoposti
          all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati,  e
          sono  realizzabili  a  seguito  del  solo  deposito   della
          dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
          esistenti e  le  modifiche  di  progetti  autorizzati,  ivi
          inclusi quelli consistenti nella modifica  della  soluzione
          tecnologica  utilizzata,  che,  senza  incremento  di  area
          occupata  dagli  impianti  e  dalle  opere  connesse  e   a
          prescindere dalla potenza elettrica  risultante  a  seguito
          dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: 
                  a) impianti eolici:  interventi  consistenti  nella
          sostituzione della tipologia di rotore che  comportano  una
          variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
          delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun  caso
          al 20 per cento e interventi che comportano  una  riduzione
          di  superficie  o  di  volume,  anche  quando  non  vi  sia
          sostituzione di aerogeneratori; 
                  b) impianti fotovoltaici a terra:  interventi  che,
          anche  se  consistenti  nella  modifica   della   soluzione
          tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli
          e degli altri componenti e mediante la modifica del  layout
          dell'impianto,  comportano  una   variazione   dell'altezza
          massima dal suolo non superiore al 50 per cento; 
                  c) impianti fotovoltaici  con  moduli  su  edifici:
          interventi  di  sostituzione  dei  moduli  fotovoltaici  su
          edifici a uso produttivo, nonche', per gli  edifici  a  uso
          residenziale, interventi che non  comportano  variazioni  o
          comportano variazioni in  diminuzione  dell'angolo  tra  il
          piano dei moduli e il  piano  della  superficie  su  cui  i
          moduli sono collocati; 
                  d) impianti idroelettrici:  interventi  che,  senza
          incremento   della   portata   derivata,   comportano   una
          variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e  della
          volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
          15 per cento. 
                2.   Qualora,   nel   corso   del   procedimento   di
          autorizzazione  di  un  impianto,   intervengano   varianti
          consistenti  negli  interventi  elencati  al  comma  1,  il
          proponente  presenta  all'autorita'   competente   per   la
          medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
          La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
          delle   modalita'   di   svolgimento    del    procedimento
          autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
          incluse quelle ambientali. 
                3. Con le medesime modalita' previste al comma 1,  al
          di fuori delle zone A di cui al decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  e  ad  esclusione
          degli immobili  tutelati  ai  sensi  del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i  progetti
          di nuovi impianti fotovoltaici con moduli  collocati  sulle
          coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
          e di edifici residenziali,  nonche'  i  progetti  di  nuovi
          impianti fotovoltaici  i  cui  moduli  sono  installati  in
          sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
          su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
          dell'amianto. 
                4. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' degli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle  opere  connesse  presenta  al  Comune,  in   formato
          cartaceo   o   in   via   telematica,   una   dichiarazione
          accompagnata  da   una   relazione   sottoscritta   da   un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  attesti  il  rispetto  delle  norme   di
          sicurezza,  antisismiche  e  igienico-sanitarie.  Per   gli
          impianti  di  cui  al  comma  3,  alla  dichiarazione  sono
          allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
          elettrica redatti dal gestore della rete. 
                5. Gli interventi di cui al comma 1,  possono  essere
          eseguiti anche su  impianti  in  corso  di  incentivazione.
          L'incremento  di  produzione  energetica  derivante  da  un
          aumento  di  potenza   superiore   alle   soglie   di   cui
          all'articolo 30 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,  e'  qualificato  come
          ottenuto da potenziamento non incentivato.  Il  GSE  adegua
          conseguentemente  le  procedure  adottate   in   attuazione
          dell'articolo 30 del  citato  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 23  giugno  2016,  e,  ove  occorra,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita'  di  controllo  ai
          sensi dell'articolo 42.».