((Art. 6 ter 
 
             Vendita diretta, su proposta del debitore, 
               di immobili privi di rendita catastale 
 
  1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602,  dopo  il  comma  2-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-quinquies.  Nel  caso  in  cui  il  debitore  intenda  procedere
direttamente, ai sensi del comma  2-bis,  alla  vendita  di  immobili
censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione  di  rendita
catastale, quali  fabbricati  in  corso  di  costruzione,  fabbricati
collabenti, fabbricati in corso di  definizione,  lastrici  solari  e
aree urbane, il medesimo debitore puo'  procedere,  con  il  consenso
dell'agente della riscossione, alla  vendita  del  bene  pignorato  o
ipotecato, al valore  determinato,  in  deroga  al  comma  2-bis,  da
perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate  in  base
agli accordi stipulati con lo  stesso  agente  della  riscossione  ai
sensi dell'articolo 64,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300,  e  nei  termini  ivi  stabiliti,  su  richiesta
presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei  costi  sostenuti
per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del  debitore  ed
e' versato all'agente della riscossione unitamente  al  corrispettivo
della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di  vendita,
entro il termine di novanta  giorni  dalla  consegna  della  perizia.
Decorso  tale  termine  in  assenza  di  pagamento,  l'agente   della
riscossione puo' procedere  alla  riscossione  coattiva  delle  somme
dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17,  comma
3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112». 
  2. Le disposizioni  del  comma  2-quinquies  dell'articolo  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  52  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          recante disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Procedimento di vendita). - 1. La vendita dei
          beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico  incanto  o
          nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
          concessionario,   senza   necessita'   di    autorizzazione
          dell'autorita' giudiziaria. 
              2. L'incanto e' tenuto  e  verbalizzato  dall'ufficiale
          della riscossione. 
              2-bis.  Il  debitore  ha  facolta'  di  procedere  alla
          vendita  del  bene  pignorato   o   ipotecato   al   valore
          determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80,  comma  2,
          lettera b), con il consenso dell'agente della  riscossione,
          il quale interviene nell'atto di cessione  e  al  quale  e'
          interamente  versato  il   corrispettivo   della   vendita.
          L'eccedenza  del  corrispettivo  rispetto  al   debito   e'
          rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni  lavorativi
          successivi all'incasso. 
              2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta'
          di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver  luogo
          entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi
          degli articoli 66 e 78, per il  primo  incanto,  ovvero  la
          nuova data eventualmente fissata per effetto  della  nomina
          di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 
              2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha
          luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per  il
          primo incanto e vi e' necessita' di procedere  al  secondo,
          il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo'
          comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al
          prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. 
              2-quinques.  Nel  caso  in  cui  il  debitore   intenda
          procedere direttamente, ai  sensi  del  comma  2-bis,  alla
          vendita di immobili censibili nel catasto  edilizio  urbano
          senza attribuzione di rendita catastale,  quali  fabbricati
          in corso di costruzione, fabbricati collabenti,  fabbricati
          in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane,  il
          medesimo  debitore  puo'   procedere,   con   il   consenso
          dell'agente  della  riscossione,  alla  vendita  del   bene
          pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga  al
          comma   2-bis,   da   perizia   inoppugnabile    effettuata
          dall'Agenzia delle entrate in base agli  accordi  stipulati
          con  lo  stesso   agente   della   riscossione   ai   sensi
          dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n.  300,  e  nei  termini  ivi  stabiliti,  su
          richiesta presentata dal debitore all'a-gente. Il  rimborso
          dei costi sostenuti per l'effettuazione  della  perizia  e'
          posto a carico del debitore ed e' versato all'agente  della
          riscossione unitamente al corrispettivo  della  vendita  di
          cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di  vendita,  entro
          il termine di novanta giorni dalla consegna della  perizia.
          Decorso tale termine  in  assenza  di  pagamento,  l'agente
          della riscossione puo' procedere alla riscossione  coattiva
          delle somme dovute unitamente alle spese esecutive  di  cui
          all'articolo  17,  comma  3,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».