Art. 11 
 
Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in  materia  di
                            elettricita' 
 
  1.  L'applicazione  del  meccanismo   di   compensazione   previsto
dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
e' prorogata al 30 giugno 2023. 
  2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis.  Nel  caso  di  produttori  appartenenti  a   un   gruppo
societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice
civile e che hanno ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in  rete  a
imprese appartenenti al medesimo gruppo societario,  le  disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel  senso  che,
ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i  contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 
    7-ter. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in  rete
nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima
del 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del
presente articolo concernenti le modalita'  di  utilizzo  dei  prezzi
dedotti nei predetti contratti.». 
  3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  stessa  Autorita'
puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e  delle  societa'
da esso controllate per i compiti previsti dalla  legge  14  novembre
1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente  al  settore
idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.». 
  4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,
ultimo periodo, dopo le  parole  «Dall'avvalimento  del  Gestore  dei
servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «,  delle  societa'
da esso controllate». 
  (( 4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ove
detti impianti siano ubicati in aree situate  nei  centri  storici  o
soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando  quanto
stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita'  previste  dal  comma  1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  a
condizione che la dichiarazione  di  cui  al  comma  4  del  predetto
articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' del progettista  abilitato  che  attesti  che  gli
impianti non sono visibili dagli spazi pubblici  esterni  limitrofi».
))