((Art. 6 bis
Comunicazione di conclusione di attivita' istruttoria al contribuente
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma
5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di controllo
nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato
informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in
forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla
conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di
quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio
provvedimento, individua le modalita' semplificate di comunicazione,
anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata
all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta
elettronica, anche non certificata dell'applicazione "IO". Con il
medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il
contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati
al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma
semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di
controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di
controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti
disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6(Conoscenza degli atti e semplificazione). - 1.
L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli
nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale
desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il
contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello
specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da
comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con
modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli
atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di
ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare
o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative
volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le
relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e
i documenti di prassi amministrativa siano messi a
disposizione del contribuente, con idonee modalita' di
comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta giorni
prima del termine assegnato al contribuente per
l'adempimento al quale si riferiscono.
3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze
in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria
assicura che il contribuente possa ottemperare agli
obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e
nelle forme meno costose e piu' agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18,
commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai
casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare
il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto
ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma.
5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di
controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo
stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria
comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il
termine di sessanta giorni dalla conclusione della
procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima.
L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento,
individua le modalita' semplificate di comunicazione,
an-che mediante l'utilizzo di messaggistica di testo
indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario,
della posta elettronica, anche non certificata
dell'applicazione «IO». Con il medesimo provvedi-mento sono
definite le modalita' con le quali il contribuente fornisce
all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di
consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.
La comunicazione dell'esito negativo della procedura di
controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri
di controllo dell'amministra-zione finanziaria, ai sensi
delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle liqui-dazioni di cui
agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».