Art. 2
Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del
cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite
sostituto d'imposta.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I sostituti
d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di
ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle
detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della
dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo
prospetto di liquidazione;
((c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del
cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera
c);))
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro
i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti
di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione, nonche' le schede relative alle scelte per
la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17,
comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, cessa di avere applicazione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la
scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre;
c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti
alla lettera c);
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche'
le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241):
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre;
c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'articolo 16.».