Art. 9 
 
    Disposizioni in materia di comunita' energetiche rinnovabili 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e
i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1  possono  costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere  b)e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto
legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e
utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.». 
  2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della  resilienza  energetica  nazionale,  le  Autorita'  di  sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  costituire  una  o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31  del
decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  in  coerenza  con  il
documento  di  pianificazione  energetica   e   ambientale   di   cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021  si  applicano  agli
impianti da  fonti  rinnovabili  inseriti  in  comunita'  energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai  sensi
del presente comma, anche se di  potenza  superiore  a  1  MW.  Resta
comunque esclusa la possibilita' di  realizzare  gli  impianti  nelle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34  (Misure
          urgenti  per  il  contenimento   dei   costi   dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche  industriali)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Contributo del Ministero della difesa  alla
          resilienza  energetica  nazionale).  -  1.  Allo  scopo  di
          contribuire  alla  crescita  sostenibile  del  Paese,  alla
          decarbonizzazione  del  sistema   energetico   e   per   il
          perseguimento della  resilienza  energetica  nazionale,  il
          Ministero della difesa, anche per il tramite della societa'
          Difesa Servizi S.p.A., affida  in  concessione  o  utilizza
          direttamente, in tutto o  in  parte,  i  beni  del  demanio
          militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
          per installare impianti di produzione di energia  da  fonti
          rinnovabili,  anche  ricorrendo,  per  la  copertura  degli
          oneri, alle  risorse  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
          Resilienza, Missione 2, previo  accordo  fra  il  Ministero
          della difesa e il Ministero  della  transizione  ecologica,
          qualora ne ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza
          con gli obiettivi specifici del PNRR e  di  conformita'  ai
          relativi principi di attuazione. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Ministero
          della difesa e i terzi concessionari dei  beni  di  cui  al
          comma   1   possono   costituire   comunita'    energetiche
          rinnovabili   nazionali   anche   con    altre    pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali  anche  per   impianti
          superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti  di  cui  al
          comma 2, lettere b) e  c),  dell'articolo  31  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e  con  facolta'  di
          accedere  ai  regimi  di  sostegno  del  medesimo   decreto
          legislativo anche per la  quota  di  energia  condivisa  da
          impianti e utenze di consumo non connesse sotto  la  stessa
          cabina primaria,  previo  pagamento  degli  oneri  di  rete
          riconosciuti per l'illuminazione pubblica. 
                3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici
          e  aree  idonee  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199  e  sono  assoggettati
          alle procedure autorizzative di  cui  all'articolo  22  del
          medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad
          esprimersi  in  materia  culturale   e   paesaggistica   e'
          l'autorita' di cui all'articolo  29  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4-bis e  6,  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione
          in materia portuale): 
                «Art. 4-bis (Classificazione dei porti). - 1. I porti
          marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
          e classi: 
                  a) categoria I: porti, o specifiche aree  portuali,
          finalizzati alla difesa militare  e  alla  sicurezza  dello
          Stato; 
                  b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale; 
                  c) categoria II, classe  II:  porti,  o  specifiche
          aree portuali, di rilevanza economica nazionale; 
                  d) categoria II, classe III;  porti,  o  specifiche
          aree  portuali,  di   rilevanza   economica   regionale   e
          interregionale. 
                1-bis. I porti sede di Autorita' di sistema  portuale
          appartengono comunque ad una delle prime due  classi  della
          categoria II. 
                2. Il Ministro della  difesa,  con  proprio  decreto,
          emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, determina le caratteristiche e procede  alla
          individuazione dei porti o delle specifiche  aree  portuali
          di cui alla categoria I. Con lo stesso  provvedimento  sono
          disciplinate le  attivita'  nei  porti  di  I  categoria  e
          relative baie, rade e golfi. 
                3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
          categoria II,  classi  I,  II  e  III,  hanno  le  seguenti
          funzioni: 
                  a) commerciale e logistica; 
                  b) industriale e petrolifera; 
                  c)  di  servizio   passeggeri,   ivi   compresi   i
          crocieristi; 
                  d) peschereccia; 
                  e) turistica e da diporto. 
