(( Art. 9 - bis 
 
Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e  per
         l'approvvigionamento energetico delle isole minori 
 
  1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa  l'efficacia  delle
disposizioni contenute nel decreto  di  cui  all'articolo  10,  comma
10-bis, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  al  fine  di  semplificare   la   disciplina
transitoria disposta dalle linee  guida,  adottate  con  il  medesimo
decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche  di  sicurezza  per  il  transito  dei  mezzi  fino  a   86
tonnellate. Fino  alla  medesima  data  continua  ad  applicarsi,  ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva  fino
a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli  a  otto  o
piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  vigente  al  9  novembre
2021. Conservano altresi' efficacia,  fino  alla  loro  scadenza,  le
autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data  di
entrata in vigore del decreto di cui al  citato  articolo  10,  comma
10-bis»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole
minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai  viaggi  nazionali  di
durata superiore alle due ore e non  superiore  alle  tre  ore,  puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
l'imbarco di veicoli cisterna stradali e  carri  cisterna  ferroviari
non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre  che
gli stessi risultino almeno  conformi  alla  normativa  nazionale  in
vigore per il trasporto su strada o ferrovia e  che  i  viaggi  siano
effettuati  in   condizioni   meteomarine   favorevoli.   L'Autorita'
marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al  primo  periodo,
dispone  le  occorrenti  prescrizioni   aggiuntive   finalizzate   ad
assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto. ))