Art. 3 
 
Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di
                  energia elettrica e gas naturale 
 
  1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale
clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia
elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche'
sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla
controparte. 
  2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i
preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche
contrattuali si siano gia' perfezionate. 
  (( 2-bis. All'articolo 30, comma  4,  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, le parole: «30 settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022». 
  2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al
comma 2-bis sono poste in essere  dalle  amministrazioni  interessate
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. ))