(( Art. 9 - ter 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
dell'aumento  dei  costi  dell'energia  termica  ed   elettrica,   e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito  fondo,  con
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per  finanziare  nei
predetti limiti l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  per  le
associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche  che  gestiscono
impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi  energetica.  Una
quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva
del fondo di cui al presente comma,  e'  destinata  alle  societa'  e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste
di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione,  le  modalita'
di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
a campione. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per
l'anno  2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  34,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))