Art. 6 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale 
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media del secondo trimestre 2022 ed al netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito (( un incremento  superiore  al
30 per cento rispetto al medesimo periodo ))  dell'anno  2019,  anche
tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata  stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a  parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di
imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente
energetica  acquistata  ed  effettivamente   utilizzata   nel   terzo
trimestre 2022. Il  credito  di  imposta  e'  riconosciuto  anche  in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al primo  periodo  e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  terzo
trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed
utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia
elettrica e il credito di imposta  e'  determinato  con  riguardo  al
prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa
al terzo trimestre 2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica. 
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita al secondo trimestre 2022, dei  prezzi  di  riferimento  del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  5  ((  dell'8
gennaio 2022, )) e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno
2022,  un  quantitativo  di  gas  naturale  per  usi  energetici  non
inferiore al 25  per  cento  del  volume  di  gas  naturale  indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto  dei  consumi
di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione
dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della
componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di
credito di imposta, pari al 15 per cento della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel
terzo trimestre  dell'anno  2022,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla
base della media riferita al secondo trimestre 2022, al  netto  delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
  4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al
25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,
consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per   usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
riferimento del gas  naturale,  calcolato  come  media,  riferita  al
secondo  trimestre  2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
  5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa
destinataria  del  contributo,  nel  secondo  e  terzo  trimestre  ((
dell'anno 2022, si rifornisca  ))  di  energia  elettrica  o  di  gas
naturale dallo stesso venditore  da  cui  si  riforniva  nel  secondo
trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta  giorni  dalla
scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta,  invia
al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione  nella  quale
sono riportati il calcolo dell'incremento di costo  della  componente
energetica e l'ammontare della  detrazione  spettante  per  il  terzo
trimestre dell'anno 2022. L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce  il
contenuto della predetta comunicazione  e  le  sanzioni  in  caso  di
mancata ottemperanza da parte del venditore. 
  6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali (( sarebbero stati utilizzati )) dal  soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del 31  dicembre  2022.  Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla
tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano
le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  8. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  3.373,24
milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.036,88  milioni  di  euro
relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi  al  comma  2,
995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni  di  euro
relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  9.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.