Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
  (( Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas )) 
 
  1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base del (( valore soglia dell'ISEE ))  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, (( convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  2022,  n.   51,   ))   sono   rideterminate
dall'Autorita' di regolazione per (( energia, reti e ambiente (ARERA)
))  con  delibera  da  adottare  entro  il  30  settembre  2022,  con
l'obiettivo  di  contenere  la  variazione,  rispetto  al   trimestre
precedente, della  spesa  dei  clienti  agevolati  corrispondenti  ai
profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di  2.420
milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra  elettricita'  e
gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
    a) quanto a 1.280 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  ai  sensi
dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il  31  dicembre
2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
    b) quanto a 1.140 milioni  di  euro,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili nel bilancio della  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali.