Art. 9 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporto 
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  su
strada, lacuale, marittimo e ferroviario,  sottoposto  a  obbligo  di
servizio  pubblico,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo,  con  una
dotazione di 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo,  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo  quadrimestre
2022 rispetto  all'analogo  periodo  del  2021,  per  l'acquisto  del
carburante per l'alimentazione dei mezzi di  trasporto  destinati  al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o
ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al  fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione  delle
risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura
proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di
spesa. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento, da parte dell'ente  concedente  ovvero  affidante  il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione. 
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto di persone su strada resi ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero
sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle
infrastrutture (( e della  mobilita'  sostenibili  ))  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una
dotazione di 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
riconoscimento, fino a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  in
favore degli  operatori  economici  esercenti  detti  servizi  di  un
contributo fino al 20 per cento della  spesa  sostenuta  nel  secondo
quadrimestre  dell'anno  2022,  al  netto  dell'imposta  sul   valore
aggiunto, per l'acquisto di  carburante  destinato  all'alimentazione
dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o  M3,  a
trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale  liquefatto  (GNL),
ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e  conformi
almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE)  n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.  Ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  fondo,  gli   operatori   economici
trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, secondo le  modalita'  definite  dal  medesimo
Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, una  dichiarazione  redatta  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del (( testo unico di cui al )) decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  contenente  i
dati di immatricolazione di ciascun mezzo  di  trasporto,  copia  del
documento unico di circolazione, copia delle fatture  d'acquisto  del
carburante quietanzate, l'entita'  del  contributo  richiesto  e  gli
estremi   per   l'effettuazione   del   versamento   del   contributo
riconosciuto a valere sulle risorse del  Fondo.  Qualora  l'ammontare
delle richieste di accesso al fondo risulti superiore  al  limite  di
spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle  risorse  tra
gli operatori richiedenti e' effettuata  in  misura  proporzionale  e
fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. 
  4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e  quelli  erogati  ai
sensi  del  comma  3  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5.  All'articolo  3  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  i
commi 6-bis e 6-tersono abrogati. 
  6. Per fronteggiare le ripercussioni  economiche  negative  per  il
settore   del   trasporto   ferroviario   delle    merci    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che  ne  costituisce  il
limite di spesa, a  favore  di  Rete  ferroviaria  italiana  Spa.  Lo
stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da  Rete  ferroviaria
italiana  Spa  dai  costi  netti  totali  afferenti  ai  servizi  del
pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°  aprile  2022
al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo  dello  stanziamento  di
cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della
quota eccedente la  copertura  del  costo  direttamente  legato  alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi
ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui
applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla
base delle vigenti misure di regolazione definite  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa  trasmette
al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  una   rendicontazione
sull'attuazione del comma 6. 
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1  milione  mediante
utilizzo delle risorse (( rivenienti )) dall'abrogazione  di  cui  al
comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.