Art. 6 
 
      Realizzazione degli interventi e agevolazioni concedibili 
 
  1.  I  soggetti  beneficiari  dovranno  realizzare,  collaudare   e
rendicontare gli interventi entro ventiquattro mesi dalla data  della
determinazione di concessione delle agevolazioni,  da  definirsi  con
successivo provvedimento, salvo richiesta  di  proroga  sostenuta  da
motivi oggettivi per un periodo massimo di  dodici  mesi,  o  termine
piu'  breve  ove  reso  necessario  dalla  normativa  di  riferimento
applicabile al PNRR, e comunque non oltre la scadenza del  30  giugno
2026. 
  2. Eventuali variazioni progettuali potranno  essere  apportate,  a
condizione che  le  stesse  non  comportino  un  peggioramento  della
prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in
sede di concessione del contributo e,  in  ogni  caso,  non  superino
l'importo del contributo concesso,  nel  rispetto  delle  tempistiche
predefinite dal Piano. 
  3. Nel caso di interventi che non rispettino le condizioni  di  cui
ai due commi precedenti,  il  contributo  assegnato  verra'  revocato
integralmente e la parte gia' erogata dovra'  essere  restituita,  ai
sensi della normativa vigente in materia, comprensiva degli interessi
ex lege. 
  4. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse  nei
limiti  delle  intensita'  massime  di  aiuto  previste  nei   titoli
seguenti, in relazione agli specifici progetti di investimento. 
  5. Le agevolazioni sono concesse nelle  seguenti  forme,  anche  in
combinazione tra di  loro:  finanziamento  agevolato,  contributo  in
conto impianti e contributo  diretto  alla  spesa.  L'utilizzo  delle
varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono  definiti  in
fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti  e
dei relativi ambiti di intervento. 
  6. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso  in  termini  di
percentuale nominale  rispetto  alle  spese  ammissibili  nel  limite
massimo del 75 per cento e deve essere assistito da  idonee  garanzie
ipotecarie, bancarie e/o  assicurative  nel  limite  dell'importo  in
linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato  ha  una
durata massima di dieci  anni  oltre  a  un  periodo  di  utilizzo  e
preammortamento commisurato  alla  durata  dello  specifico  progetto
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore  a
quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al  20  per
cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quanto   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate
s.html Il rimborso del finanziamento  agevolato  avviene  secondo  un
piano di ammortamento a rate semestrali posticipate  scadenti  il  30
giugno  e  il  31  dicembre  di   ogni   anno.   Gli   interessi   di
preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la determinazione di concessione  delle  agevolazioni  che  sara'
adottata con provvedimento successivo al presente decreto.