Art. 7 
 
Semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  di  impianti  di
  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
 
  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  qualora  il
progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di
competenza statale, le  eventuali  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto  il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate  dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma  6,
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  confluiscono  nel  procedimento
autorizzatorio    unico,    che    e'    perentoriamente     concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni.
Se  il  Consiglio  dei  ministri  si  esprime  per  il  rilascio  del
provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine  di
sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 
  3.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  ministri   convocate   per
l'adozione delle deliberazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni  e  delle
province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. 
  3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per gli impianti diversi da  quelli  di  cui  al  primo  periodo  il
proponente, in sede di presentazione della domanda di  autorizzazione
di cui al comma 3,  puo'  richiedere  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  delle
aree interessate dalla  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere
connesse». 
  3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28,  dopo  le  parole:  «cave  o  lotti»  sono  inserite  le
seguenti: «o porzioni». 
  3-quater.  All'articolo  20,  comma  8,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, o le porzioni di cave e miniere non  suscettibili
di ulteriore sfruttamento». 
  3-quinquies. All'articolo 9-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «cave dismesse» sono inserite  le
seguenti: «o in esercizio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato interno dell'elettricita'): 
                «Art. 12 (Razionalizzazione e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
                2. Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
                3. La costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
          per  la  connessione   alla   rete,   l'autorizzazione   e'
          rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica  di
          concerto  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili e sentito,  per  gli  aspetti  legati
          all'attivita'  di  pesca  marittima,  il  Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
          provvedimento adottato a seguito del procedimento unico  di
          cui al comma 4, comprensivo del rilascio della  concessione
          d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti  di  accumulo
          idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
          rilasciata  dal  Ministero  della  transizione   ecologica,
          sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili e d'intesa con la regione interessata,  con  le
          modalita' di cui al comma 4. 
                3-bis.  Il  Ministero  della  cultura  partecipa   al
          procedimento  unico  ai  sensi  del  presente  articolo  in
          relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
          da fonti rinnovabili,  comprese  le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli stessi impianti,  localizzati  in  aree
          sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  nelle  aree
          contermini  ai  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          medesimo decreto legislativo. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere l'obbligo alla  rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita'  sul   progetto   preliminare,   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, il termine massimo per  la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e successive modificazioni, per  il  provvedimento  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
                5.  All'installazione   degli   impianti   di   fonte
          rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
          per  i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
                6. L'autorizzazione non puo' essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
                7. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica,
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono
          essere ubicati anche  in  zone  classificate  agricole  dai
          vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
          conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, articolo 14. 
                8. 
                9. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10. 
                10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
          ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri  a
          nome del Governo: 
                  a) comunica alle Camere la composizione del Governo
          e ogni mutamento in essa intervenuto; 
                  b) chiede la fiducia  sulle  dichiarazioni  di  cui
          alla lettera  a)  del  comma  3  dell'articolo  2  e  pone,
          direttamente  o  a  mezzo  di  un  Ministro   espressamente
          delegato, la questione di fiducia; 
                  c) sottopone  al  Presidente  della  Repubblica  le
          leggi per la promulgazione; in seguito  alla  deliberazione
          del Consiglio dei ministri,  i  disegni  di  legge  per  la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
                  d) controfirma  gli  atti  di  promulgazione  delle
          leggi  nonche'  ogni  atto  per  il  quale  e'  intervenuta
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  gli  atti  che
          hanno valore o forza di legge e, insieme  con  il  Ministro
          proponente, gli altri atti indicati dalla legge; 
                  e) presenta alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  Ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'articolo 72 della Costituzione; 
                  f) esercita le attribuzioni di cui  alla  legge  11
          marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
                2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
                  a) indirizza ai ministri le direttive politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
                  b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
                  c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
                  c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                  d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
                  e)   adotta    le    direttive    per    assicurare
          l'imparzialita', il  buon  andamento  e  l'efficacia  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   Ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
                  f) promuove l'azione dei  ministri  per  assicurare
          che le  aziende  e  gli  enti  pubblici  svolgano  la  loro
          attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
                  g)  esercita  le  attribuzioni  conferitegli  dalla
          legge in materia di servizi di sicurezza e  di  segreto  di
          Stato; 
                  h)   puo'   disporre,    con    proprio    decreto,
          l'istituzione di particolari Comitati di ministri,  con  il
          compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
                  i) puo'  disporre  la  costituzione  di  gruppi  di
          studio e di  lavoro  composti  in  modo  da  assicurare  la
          presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
                3.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un Ministro: 
                  a)  promuove  e  coordina  l'azione   del   Governo
          relativa alle politiche comunitarie e assicura la  coerenza
          e la tempestivita' dell'azione di Governo e della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee, cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                  a-bis)  promuove  gli  adempimenti  di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce. 
                  b) promuove e coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo; 
                  b-bis) promuove, indirizza, coordina  l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. 
