Art. 5 Contratti per la logistica agroalimentare 1. I contratti per la logistica agroalimentare hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di un programma di investimenti in attivi materiali e immateriali, come individuato agli articoli 10, 11 e 12. 2. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare puo' essere realizzato in forma individuale o congiunta, anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Le aggregazioni possono avvenire tra le diverse categorie di soggetti beneficiari indicati all'art. 13. In particolare, il contratto di rete deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto; c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza. 3. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa, che promuove il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.