Art. 3 
 
                   Modifiche al calendario fiscale 
 
  1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole « 16 settembre » sono sostituite dalle seguenti: «  30
settembre ». 
  2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole « sono stabiliti le modalita' ed i  termini  »  sono
sostituite dalle seguenti: « sono stabilite le modalita' »; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui
al comma 6 sono presentati ((entro il giorno 25 del  mese  successivo
al periodo di riferimento)) ». 
  3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia  e
finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del 5 marzo 2010, e' abrogato. 
  4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157, le parole «  250  euro  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 5.000 euro». 
  5. Le disposizioni di cui al comma  4  si  applicano  alle  fatture
elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma  5-ter,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  per  la  presentazione  della
dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta  2020
e 2021 e' differito al 30 settembre 2022. 
  ((6-bis. Fermo restando il termine del  30  giugno  di  ogni  anno,
previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di  cui
all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4  agosto  2017,  n.
124, per gli enti che provvedono nell'ambito della  nota  integrativa
del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il
quale   provvedere   all'adempimento   e'   quello    previsto    per
l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21-bis,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica) come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
          periodiche I.V.A.). - 1. I  soggetti  passivi  dell'imposta
          sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia
          delle entrate,  entro  l'ultimo  giorno  del  secondo  mese
          successivo a ogni trimestre,  una  comunicazione  dei  dati
          contabili  riepilogativi  delle   liquidazioni   periodiche
          dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
          1-bis, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  100,  nonche'  degli
          articoli 73, primo comma, lettera e), e 74,  quarto  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo
          trimestre  e'  effettuata  entro  il   30   settembre.   La
          comunicazione dei dati relativi al quarto  trimestre  puo',
          in alternativa,  essere  effettuata  con  la  dichiarazione
          annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal  caso,
          deve essere presentata entro il mese di febbraio  dell'anno
          successivo a quello  di  chiusura  del  periodo  d'imposta.
          Restano  fermi   gli   ordinari   termini   di   versamento
          dell'imposta dovuta in base  alle  liquidazioni  periodiche
          effettuate. 
              2. Con il provvedimento di cui all'articolo  21,  comma
          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
          liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati  dalla
          presentazione della comunicazione i  soggetti  passivi  non
          obbligati alla presentazione  della  dichiarazione  annuale
          I.V.A. o all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,
          sempre che,  nel  corso  dell'anno,  non  vengano  meno  le
          predette condizioni di esonero. 
              4. In caso di determinazione separata  dell'imposta  in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   50,   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,   n.   427
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.    50    (Obblighi    connessi    agli     scambi
          intracomunitari). - 1. 
              2.  Agli  effetti   dell'articolo   41,   comma   2-ter
          l'ufficio, su richiesta degli  esercenti  imprese,  arti  e
          professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro delle finanze , conferma la validita'  del  numero
          di identificazione attribuito al cessionario o  committente
          da altro Stato membro della  Comunita'  economica  europea,
          nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
          sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 
              3.  Chi  effettua  acquisti  intracomunitari   soggetti
          all'imposta deve comunicare all'altra parte  contraente  il
          proprio numero di partita IVA, come integrato agli  effetti
          delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
          di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
          fisiche non operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
          professioni. 
              4. I soggetti di cui  all'art.  4,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, che non  hanno  optato
          per    l'applicazione    dell'imposta    sugli     acquisti
          intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
          decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei  loro
          confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
          del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari  soggetti
          ad  imposta.  La  dichiarazione  e'  presentata,   in   via
          telematica,  anteriormente  all'effettuazione  di   ciascun
          acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA  a
          seguito  di  dichiarazione,  redatta  in   conformita'   ad
          apposito modello approvato con provvedimento del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, resa dai  soggetti  interessati
          al momento del superamento del limite di  cui  all'articolo
          38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 
              5. I movimenti relativi a beni spediti in  altro  Stato
          della Comunita' economica europea o da  questo  provenienti
          in base ad uno dei titoli non traslativi  di  cui  all'art.
