Art. 7 
 
             Fase di accesso, negoziazione e concessione 
                         delle agevolazioni 
 
  1.  La  domanda  di  ammissione  alle  agevolazioni   deve   essere
presentata all'Agenzia, a partire dalla data di apertura dei  termini
di presentazione che sara' fissata con provvedimenti  successivi.  Lo
schema in  base  al  quale  deve  essere  redatta  la  domanda  e  la
documentazione da allegare alla  stessa  sono  definiti  dall'Agenzia
sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e ai  sensi  degli
orientamenti. In particolare, la domanda di aiuto deve riportare, tra
le  altre  cose,  la  denominazione,  l'ubicazione  e  la  dimensione
dell'impresa  richiedente,  i  suoi  dati  economico-finanziari,   la
descrizione dell'attivita' esercitata e del  progetto  del  quale  e'
prevista la realizzazione (localizzazione,  date  di  inizio  e  fine
investimento, ammontare delle spese previste, agevolazioni  richieste
e coperture finanziarie complessive). 
  2. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle  agevolazioni,
procede, nel rispetto dei termini e  dei  requisiti  specifici,  come
definiti da provvedimenti successivi, allo svolgimento delle seguenti
attivita': 
    a)  verifica  i  requisiti  e  le  condizioni  di  ammissibilita'
previsti dal presente decreto; 
    b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla  lettera
a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, e al Ministero. 
  3. L'Agenzia esegue una prima valutazione sulla base  del  possesso
dei criteri di  valutazione  successivamente  definiti  con  apposito
provvedimento, determinando una prima graduatoria che tenga conto sia
del  possesso  di  tali  requisiti  sia  dell'ordine  cronologico  di
presentazione della domanda di  ammissione  alle  agevolazioni.  Tale
graduatoria sara' pubblicata sul sito dell'Agenzia: www.invitalia.it 
  4. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi  giorni  dalla
pubblicazione  della  graduatoria  di  cui   al   comma   3,   esegue
l'istruttoria,  anche  mediante  una  fase  di  negoziazione  con  il
soggetto proponente, valutando: 
    a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria  dell'impresa
o delle imprese proponenti; 
    b) la sostenibilita' finanziaria del programma di  sviluppo,  con
riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota  parte
dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma  di  sviluppo
non coperte da aiuto pubblico; 
    c) la cantierabilita'  dei  progetti  di  investimento  sotto  il
profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare
la  possibilita'  che  le  imprese   proponenti   esibiscano,   entro
centottanta giorni dalla  determinazione  di  ammissione  di  cui  ai
successivi provvedimenti, la documentazione  concernente  la  materia
edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione
di cui ai successivi provvedimenti; 
    d) la pertinenza e la congruita' generale,  anche  ricorrendo  ad
elementi di tipo parametrico, delle spese previste  dai  progetti  di
investimento. L'esame di congruita' generale deve essere  finalizzato
esclusivamente alla valutazione del costo complessivo  del  progetto,
in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica
dello stesso, riservando alla fase di erogazione  delle  agevolazioni
l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno  che  non  emergano
elementi chiaramente incongrui.