Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1, tramite l'erogazione di un contributo a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi di produttivi. 2. In conformita' con quanto previsto dal PNRR, sono destinate risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare per la transizione verso forme produttive piu' moderne e sostenibili, e specificatamente volte a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la sostenibilita' dei prodotti; b) migliorare la capacita' di stoccaggio e trasformazione delle materie prime; c) preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita', tracciabilita' e caratteristiche produttive; d) potenziare, indirettamente, la capacita' di esportazione delle PMI agroalimentari italiane; e) rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilita' dei prodotti; f) ridurre lo spreco alimentare. 3. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti di investimento in attivi materiali e immateriali per la realizzazione e l'efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica, per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali. 4. I progetti finanziati non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle previsioni dell'art. 16 del presente decreto. 5. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a: (i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; (ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; (iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; (iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 6. Il presente decreto definisce, in particolare: a) i soggetti beneficiari delle agevolazioni; b) le modalita' di accesso, di concessione e i limiti delle agevolazioni; c) i casi di revoca delle agevolazioni. 7. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le modalita' concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di approvazione degli aiuti da parte della Commissione di cui all'art. 16 del presente decreto. 8. I provvedimenti forniscono inoltre al soggetto gestore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalita': a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura, incluse le modalita' di verifica del rispetto dei vincoli in materia di percentuale minima di contributo al clima e di contributo al digitale, di cui alla milestone del 31 dicembre 2022, e del rispetto in concreto del principio «non arrecare un danno significativo»; b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti; c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei Fondi indebitamente assegnati, nonche' per garantire l'assenza di doppio finanziamento; d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato; e) per la rendicontazione intermedia e finale del contributo al conseguimento di milestone e target, nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR; f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.