Art. 10 
 
Organizzazione dell'Unita' di missione  di  cui  all'articolo  7  del
  decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 
 
  1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione  previsti
dalla  legislazione  vigente,  l'Unita'  di   missione   di   livello
dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale  del
Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che
vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative  funzioni,  che
sono  esercitate  in  raccordo  e  collaborazione  con  la  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore  e
la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione: 
    a) coordina i rapporti  di  collaborazione  del  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi di cui  agli  articoli  2,  ((  commi  198  e
seguenti )), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1,  del
decreto-legge n. 21 del 2022; 
    b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per  agevolare
le attivita' del Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  anche  in
coerenza con  le  attivita'  gia'  espletate  e  gli  strumenti  gia'
adottati dal Garante; 
    c) svolge  attivita'  di  supporto  diretto  al  Garante  per  la
sorveglianza dei  prezzi  e  ogni  altra  attivita'  istruttoria,  di
analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in  raccordo  con  le
strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui  all'articolo
2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni ((, dalla legge )) 20 maggio  2022,  n.
51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il
numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli del Ministero dello sviluppo  economico  conferibili  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  e'  innalzato  di  una   unita'   a   valere   sulle   facolta'
assunzionali.».