          38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
          registro, tenuto e conservato  a  norma  dell'art.  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              5-bis. Le cessioni e gli  acquisti  intracomunitari  di
          beni effettuati, rispettivamente, ai sensi  degli  articoli
          41-bis  e  38-ter  sono  annotati  dal  destinatario  della
          cessione e dal cedente in un  apposito  registro  tenuto  e
          conservato  a  norma  dell'articolo  39  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              6.  I  contribuenti  presentano,  anche  per  finalita'
          statistiche, in via telematica all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli gli elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  e
          degli acquisti intracomunitari del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  resi   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  e  quelli  da  questi  ultimi
          ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti
          intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
          articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo
          7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  633  del  1972  presentano  l'elenco
          riepilogativo  degli  acquisti  intracomunitari   di   beni
          ricevuti da soggetti passivi stabiliti in  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  d'intesa  con
          l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
          comma  6-ter,  sono  definite   significative   misure   di
          semplificazione    degli    obblighi    comunicativi    dei
          contribuenti finalizzate a garantire anche  la  qualita'  e
          completezza delle informazioni  statistiche  richieste  dai
          regolamenti dell'Unione europea e ad  evitare  duplicazioni
          prevedendo, in particolare,  che  il  numero  dei  soggetti
          obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di  cui  ai
          periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
          platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con
          obblighi informativi inferiori rispetto a  quanto  previsto
          dalla normativa vigente  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea. A seguito di eventuali  modifiche  dei
          regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
          sono definite ulteriori  misure  di  semplificazione  delle
          comunicazioni richieste. 
              6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' per la presentazione  degli  elenchi  di  cui  al
          comma  6,   tenendo   conto   delle   richieste   formulate
          dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi  di  cui
          al comma 6 sono presentati entro  il  giorno  25  del  mese
          successivo al periodo di riferimento. 
              6-ter. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane di  concerto  con  il  Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  d'intesa  con  l'Istituto  Nazionale  di
          Statistica, da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  approvati  i
          modelli  e   le   relative   istruzioni   applicative,   le
          caratteristiche tecniche per la  trasmissione,  nonche'  le
          procedure ed i termini per l'invio  dei  dati  all'Istituto
          Nazionale di Statistica. 
              7.  Le  operazioni  intracomunitarie   per   le   quali
          anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
          emessa  fattura  o  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo devono essere comprese negli elenchi  di  cui
          al comma 6 con riferimento al periodo nel corso  del  quale
          e' stata eseguita la consegna o  spedizione  dei  beni  per
          l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 
              8.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  del
          Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010  (Elenchi
          riepilogativi  delle  operazioni   intracomunitarie)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3(Presentazione degli elenchi). - 1. (abrogato). 
              2. Fino al 30 aprile  2010  gli  elenchi  riepilogativi
          possono  essere  presentati  in  formato  elettronico  agli
          uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno
          20 del mese successivo al periodo di riferimento. 
              3. Le modalita' tecnico-operative per la  presentazione
          degli  elenchi  sono  specificate  con  determinazioni  del
          Direttore dell'Agenzia delle  dogane  di  concerto  con  il
          Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   17,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17(Imposta di bollo sulle fatture  elettroniche).
          - 1. All'articolo 12-novies  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno  2019,   n.   58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  "In
          caso  di  ritardato,  omesso  o  insufficiente  versamento,
          l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al  contribuente   con
          modalita'  telematiche  l'ammontare   dell'imposta,   della
          sanzione amministrativa dovuta ai sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,
          ridotta ad un terzo, nonche' degli  interessi  dovuti  fino
          all'ultimo   giorno   del   mese   antecedente   a   quello
          dell'elaborazione della comunicazione; se  il  contribuente
          non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
          dovute  entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate   procede   all'iscrizione   a   ruolo   a   titolo
          definitivo."; 
                b) al quarto periodo: le  parole  "di  cui  al  primo
          periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  comma"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo". 
              1-bis.  Al  fine  di   semplificare   e   ridurre   gli
          adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta  di
          bollo  puo'  essere  effettuato,  senza   applicazione   di
          interessi e sanzioni: 
                a) per il primo trimestre, nei termini  previsti  per
          il versamento dell'imposta relativa  al  secondo  trimestre
          solare  dell'anno  di  riferimento,   qualora   l'ammontare
          dell'imposta da versare per le fatture elettroniche  emesse
          nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a  5.000
          euro; 
                b) per il primo  e  secondo  trimestre,  nei  termini
          previsti per il versamento dell'imposta relativa  al  terzo
          trimestre  solare   dell'anno   di   riferimento,   qualora
          l'ammontare  dell'imposta  da  versare   per   le   fatture
          elettroniche emesse nel primo e  secondo  trimestre  solare
          dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale): 
              «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
          di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni  inclusi
          negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
          d'arte possono istituire, con deliberazione del  consiglio,
          un'imposta di soggiorno a carico di coloro  che  alloggiano
          nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,
          da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
          al prezzo, sino  a  5  euro  per  notte  di  soggiorno.  Il
          relativo gettito e' destinato a  finanziare  interventi  in
          materia di turismo, ivi compresi quelli  a  sostegno  delle
          strutture ricettive, nonche'  interventi  di  manutenzione,
          fruizione e  recupero  dei  beni  culturali  ed  ambientali
          locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 
              1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che,  in  base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione di dati statistici, abbiano  avuto  presenze
          turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
          residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  predetti  comuni  sono
          individuati con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              1-ter.  Il  gestore  della   struttura   ricettiva   e'
          responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
          al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
          nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
          dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
          telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          in cui si e' verificato il presupposto impositivo,  secondo
          le   modalita'   approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. La dichiarazione di cui  al  periodo
          precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve  essere
          presentata unitamente alla dichiarazione relativa  all'anno
          d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
          dichiarazione da  parte  del  responsabile  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma dal 100 al 200 per  cento  dell'importo  dovuto.  Per
          l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
          soggiorno e del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la
          sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
              3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
              3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
          fini del presente  articolo,  si  intendono  per  locazioni
          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
          di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
          prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di
          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da locare. 
