IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do no significant harm - DNSH); Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044, dello stesso art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (euro ottocento milioni/00) per la realizzazione di investimenti per lo «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»; Vista la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» che prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilita' (ad esempio attraverso la blockchain)»; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»: la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»; il target M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»; Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano: per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica «Pubblicazione del decreto sul sito web dell'autorita' esecutiva https://www.politicheagricole.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana https://www.gazzettaufficiale.it »; per il target M2C1-10 nel campo meccanismo di verifica «Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includera', quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformita' alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal Ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target»; Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso; Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si e' tenuto conto nella predisposizione del presente decreto e nella definizione dell'avviso di partecipazione, da emanarsi a seguito della ricezione, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e, in particolare, le sezioni 1.1.1.1. e 1.1.1.4.; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese; Visti, in particolare, gli articoli 14, 17, 25, e 29 del predetto regolamento (UE) 2014/651 «General Block Exemption Regulation» (GBER); Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art. 52, della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali; Atteso che il presente intervento fornisce un importante contributo al clima, come da allegato VI del regolamento (UE) n. 241/2021, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento: 047 (Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI); 010 (Digitalizzazione delle PMI), 079 (Trasporto multimodale non urbano) e 029 (Energia rinnovabile solare); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, quale societa' in house qualificata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui il Ministero si avvale, mediante apposita convenzione, per le attivita' di supporto tecnico-operativo nell'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 2021; b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo; c) «componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe' dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli; e) «domanda di ammissione alle agevolazioni»: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento volto allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. L'iniziativa potra' essere selezionata e finanziata nell'ambito della misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso; f) «DNSH»: principio «Do Not Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non e' ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente; g) «Fondo di rotazione del Next Generation EU - Italia»: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; h) «frode»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di Fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea; alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; i) «frode sospetta»: irregolarita' che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; j) «GDPR»: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE; k) «giovane agricoltore»: come definito al punto (35) 29 degli orientamenti; l) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, esclusa l'intensita' di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro; m) «impresa»: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attivita' economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese; n) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; o) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; p) «intervento»: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica; q) «investimento iniziale»: i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa; r) «investimento iniziale a favore di una nuova attivita' economica»: i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione; s) «logistica agro-alimentare»: complesso delle attivita' volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo; t) «milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.); u) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; v) «missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti; w) «orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; x) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, ha la finalita' principale di svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; y) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione; z) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del «regolamento ABER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; aa) «PNRR» (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344); bb) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; cc) «produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; dd) «provvedimenti»: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto gestore; ee) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/1 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; ff) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; gg) «regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; hh) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ii) «RPD»: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR; jj) «RUP»: responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; kk) «rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; ll) «settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui al punto (35) degli orientamenti; mm) «soggetto gestore»: Invitalia S.p.a., cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; nn) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; oo) «target»: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico; pp) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; qq) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; rr) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.