Art. 8 Controlli e revoche 1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, ha facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo», nonche' il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione. 2. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni; c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021; d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni di cui al precedente art. 6, nonche' in conformita' ai provvedimenti attuativi, successivi al presente decreto, emanati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 7 e dell'art. 23; e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso di cui all'art. 16, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»; f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; g) esito negativo dei controlli; h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento; i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti. 3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.