Art. 3 Risorse 1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 500 milioni euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1. 2. Una quota di risorse pari a 350 milioni di euro e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabella 1A e 2A, del presente decreto. La restante quota di risorse fino a 150 milioni di euro e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabelle 3A e 4A, del presente decreto. 3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.