Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  21
settembre 2022, n.  142,  recante:  «Misure  urgenti  in  materia  di
energia,  emergenza  idrica,  politiche   sociali   e   industriali»,
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione   dei   decreti   del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Rafforzamento dei bonus sociali 
                     per energia elettrica e gas 
 
  1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base  del  valore  soglia  dell'ISEE  di  cui  all'articolo   6   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate  dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con  delibera  da
adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere  la
variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti
agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei  titolari  dei  suddetti
benefici, nel limite  di  2.420  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
complessivamente tra elettricita' e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
    a) quanto a 1.280 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  ai  sensi
dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il  31  dicembre
2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
    b) quanto a 1.140 milioni  di  euro,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili nel bilancio della  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art. 3 (Blocco e riduzione delle  tariffe).  -  1.  Al
          fine  di  contenere  gli  oneri  finanziari  a  carico  dei
          cittadini e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sino al 31  dicembre
          2010,  e'  sospesa  l'efficacia  delle  norme  statali  che
          obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare  atti
          aventi ad oggetto l'adeguamento di  diritti,  contributi  o
          tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
          relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
          automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
          servizi  aeroportuali  offerti  in  regime  di   esclusiva,
          nonche' dei servizi di trasporto ferroviario  sottoposti  a
          regime di  obbligo  di  servizio  pubblico,  nonche'  delle
          tariffe  postali   agevolate,   fatta   eccezione   per   i
          provvedimenti volti al recupero  dei  soli  maggiori  oneri
          effettivamente sostenuti  e  per  le  tariffe  relative  al
          servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica  e  del
          gas, e fatti salvi eventuali  adeguamenti  in  diminuzione.
          Per il settore autostradale e per  i  settori  dell'energia
          elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui  ai
          commi 2 e  seguenti.  Per  quanto  riguarda  i  diritti,  i
          contributi  e  le  tariffe   di   pertinenza   degli   enti
          territoriali l'applicazione della disposizione  di  cui  al
          presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione   dei
          competenti organi di Governo. 
              2. Ferma restando la piena efficacia e validita'  delle
          previsioni tariffarie contenute  negli  atti  convenzionali
          vigenti,  limitatamente  all'anno   2009   gli   incrementi
          tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile  2009
          e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009. 
              3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da formularsi  entro  il  28
          febbraio  2009,   sentite   le   Commissioni   parlamentari
          competenti, sono approvate misure finalizzate a  creare  le
          condizioni per accelerare la  realizzazione  dei  piani  di
          investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
          convenzioni autostradali. 
              4. Fino alla  data  del  30  aprile  2009  e'  altresi'
          sospesa la  riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo
          sulle tariffe di pedaggio autostradali  decorrente  dal  1°
          gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo  1,  comma
          1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge
          8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole "alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto"  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: 
              "Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta,
          possono  concordare   con   il   concedente   una   formula
          semplificata  del  sistema  di  adeguamento  annuale  delle
          tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
          l'intera durata della convenzione,  dell'inflazione  reale,
          anche tenendo conto degli  investimenti  effettuati,  oltre
          che sulle  componenti  per  la  specifica  copertura  degli
          investimenti di cui all'articolo 21, del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2004,  n.  47,   nonche'   dei   nuovi
          investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
          deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25  agosto  2007,  ovvero  di
          quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
          della direttiva medesima.". 
              6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
          262, convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo  sono
          soppressi; 
                b) i commi 87 e 88 sono abrogati; 
                c). 
              6-bis. All'articolo 21 del  decreto-legge  24  dicembre
          2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2004,  n.  47,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a)  il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
          concessionario provvede a comunicare al  concedente,  entro
          il 31 ottobre di ogni anno, le  variazioni  tariffarie  che
          intende applicare nonche' la  componente  investimenti  del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi. Il concedente, nei  successivi  trenta  giorni,
          previa  verifica   della   correttezza   delle   variazioni
          tariffarie, trasmette la  comunicazione,  nonche'  una  sua
          proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,
          approvano  o   rigettano   le   variazioni   proposte   con
          provvedimento motivato nei quindici  giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione. Il provvedimento  motivato
          puo' riguardare esclusivamente le verifiche  relative  alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi
          inadempienze delle disposizioni previste dalla  convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente."; 
                b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
              7. All'articolo 11, comma 5, della  legge  23  dicembre
          1992, n. 498, come modificato dall'articolo  2,  comma  85,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
          seguente: 
                "b)  mantenere  adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;". 
