Art. 4 
 
      Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione 
 
  1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  comma  le  parole  «l'intendente  di  finanza  o  il
Ministro  per  le  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la
Direzione regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite
dalle seguenti: «regione o in altra regione»; 
    b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: 
      «Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai  sensi  del
presente articolo, ogni  successiva  revoca  ed  eventuale  ulteriore
variazione del precedente provvedimento, anche richieste con  istanza
motivata  del  contribuente,   sono   stabilite   con   provvedimento
dell'ufficio e hanno effetto dal  sessantesimo  giorno  successivo  a
quello in cui il provvedimento stesso  viene  notificato.  Competente
all'esercizio  della  sola  revoca  e'  l'organo   che   ha   emanato
l'originario  provvedimento.  Quando   alla   revoca   consegue   una
contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il
nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la  Divisione
contribuenti  dell'Agenzia   delle   entrate   a   seconda   che   il
provvedimento  importi   lo   spostamento   del   domicilio   fiscale
nell'ambito della stessa regione o in altra regione.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.     59     (Domicilio      fiscale      stabilito
          dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria puo'
          stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
          disposizioni dell'articolo precedente, nel comune  dove  il
          soggetto stesso svolge in modo continuativo  la  principale
          attivita' ovvero, per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche,  nel  comune  in  cui   e'   stabilita   la   sede
          amministrativa. 
              Quando     concorrono      particolari      circostanze
          l'amministrazione   finanziaria    puo'    consentire    al
          contribuente, che ne faccia motivata istanza,  che  il  suo
          domicilio fiscale sia stabilito in  un  comune  diverso  da
          quello previsto dall'articolo precedente. 
              Competente all'esercizio delle  facolta'  indicate  nei
          precedenti commi e' la Direzione regionale o  la  Divisione
          contribuenti dell'Agenzia delle entrate a  seconda  che  il
          provvedimento importi lo spostamento del domicilio  fiscale
          nell'ambito della stessa regione o in altra regione. 
              Il provvedimento  e'  in  ogni  caso  definitivo,  deve
          essere motivato e notificato all'interessato ed ha  effetto
          dal periodo d'imposta successivo a quello in cui  e'  stato
          notificato. 
              Quando il domicilio  fiscale  e'  stato  modificato  ai
          sensi del presente  articolo,  ogni  successiva  revoca  ed
          eventuale    ulteriore    variazione     del     precedente
          provvedimento, anche richieste  con  istanza  motivata  del
          contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio
          e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello
          in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente
          all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha  emanato
          l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una
          contestuale variazione del domicilio fiscale, competente  a
          emanare il nuovo e  unico  provvedimento  e'  la  Direzione
          regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
          entrate  a  seconda  che  il   provvedimento   importi   lo
          spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della  stessa
          regione o in altra regione.».