Art. 3 
 
                               Risorse 
 
  1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 500 milioni
euro  a  valere  sui  fondi  del  PNRR,  Missione  2,  Componente  1,
Investimento 2.1. 
  2. Una quota di risorse pari a 350 milioni  di  euro  e'  destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti  e  nelle
forme di cui all'allegato A, tabella 1A e 2A, del  presente  decreto.
La restante quota di risorse fino a 150 milioni di euro e'  destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti  e  nelle
forme di cui all'allegato A, tabelle 3A e 4A, del presente decreto. 
  3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere  oggetto
di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in
relazione all'andamento della stessa. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n.  77/2021
e successive modificazioni ed integrazioni, un importo pari ad almeno
il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al  finanziamento
di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  5. Qualora le risorse destinate ai  progetti  da  realizzare  nelle
regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere  impiegate,
in tutto o  in  parte,  le  stesse  saranno  destinate  a  coprire  i
fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.