Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1 (( Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas )) 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del (( valore soglia dell'ISEE )) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, )) sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per (( energia, reti e ambiente (ARERA) )) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricita' e gas. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.