Art. 4
Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il
Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la
Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle
entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite
dalle seguenti: «regione o in altra regione»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del
presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore
variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza
motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento
dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a
quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente
all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato
l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una
contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il
nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la Divisione
contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il
provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale
nell'ambito della stessa regione o in altra regione.».
2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Domicilio fiscale stabilito
dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria puo'
stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il
soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale
attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede
amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze
l'amministrazione finanziaria puo' consentire al
contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo
domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da
quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei
precedenti commi e' la Direzione regionale o la Divisione
contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il
provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale
nell'ambito della stessa regione o in altra regione.
Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve
essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato
notificato.
Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai
sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed
eventuale ulteriore variazione del precedente
provvedimento, anche richieste con istanza motivata del
contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio
e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello
in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente
all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato
l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una
contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a
emanare il nuovo e unico provvedimento e' la Direzione
regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle
entrate a seconda che il provvedimento importi lo
spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa
regione o in altra regione.».