                4. Le  caratteristiche  dimensionali,  tipologiche  e
          funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
          e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi  medesime
          sono determinate, sentite le Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove  non  istituite,  le  autorita'  marittime,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
          di utenza internazionale o  nazionale,  tenendo  conto  dei
          seguenti criteri: 
                  a) entita' del traffico globale e delle  rispettive
          componenti; 
                  b) capacita' operativa degli scali derivante  dalle
          caratteristiche funzionali e dalle condizioni di  sicurezza
          rispetto  ai  rischi  ambientali  degli  impianti  e  delle
          attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei  passeggeri
          sia per  il  carico,  lo  scarico,  la  manutenzione  e  il
          deposito delle  merci  nonche'  delle  attrezzature  e  dei
          servizi idonei al  rifornimento,  alla  manutenzione,  alla
          riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
          imbarcazioni; 
                  c)   livello   ed   efficienza   dei   servizi   di
          collegamento con l'entroterra. 
                5. Ai fini di  cui  al  comma  4  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  uno  schema  di  decreto,  che  e'  trasmesso  alle
          regioni, le  quali  esprimono  parere  entro  i  successivi
          novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
          che il parere sia reso in senso favorevole.  Lo  schema  di
          decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
          del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
          Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'espressione  del  parere,  nei   termini   previsti   dai
          rispettivi  regolamenti,   da   parte   delle   Commissioni
          permanenti  competenti  per  materia;  decorsi  i  predetti
          termini il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
          adotta il decreto in via definitiva. 
                6. La revisione delle  caratteristiche  dimensionali,
          tipologiche e funzionali di cui al comma 4,  nonche'  della
          classificazione dei singoli scali,  avviene  su  iniziativa
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle autorita' marittime, delle regioni  o  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la
          procedura di cui al comma 5.» 
                «Art. 6 (Autorita' di sistema portuale).  -  1.  Sono
          istituite quindici Autorita' di sistema portuale: 
                  a) del Mare Ligure occidentale; 
                  b) del Mare Ligure orientale; 
                  c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                  d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                  e) del Mar Tirreno centrale; 
                  f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
                  g) del Mare di Sardegna; 
                  h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                  i) del Mare di Sicilia orientale; 
                  l) del Mare Adriatico meridionale; 
                  m) del Mare Ionio; 
                  n) del Mare Adriatico centrale; 
                  o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                  p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                  q) del Mare Adriatico orientale; 
                  q-bis) dello Stretto. 
                2. I porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
          22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
                2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, possono essere apportate, su  richiesta  motivata  del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                  a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
                  b) il trasferimento  di  un  porto  a  una  diversa
          Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
          nel cui territorio  hanno  sede  le  Autorita'  di  sistema
          portuale di destinazione e di provenienza. 
                3. Sede della Autorita' di  sistema  portuale  e'  la
          sede del porto centrale, individuato nel  Regolamento  (UE)
          n.  1315/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita'  di
          sistema portuale. In caso di  due  o  piu'  porti  centrali
          ricadenti nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il
          Ministro indica la  sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su
          proposta motivata della regione  o  delle  regioni  il  cui
          territorio  e'  interessato   dall'Autorita'   di   sistema
          portuale, ha facolta'  di  individuare  in  altra  sede  di
          soppressa  Autorita'  di  sistema  portuale  aderente  alla
          Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa. 
                4. L'Autorita' di sistema portuale nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita'  di  cui  all'articolo  1
          svolge i seguenti compiti: 
                  a)   indirizzo,   programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e
          dei servizi  portuali,  delle  attivita'  autorizzatorie  e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 
                  b) manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
          parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per
          il mantenimento dei fondali; 
                  c) affidamento e controllo delle attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'articolo 16, comma 1; 
                  d)  coordinamento  delle  attivita'  amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                  e) amministrazione in via esclusiva  delle  aree  e
          dei beni del demanio  marittimo  ricompresi  nella  propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
                  f) promozione e coordinamento di forme di  raccordo
          con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
                5. L'Autorita' di sistema portuale e'  ente  pubblico
          non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale
          ed e' dotato di  autonomia  amministrativa,  organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'articolo  35,  comma  3,  del  medesimo
          decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano,
          secondo  criteri  di  trasparenza  ed   imparzialita',   le
          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di
          ogni altro incarico. Gli atti adottati  in  attuazione  del
          presente  comma  sono   sottoposti   all'approvazione   del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Per  il
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   e   il
          Segretario generale si applicano  le  disposizioni  di  cui
          agli  articoli  8  e  10.  Per   il   periodo   di   durata
          dell'incarico  di  Presidente  dell'Autorita'  di   sistema
          portuale e  di  Segretario  generale,  i  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni  sono  collocati  in  aspettativa
          senza  assegni,  con  riconoscimento   dell'anzianita'   di
          servizio. 
                6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo
          10, comma 6. 
