Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, nel rispetto degli  obiettivi  fissati  dal
regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la  ripresa
e la resilienza, fornisce le  direttive  necessarie  all'avvio  della
misura «Sviluppo logistica per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura  e  vivaismo»,  Missione  2,
Componente 1, Investimento 2.1, tramite l'erogazione di un contributo
a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica
agroalimentare per ridurne i costi  ambientali  ed  economici  e  per
sostenere l'innovazione dei processi di produttivi. 
  2. In conformita' con quanto  previsto  dal  PNRR,  sono  destinate
risorse al finanziamento di programmi di sviluppo  per  la  logistica
agroalimentare per la transizione verso forme produttive piu' moderne
e sostenibili, e specificatamente volte a perseguire almeno  uno  dei
seguenti obiettivi: 
    a) ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la sostenibilita'
dei prodotti; 
    b) migliorare la capacita' di stoccaggio e  trasformazione  delle
materie prime; 
    c) preservare la  differenziazione  dei  prodotti  per  qualita',
sostenibilita', tracciabilita' e caratteristiche produttive; 
    d) potenziare, indirettamente, la capacita' di esportazione delle
PMI agroalimentari italiane; 
    e) rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche  ai  fini
della tracciabilita' dei prodotti; 
    f) ridurre lo spreco alimentare. 
  3. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti  di
investimento in attivi materiali e immateriali per la realizzazione e
l'efficientamento  di  strutture  di  stoccaggio,   magazzinaggio   e
trasformazione, per la digitalizzazione dei  processi  di  logistica,
per  la  realizzazione  di  interventi   infrastrutturali   su   aree
produttive e snodi logistici e commerciali. 
  4. I progetti finanziati non potranno comportare  un  peggioramento
delle condizioni ambientali e  delle  risorse  naturali,  e  dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela
ambientale,   nonche'   al   principio   «non   arrecare   un   danno
significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n.  852/2020,
come  illustrato  nell'avviso  da  emanarsi   in   conformita'   alle
previsioni dell'art. 16 del presente decreto. 
  5. Non sono in ogni caso ammissibili alle  agevolazioni  interventi
che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a: 
    (i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso  a
valle; 
    (ii) attivita' nell'ambito del sistema di  scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
    (iii)  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,   agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
    (iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine  dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
  6. Il presente decreto definisce, in particolare: 
    a) i soggetti beneficiari delle agevolazioni; 
    b) le modalita' di accesso,  di  concessione  e  i  limiti  delle
agevolazioni; 
    c) i casi di revoca delle agevolazioni. 
  7. Gli interventi agevolativi sono attuati  con  provvedimenti  che
individuano,  oltre  a  quanto  previsto  nel  presente  decreto,  le
modalita' concrete per assicurare  il  rispetto  del  principio  «non
arrecare un danno significativo», i termini e  le  modalita'  per  la
presentazione delle domande, i criteri di valutazione,  le  modalita'
per la concessione ed erogazione  degli  aiuti,  nonche'  ogni  altro
elemento  applicativo  o  integrativo  derivante  dagli  esiti  delle
interlocuzioni con la Commissione europea e,  in  particolare,  dalla
decisione di approvazione degli aiuti da parte della  Commissione  di
cui all'art. 16 del presente decreto. 
  8. I provvedimenti  forniscono  inoltre  al  soggetto  gestore,  in
ottemperanza alle  vigenti  norme  nazionali  ed  europee,  ulteriori
specificazioni sulle modalita': 
    a)  per  garantire  il  pieno   rispetto   dei   target   e   del
cronoprogramma della misura, incluse le  modalita'  di  verifica  del
rispetto dei vincoli in materia di percentuale minima  di  contributo
al clima e di contributo al digitale, di cui alla  milestone  del  31
dicembre 2022, e del rispetto in concreto del principio «non arrecare
un danno significativo»; 
    b)  per  la  rilevazione  e  imputazione  dei  dati  nel  sistema
informativo   adottato   per   il    monitoraggio    sull'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario dei progetti; 
    c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare  in
materia di prevenzione, identificazione e risoluzione  dei  conflitti
di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di
recupero e restituzione dei Fondi  indebitamente  assegnati,  nonche'
per garantire l'assenza di doppio finanziamento; 
    d) per la rendicontazione delle  spese  nel  rispetto  del  piano
finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato; 
    e) per la rendicontazione intermedia e finale del  contributo  al
conseguimento di milestone e  target,  nel  rispetto  delle  scadenze
previste dal PNRR; 
    f) per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di
comunicazione e informazione.