Art. 5 
 
              Contratti per la logistica agroalimentare 
 
  1. I contratti per la logistica agroalimentare hanno ad oggetto  la
realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di  un  programma
di investimenti in attivi materiali e immateriali,  come  individuato
agli articoli 10, 11 e 12. 
  2. Il programma di sviluppo per la  logistica  agroalimentare  puo'
essere realizzato in forma individuale o congiunta, anche mediante il
ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di rete deve  configurare
una   collaborazione   effettiva,   stabile   e   coerente   rispetto
all'articolazione delle  attivita',  espressamente  finalizzata  alla
realizzazione del progetto proposto. Le aggregazioni possono avvenire
tra le diverse categorie di soggetti  beneficiari  indicati  all'art.
13. 
  In particolare, il contratto di rete deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste
di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento  da  parte
dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata  autenticata,  di
un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con  il
Ministero; e' in capo allo stesso  organo  comune  che  si  intendono
attribuiti tutti gli  adempimenti  procedurali  di  cui  al  presente
decreto; 
    c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e  innovazione,  come
individuati nel titolo III: la  definizione  degli  aspetti  relativi
alla proprieta', all'utilizzo e alla  diffusione  dei  risultati  del
progetto di ricerca e sviluppo; 
    d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e  innovazione,  come
individuati nel titolo III: una clausola con la quale le  parti,  nel
caso di recesso ovvero esclusione di uno  dei  soggetti  partecipanti
ovvero  di  risoluzione  contrattuale,  si  impegnano  alla  completa
realizzazione del progetto di  ricerca  e  sviluppo,  prevedendo  una
ripartizione delle attivita' e  dei  relativi  costi  tra  gli  altri
soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza. 
  3. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal  presente  decreto
sono  l'impresa,  che  promuove  il  programma  di  sviluppo  per  la
logistica agroalimentare,  denominata  «soggetto  proponente»,  e  le
eventuali altre  imprese  che  intendono  realizzare  i  progetti  di
investimento  che  compongono   il   programma   stesso,   denominate
«aderenti». In caso di  programmi  di  sviluppo  realizzati  da  piu'
imprese,  il  proponente   ne   assume   la   responsabilita'   verso
l'amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.