                4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  esercita
          le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
                «Art. 25  (Valutazione  degli  impatti  ambientali  e
          provvedimento di VIA). - 1. L'autorita'  competente  valuta
          la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
          studio di impatto ambientale, delle eventuali  informazioni
          supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
          delle consultazioni svolte, delle informazioni  raccolte  e
          delle osservazioni e dei  pareri  ricevuti  a  norma  degli
          articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non  siano  resi  nei
          termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni  negative
          o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
          procede comunque alla  valutazione  a  norma  del  presente
          articolo. 
                2. Nel caso di progetti  di  competenza  statale,  ad
          esclusione di quelli di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,
          l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
          dalla  conclusione  della  fase  di  consultazione  di  cui
          all'articolo 24, adotta  il  provvedimento  di  VIA  previa
          acquisizione del concerto del competente direttore generale
          del Ministero della cultura  entro  il  termine  di  trenta
          giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora  sia
          necessario  procedere  ad  accertamenti   e   indagini   di
          particolare complessita', l'autorita' competente, con  atto
          motivato,  dispone   il   prolungamento   della   fase   di
          valutazione sino a un massimo di ulteriori  trenta  giorni,
          dando tempestivamente comunicazione per via  telematica  al
          proponente delle ragioni che giustificano la proroga e  del
          termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel  caso
          di   consultazioni    transfrontaliere    l'adozione    del
          provvedimento di VIA  e'  proposta  al  Ministro  entro  il
          termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, la Commissione di cui al  medesimo  comma  2-bis  si
          esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
          della fase  di  consultazione  di  cui  all'articolo  24  e
          comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla  data
          di pubblicazione della documentazione di  cui  all'articolo
          23 predisponendo lo schema di  provvedimento  di  VIA.  Nei
          successivi  trenta  giorni,  il  direttore   generale   del
          Ministero   della   transizione   ecologica    adotta    il
          provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto  del
          competente direttore generale del Ministero  della  cultura
          entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
          transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato  entro
          il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-ter. Nei casi in cui i termini per  la  conclusione
          del procedimento di cui al comma  2-bis,  primo  e  secondo
          periodo, non siano rispettati e' rimborsato  al  proponente
          il cinquanta per cento dei diritti di  istruttoria  di  cui
          all'articolo  33,  mediante  utilizzazione  delle   risorse
          iscritte in apposito capitolo a tal  fine  istituito  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero   della   transizione
          ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per  l'anno
          2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed  euro  1.260.000
          per l'anno 2023. In sede di prima applicazione,  i  termini
          indicati al  primo  periodo  del  presente  comma  ai  fini
          dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento  dei
          diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della  prima
          riunione della Commissione di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis. 
                2-quater. In caso di inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2-bis, il  titolare  del  potere  sostitutivo,
          nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, acquisito, qualora la competente  commissione
          di cui all'articolo 8 non si  sia  pronunciata,  il  parere
          dell'ISPRA entro il  termine  di  trenta  giorni,  provvede
          all'adozione dell'atto omesso  entro  i  successivi  trenta
          giorni.  In  caso  di   inerzia   nella   conclusione   del
          procedimento da parte del direttore generale del  Ministero
          della transizione ecologica ovvero in caso di  ritardo  nel
          rilascio del  concerto  da  parte  del  direttore  generale
          competente del Ministero della  cultura,  il  titolare  del
          potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
          legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli  atti  di
          relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 
                2-quinquies. Il  concerto  del  competente  direttore
          generale   del   Ministero    della    cultura    comprende
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  146  del   decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ove  gli  elaborati
          progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta  la
          compiuta redazione della relazione paesaggistica. 
                3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni  e
          le  considerazioni   su   cui   si   fonda   la   decisione
          dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
          al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi  dei
          risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
          ai  sensi  degli  articoli  23,  24  e   24-bis,   e,   ove
          applicabile,   ai   sensi   dell'articolo    32,    nonche'
          l'indicazione di come tali risultati siano stati  integrati
          o altrimenti presi in considerazione. 
                4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le
          eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: 
                  a) le condizioni per la realizzazione,  l'esercizio
          e la dismissione del progetto, nonche' quelle  relative  ad
          eventuali malfunzionamenti; 
                  a-bis) le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
          successive fasi di sviluppo  progettuale  delle  opere  per
          garantire  l'applicazione  di  criteri  ambientali  atti  a
          contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
          negativi  o  incrementare  le  prestazioni  ambientali  del
          progetto; 
                  b)  le  misure  previste  per  evitare,  prevenire,
          ridurre e, se possibile, compensare gli impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
                  c) le misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti
          ambientali significativi e negativi,  anche  tenendo  conto
          dei  contenuti  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale
          predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
          3, lettera e). La tipologia dei parametri da  monitorare  e
          la durata del monitoraggio sono proporzionati alla  natura,
          all'ubicazione,  alle  dimensioni  del  progetto  ed   alla
          significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
          evitare una duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
          ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
          derivanti dall'attuazione  di  altre  pertinenti  normative
          europee, nazionali o regionali. 
