Art. 7 Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.