Art. 7 Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sara' fissata con provvedimenti successivi. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e ai sensi degli orientamenti. In particolare, la domanda di aiuto deve riportare, tra le altre cose, la denominazione, l'ubicazione e la dimensione dell'impresa richiedente, i suoi dati economico-finanziari, la descrizione dell'attivita' esercitata e del progetto del quale e' prevista la realizzazione (localizzazione, date di inizio e fine investimento, ammontare delle spese previste, agevolazioni richieste e coperture finanziarie complessive). 2. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle agevolazioni, procede, nel rispetto dei termini e dei requisiti specifici, come definiti da provvedimenti successivi, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto; b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e al Ministero. 3. L'Agenzia esegue una prima valutazione sulla base del possesso dei criteri di valutazione successivamente definiti con apposito provvedimento, determinando una prima graduatoria che tenga conto sia del possesso di tali requisiti sia dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Tale graduatoria sara' pubblicata sul sito dell'Agenzia: www.invitalia.it 4. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando: a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria dell'impresa o delle imprese proponenti; b) la sostenibilita' finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico; c) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro centottanta giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti; d) la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.