                7. L'Autorita' di sistema portuale e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi  dell'articolo  12.
          Ferma  restando  la  facolta'  di  attribuire   l'attivita'
          consultiva in materia legale e la rappresentanza  a  difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
                8. La gestione contabile e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui  all'articolo  9  e  approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni  attuative  dell'articolo  2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei
          sistemi contabili di cui al decreto legislativo  31  maggio
          2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema
          portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per   l'esercizio
          successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema
          portuale  assicurano  il  massimo  livello  di  trasparenza
          sull'uso delle proprie risorse e  sui  risultati  ottenuti,
          secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. 
                9.   Il   rendiconto   della   gestione   finanziaria
          dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
                10. L'esecuzione delle attivita' di cui al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
                11. Le Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'articolo  46  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
                12. E' fatta salva la disciplina vigente per i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'Autorita' di  sistema  portuale  territorialmente
          competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
          amministrativa per la gestione di detti punti. 
                13. 
                14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  f),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
                15. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere della Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali  di
          ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  31,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  (Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili): 
                «Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1.  I
          clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici,  hanno  il
          diritto   di   organizzarsi   in   comunita'    energetiche
          rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti: 
                  a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
          di fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a
          livello di comunita' ai suoi soci  o  membri  o  alle  aree
          locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
          profitti finanziari; 
                  b) la comunita' e' un soggetto di diritto  autonomo
          e   l'esercizio   dei   poteri   di   controllo   fa   capo
          esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali  e
          autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni  comunali,
          gli enti di  ricerca  e  formazione,  gli  enti  religiosi,
          quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonche'
          le  amministrazioni  locali  contenute  nell'elenco   delle
          amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
          di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo  quanto  previsto
          all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in
          cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
          comma 2, lettera a); 
                  c)   per   quanto   riguarda   le    imprese,    la
          partecipazione alla comunita' di  energia  rinnovabile  non
          puo'  costituire  l'attivita'  commerciale  e   industriale
          principale; 
                  d) la  partecipazione  alle  comunita'  energetiche
          rinnovabili e'  aperta  a  tutti  i  consumatori,  compresi
          quelli  appartenenti  a  famiglie   a   basso   reddito   o
          vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei  poteri  di
          controllo   e'   detenuto   dai    soggetti    aventi    le
          caratteristiche di cui alla lettera b). 
              2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma
          1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a)  fermo  restando  che  ciascun   consumatore   che
          partecipa a una comunita' puo' detenere  impianti  a  fonti
          rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
          30, comma 1, lettera a),  punto  1,  ai  fini  dell'energia
          condivisa rileva solo la produzione di energia  rinnovabile
          degli impianti che risultano nella disponibilita'  e  sotto
          il controllo della comunita'; 
                b)    l'energia    autoprodotta     e'     utilizzata
          prioritariamente  per  l'autoconsumo  istantaneo  in   sito
          ovvero per la condivisione con  i  membri  della  comunita'
          secondo  le  modalita'  di  cui  alla  lettera  c),  mentre
          l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
          e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
          elettrica    rinnovabile,    direttamente    o     mediante
          aggregazione; 
                c) i membri della comunita'  utilizzano  la  rete  di
          distribuzione per  condividere  l'energia  prodotta,  anche
          ricorrendo  a  impianti  di  stoccaggio,  con  le  medesime
          modalita'  stabilite  per  le  comunita'  energetiche   dei
          cittadini.  L'energia  puo'  essere  condivisa  nell'ambito
          della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
          del requisito di connessione alla medesima cabina  primaria
          per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e  alle
          restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3,  lettera  a),
          secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite; 
                d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione
          di  energia  elettrica  realizzati  dalla  comunita'   sono
          entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore  del
          presente   decreto   legislativo,   fermo    restando    la
          possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre  di
          produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
          comunque non  superiore  al  30  per  cento  della  potenza
          complessiva che fa capo alla comunita'; 
                e) i membri delle  comunita'  possono  accedere  agli
          incentivi di cui al Titolo II  alle  condizioni  e  con  le
          modalita' ivi stabilite; 
                f) nel rispetto delle finalita' di cui  al  comma  1,
          lettera a), la  comunita'  puo'  produrre  altre  forme  di
          energia da fonti rinnovabili  finalizzate  all'utilizzo  da
          parte dei membri, puo' promuovere interventi  integrati  di
          domotica,  interventi  di  efficienza  energetica,  nonche'
          offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
          membri e assumere  il  ruolo  di  societa'  di  vendita  al
          dettaglio  e  puo'   offrire   servizi   ancillari   e   di
          flessibilita'.». 
              - Il decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  2021,  n.
          285, S.O. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.