                5.  Il  provvedimento  di   VIA   e'   immediatamente
          pubblicato sul sito  web  dell'autorita'  competente  e  ha
          l'efficacia temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque
          anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto  conto  dei
          tempi previsti  per  la  realizzazione  del  progetto,  dei
          procedimenti     autorizzatori      necessari,      nonche'
          dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
          nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
          l'efficacia temporale indicata  nel  provvedimento  di  VIA
          senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
          di VIA deve essere reiterato, fatta salva  la  concessione,
          su istanza del proponente, di specifica  proroga  da  parte
          dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento
          del contesto ambientale di  riferimento,  il  provvedimento
          con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo
          non contiene prescrizioni diverse e  ulteriori  rispetto  a
          quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario. 
                6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,
          l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento  di  VIA  sul
          sito web. 
                7.  Tutti  i  termini  del  procedimento  di  VIA  si
          considerano perentori ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
          agli articoli 2, commi da 9  a  9-quater,  e  2-bis,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-quinquies, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  (attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato interno dell'elettricita')  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12 (Razionalizzazione e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
                2. Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
                3. La costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
          per  la  connessione   alla   rete,   l'autorizzazione   e'
          rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica  di
          concerto  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili e sentito,  per  gli  aspetti  legati
          all'attivita'  di  pesca  marittima,  il  Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
          provvedimento adottato a seguito del procedimento unico  di
          cui al comma 4, comprensivo del rilascio della  concessione
          d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti  di  accumulo
          idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
          rilasciata  dal  Ministero  della  transizione   ecologica,
          sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili e d'intesa con la regione interessata,  con  le
          modalita' di cui al comma 4. 
                3-bis.  Il  Ministero  della  cultura  partecipa   al
          procedimento  unico  ai  sensi  del  presente  articolo  in
          relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
          da fonti rinnovabili,  comprese  le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli stessi impianti,  localizzati  in  aree
          sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  nelle  aree
          contermini  ai  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          medesimo decreto legislativo. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere l'obbligo alla  rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita'  sul   progetto   preliminare,   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, il termine massimo per  la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e successive modificazioni, per  il  provvedimento  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo  su  cui  realizzare  l'impianto.  Per  gli  impianti
          diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in
          sede di presentazione della domanda  di  autorizzazione  di
          cui  al  comma  3,  puo'  richiedere  la  dichiarazione  di
          pubblica utilita' e l'apposizione del  vincolo  preordinato
          all'esproprio delle aree  interessate  dalla  realizzazione
          dell'impianto e delle opere connesse. 
                5.  All'installazione   degli   impianti   di   fonte
          rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
          per  i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
                6. L'autorizzazione non puo' essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
                7. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica,
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono
          essere ubicati anche  in  zone  classificate  agricole  dai
          vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
          conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, articolo 14. 
                8. 
                9. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10. 
                10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee guida,  adottate  ai  sensi  dell'articolo  12,
          comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
          si applica la procedura abilitativa semplificata di cui  ai
          commi seguenti. 
                2. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui al comma  4  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali  atti  non  siano
          allegati alla dichiarazione,  devono  essere  allegati  gli
          elaborati tecnici richiesti dalle norme  di  settore  e  si
          applica il comma 5. 
                3.  Per  la  procedura  abilitativa  semplificata  si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11 dell'articolo  10  del  decreto-legge  18  gennaio
          1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          marzo 1993, n. 68. 
                4. Il Comune, ove entro il termine indicato al  comma
          2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
                5. Qualora siano necessari atti di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  2,  che  rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Se gli atti di assenso  non  sono
          resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'interessato  puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di   cui
          all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Qualora l'attivita'  di  costruzione  e  di  esercizio
          degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti  di
          assenso di competenza di amministrazioni diverse da  quella
          comunale,   e   tali   atti   non   siano   allegati   alla
          dichiarazione,  l'amministrazione  comunale   provvede   ad
          acquisirli d'ufficio ovvero  convoca,  entro  venti  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza  di
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il  termine
          di trenta giorni di cui al comma 2  e'  sospeso  fino  alla
          acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
          della   determinazione   motivata   di   conclusione    del
          procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,  o
          all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
          14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
                6.  La  realizzazione  dell'intervento  deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5.   La   realizzazione   della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
                7. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
                8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
                9.  Le  Regioni  e  le  Province   autonome   possono
          estendere la soglia di applicazione della procedura di  cui
          al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad  1  MW
          elettrico,  definendo  altresi'  i  casi  in  cui,  essendo
          previste  autorizzazioni  ambientali  o  paesaggistiche  di
          competenza  di  amministrazioni  diverse  dal  Comune,   la
          realizzazione e l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere
          connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di  cui
          all'articolo  5.  Le  Regioni  e   le   Province   autonome
          stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti  con  i
          quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni  e  Province
          autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
          anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
          le medesime modalita' di cui al presente comma, le  Regioni
          e le  Province  autonome  prevedono  la  corresponsione  ai
          Comuni  di  oneri  istruttori  commisurati   alla   potenza
          dell'impianto. 
