Art. 5 
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                        quarto trimestre 2022 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui  all'articolo  16,
comma  4,  del   decreto   legislativo   30   maggio   2008,   n.115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al  periodo
dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti  dal
comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022  gli
effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,
l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)
mantiene inalterate le  aliquote  relative  agli  oneri  generali  di
sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre
del 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale  importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
entro il 31 dicembre 2022.