Art. 2 
 
Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili  nel  settore  del
                            gas naturale 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: 
    «2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: 
      a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; 
      b) che rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
      c)  le  cui  utenze  sono  ubicate  nelle  isole   minori   non
interconnesse; 
      d) le  cui  utenze  sono  ubicate  in  strutture  abitative  di
emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
      e) di eta' superiore ai 75 anni. 
    2-bis.1. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,  i  fornitori  e  gli
esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  sono  tenuti  a
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura  di
gas  naturale  a  un  prezzo  che  rifletta  il  costo  effettivo  di
approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi  efficienti  del
servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di
qualita'  del  servizio,  cosi'  come  definiti   dall'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA)  con  uno  o  piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'
le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio
di fornitura di ultima istanza.».