                9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
          impianti fotovoltaici di potenza  fino  a  20  MW  e  delle
          relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
          media  tensione  localizzati   in   aree   a   destinazione
          industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
          o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
          lotti o porzioni di  cave  non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento,   e   delle   relative   opere   connesse   e
          infrastrutture  necessarie,   per   i   quali   l'autorita'
          competente al rilascio dell'autorizzazione abbia  attestato
          l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  di
          ripristino ambientale previste  nel  titolo  autorizzatorio
          nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le
          disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di
          cui al comma 1 si applicano ai progetti di  nuovi  impianti
          fotovoltaici da realizzare nelle aree  classificate  idonee
          ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo   8
          novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma
          8 dello stesso articolo  20,  di  potenza  fino  a  10  MW,
          nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65,
          comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, che distino non piu'  di  3  chilometri  da  aree  a
          destinazione industriale,  artigianale  e  commerciale.  Il
          limite  relativo  agli   impianti   fotovoltaici   per   la
          produzione di energia  elettrica  con  potenza  complessiva
          superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla
          parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e il limite  di  cui  alla  lettera  b)  del  punto  2
          dell'allegato IV alla medesima parte  seconda  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il  procedimento  di
          verifica di assoggettabilita' alla valutazione  di  impatto
          ambientale di cui all'articolo  19  del  medesimo  decreto,
          sono elevati a 20 MW  per  queste  tipologie  di  impianti,
          purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui  al
          comma 2 del presente  articolo  un'autodichiarazione  dalla
          quale risulti che l'impianto non si  trova  all'interno  di
          aree  comprese  tra  quelle   specificamente   elencate   e
          individuate ai  sensi  della  lettera  f)  dell'allegato  3
          annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
          settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219
          del 18 settembre 2010. La  procedura  di  cui  al  presente
          comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici
          e  delle   relative   opere   connesse   e   infrastrutture
          necessarie, si  applica  anche  qualora  la  pianificazione
          urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. 
                9-ter. Nel caso  di  intervento  che  coinvolga  piu'
          Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata  e'
          presentata a tutti i  Comuni  interessati  dall'impianto  e
          dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente
          ai sensi del presente comma e' individuata nel  Comune  sul
          cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da
          realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni  degli
          altri Comuni interessati  dall'impianto  e  dalle  relative
          opere connesse. 
                10. I procedimenti pendenti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
                11.  La  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate ai sensi  dell'articolo  12,  comma  10  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  continua  ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermi restando  l'articolo  6-bis  e
          l'articolo 7-bis, comma 5.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,  (attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con  moduli  a  terra,  in  assenza  di
          vincoli ai sensi della parte seconda del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri; 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici  e  di
          un chilometro per gli impianti  fotovoltaici.  Resta  ferma
          l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-ter,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche  industriali,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9-ter (Semplificazioni per  l'installazione  di
          impianti fotovoltaici flottanti). - 1.  Ferme  restando  le
          disposizioni tributarie in materia di  accisa  sull'energia
          elettrica, per l'attivita' di realizzazione e di  esercizio
          di impianti solari fotovoltaici di potenza fino  a  10  MW,
          comprese le opere funzionali  alla  connessione  alla  rete
          elettrica, collocati in modalita' flottante sullo  specchio
          d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi  gli  invasi
          idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o  installati  a
          copertura  dei  canali  di  irrigazione,  si   applica   la
          procedura abilitativa semplificata di cui  all'articolo  6,
          comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte
          salve le disposizioni in materia di valutazione di  impatto
          ambientale e di tutela delle  risorse  idriche  di  cui  al
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  a  eccezione
          degli impianti installati in bacini d'acqua che si  trovano
          all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  delle  aree  naturali
          protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394,  o  di
          siti della rete Natura 2000. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e  della  mobilita'   sostenibili   e   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i
          criteri per l'inserimento e l'integrazione  degli  impianti
          di cui al comma 1 sotto il  profilo  ambientale,  anche  al
          fine di assicurare un'adeguata superficie di  soleggiamento
          dello   specchio   d'acqua   e   una   corretta   posizione
          dell'impianto rispetto alle sponde e alla  profondita'  del
          bacino.».