              2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
          dai contratti di locazione breve  stipulati  a  partire  da
          tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  con  l'aliquota
          del  21  per  cento  in  caso  di  opzione  per   l'imposta
          sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  ai
          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 
              3-bis. 
              4.   I   soggetti   che   esercitano    attivita'    di
          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
          tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  a
          cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta  o
          infedele comunicazione dei dati relativi  ai  contratti  di
          cui al comma 1 e  3  e'  punita  con  la  sanzione  di  cui
          all'articolo  11,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
              5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato  che
          esercitano  attivita'   di   intermediazione   immobiliare,
          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per
          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto
          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo
          versamento con le modalita'  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla  relativa
          certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata  l'opzione
          per l'applicazione  del  regime  di  cui  al  comma  2,  la
          ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 
              5-bis. I soggetti di cui al comma 5  non  residenti  in
          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
          dell'articolo  162  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i  canoni  o  i
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,
          ovvero qualora  intervengano  nel  pagamento  dei  predetti
          canoni o corrispettivi, adempiono agli  obblighi  derivanti
          dal presente articolo tramite la stabile organizzazione.  I
          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile
          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di
          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale
          individuato tra i soggetti indicati  nell'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i
          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che
          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con
          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della
          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
          ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 
              5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone   o   il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui  all'articolo  4
          del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  del
          contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della
          presentazione della dichiarazione, nonche' degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale.   La   dichiarazione   deve   essere   presentata
          cumulativamente ed esclusivamente in via  telematica  entro
          il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'
          verificato il presupposto impositivo, secondo le  modalita'
          approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
          o infedele presentazione della dichiarazione da  parte  del
          responsabile  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma dal 100  al  200  per
          cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato   o
          parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno   e   del
          contributo   di   soggiorno   si   applica   la    sanzione
          amministrativa  di  cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
          dei dati da parte dell'intermediario. 
              7. A  decorrere  dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e il contributo di soggiorno di  cui  all'articolo  14,
          comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma  26,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  all'articolo  1,
          comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  istituire
          o rimodulare l'imposta di  soggiorno  e  il  contributo  di
          soggiorno medesimi. 
              7-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel
          senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del
          predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i
          lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,
          decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
          Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,
          si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con
          applicazione delle relative sanzioni e interessi.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  commi  125  e
          125-bis, della legge 4 agosto 2017,  n.124  (Legge  annuale
          per il mercato e la concorrenza): 
              «1.-124. Omissis 
              125.  A  partire  dall'esercizio  finanziario  2018,  i
          soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare
          nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro
          il 30 giugno di  ogni  anno,  le  informazioni  relative  a
          sovvenzioni, sussidi,  vantaggi,  contributi  o  aiuti,  in
          denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi
          di natura corrispettiva, retributiva o  risarcitoria,  agli
          stessi effettivamente  erogati  nell'esercizio  finanziario
          precedente   dalle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo  2-bis  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma
          si applica: 
                a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della  legge  8
          luglio 1986, n. 349; 
                b) ai soggetti di cui all'articolo  137  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; 
                d) alle cooperative sociali che svolgono attivita'  a
          favore degli stranieri di cui  al  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286. 
              125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di  cui
          all'articolo 2195 del codice civile pubblicano  nelle  note
          integrative del  bilancio  di  esercizio  e  dell'eventuale
          bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi
          a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o  aiuti,  in
          denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi
          di natura corrispettiva, retributiva o  risarcitoria,  agli
          stessi    effettivamente    erogati     dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33.  I  soggetti  che  redigono  il  bilancio  ai  sensi
          dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli  comunque
          non tenuti alla redazione della nota integrativa  assolvono
          all'obbligo di cui al primo periodo mediante  pubblicazione
          delle medesime informazioni e importi, entro il  30  giugno
          di ogni anno, su propri siti  internet,  secondo  modalita'
          liberamente accessibili  al  pubblico  o,  in  mancanza  di
          questi ultimi, sui portali digitali delle  associazioni  di
          categoria di appartenenza. 
              Omissis.».