Art. 5 
 
             Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi 
 
  1. All'articolo 28 del testo unico delle  disposizioni  concernente
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' inserito  il
seguente: 
    «6-bis. I  rimborsi  fiscali  di  competenza  dell'Agenzia  delle
entrate,  spettanti  al  defunto,   sono   erogati,   salvo   diversa
comunicazione  degli  interessati,  ai  chiamati  all'eredita'   come
indicati nella dichiarazione di successione dalla quale  risulta  che
l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo  corrispondente  alla
rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo  erogato  all'Agenzia
delle entrate. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono   definite   le   modalita'   di   trasmissione   della
comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni  di  cui  al
presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie,  umane  e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 28(Dichiarazione  della  successione  (Artt.  35,
          comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972  -  Art.  4,  comma  4,
          legge  n.  880/1986)).  -   1.   La   dichiarazione   della
          successione deve essere presentata all'ufficio del registro
          competente, che ne rilascia ricevuta; puo'  essere  spedita
          per raccomandata e si considera presentata,  in  tal  caso,
          nel giorno in cui e' consegnata  all'ufficio  postale,  che
          appone su di essa o sul  relativo  involucro  il  timbro  a
          calendario. 
              2. Sono obbligati  a  presentare  la  dichiarazione:  i
          chiamati all'eredita' e  i  legatari,  anche  nel  caso  di
          apertura  della  successione  per  dichiarazione  di  morte
          presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli  immessi
          nel  possesso  temporaneo  dei   beni   dell'assente;   gli
          amministratori dell'eredita' e i  curatori  delle  eredita'
          giacenti; gli esecutori testamentari. 
              3. La dichiarazione della successione deve, a  pena  di
          nullita', essere redatta su stampato  fornito  dall'ufficio
          del registro o conforme al modello  approvato  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno  uno  degli
          obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 
              4.  Se  piu'  soggetti  sono  obbligati   alla   stessa
          dichiarazione questa non si considera omessa se  presentata
          da uno solo. 
              5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono  esonerati
          dall'obbligo della  dichiarazione  se,  anteriormente  alla
          scadenza  del  termine  stabilito   nell'art.   31,   hanno
          rinunziato all'eredita' o al  legato  o,  non  essendo  nel
          possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina  di  un
          curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo  comma,
          del codice civile, e ne hanno  informato  per  raccomandata
          l'ufficio del registro,  allegando  copia  autentica  della
          dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza
          di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 
              6. Se dopo la presentazione della  dichiarazione  della
          successione  sopravviene  un  evento,  diverso  da   quelli
          indicati  all'art.  13,  comma  4,  e  dall'erogazione   di
          rimborsi  fiscali  che  da'   luogo   a   mutamento   della
          devoluzione  dell'eredita'   o   del   legato   ovvero   ad
          applicazione dell'imposta in misura superiore,  i  soggetti
          obbligati, anche se per  effetto  di  tale  evento,  devono
          presentare  dichiarazione  sostitutiva  o  integrativa.  Si
          applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 
              6-bis. I rimborsi fiscali  di  competenza  dell'Agenzia
          delle entrate, spettanti al defunto,  sono  erogati,  salvo
          diversa  comunicazione  degli  interessati,   ai   chiamati
          all'eredita'   come   indicati   nella   dichiarazione   di
          successione dalla quale risulta che l'eredita' e'  devoluta
          per legge, per  l'importo  corrispondente  alla  rispettiva
          quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non  intende
          accettare il rimborso  fiscale  riversa  l'importo  erogato
          all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definite  le  modalita'  di
          trasmissione della comunicazione di cui al  primo  periodo.
          Alle disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede
          mediante  le  risorse  finanziarie,  umane  e   strumentali
          previste a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita'  e'
          devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
          e l'attivo ereditario ha un valore  non  superiore  a  euro
          centomila e non comprende beni  immobili  o  diritti  reali
          immobiliari,  salvo  che  per  effetto  di   sopravvenienze
          ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 
              8. La dichiarazione nulla si considera omessa.».