              8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          effettua un  particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei
          prezzi,  nel  mercato  interno,  relativi  alla   fornitura
          dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo  riguardo
          alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
          il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai  Ministri
          competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
          particolare,  che  le  famiglie  fruiscano   dei   vantaggi
          derivanti dalla predetta diminuzione. 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
              9-bis.  L'accesso  alla  tariffa   agevolata   per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
              10. In considerazione dell'eccezionale crisi  economica
          internazionale e dei suoi effetti  anche  sul  mercato  dei
          prezzi delle materie prime, al  fine  di  garantire  minori
          oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre  il  prezzo
          dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  conforma  la
          disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
          di attuazione, ivi compreso il termine finale di  cui  alla
          lettera a), ai seguenti principi: 
                a) il prezzo dell'energia e' determinato, al  termine
          del processo di adeguamento disciplinato dalle  lettere  da
          b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita  offerti  sul
          mercato,  in  modo  vincolante,  da  ciascuna   azienda   e
          accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
          per le forniture offerte  ai  prezzi  piu'  bassi  fino  al
          completo soddisfacimento della domanda; 
                b) e' istituito, in sede di  prima  applicazione  del
          presente    articolo,    un    mercato     infragiornaliero
          dell'energia,  in  sostituzione  dell'attuale  mercato   di
          aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura  del  mercato
          del giorno precedente e l'apertura del mercato dei  servizi
          di  dispacciamento  di  cui  alla   lettera   d)   con   la
          partecipazione di tutti gli utenti abilitati.  Nel  mercato
          infragiornaliero il prezzo dell'energia  sara'  determinato
          in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
          gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
          e  di  acquisto  vincolanti  con  riferimento  a  prezzi  e
          quantita'; 
                c)  fatti  salvi  i  casi   in   cui   l'obbligo   di
          comunicazione  derivi  da  leggi,   regolamenti   o   altri
          provvedimenti  delle  autorita',  il  Gestore  del  mercato
          elettrico mantiene il riserbo sulle  informazioni  relative
          alle offerte di  vendita  e  di  acquisto  per  un  periodo
          massimo di sette giorni.  Le  informazioni  sugli  impianti
          abilitati  e  sulle  reti,  sulle   loro   manutenzioni   e
          indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile; 
                d) e' attuata la riforma del mercato dei  servizi  di
          dispacciamento,   la   cui   gestione   e'   affidata    al
          concessionario   del    servizio    di    trasmissione    e
          dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
          delle risorse  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico in  base  alle  diverse  prestazioni  che
          ciascuna  risorsa  rende   al   sistema,   attraverso   una
          valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.  I
          servizi  di  dispacciamento  sono   assicurati   attraverso
          l'acquisto  delle  risorse   necessarie   dagli   operatori
          abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
          prezzo dell'energia sara' determinato in  base  ai  diversi
          prezzi  offerti  in  modo  vincolante  da  ciascun   utente
          abilitato e accettati dal  concessionario  dei  servizi  di
          dispacciamento, con precedenza per  le  offerte  ai  prezzi
          piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; 
                e) e' attuata l'integrazione, sul  piano  funzionale,
          del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con  il
          mercato dei servizi di dispacciamento di cui  alla  lettera
          d),  favorendo  una  maggiore  flessibilita'  operativa  ed
          efficienza   economica   attraverso   un   meccanismo    di
          negoziazione continua delle risorse necessarie. 
              10-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas,   in
          considerazione di proposte di intervento da essa  segnalate
          al Governo, adotta misure, di carattere  temporaneo  e  con
          meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza  nelle
          zone dove si verificano anomalie dei mercati. 
              10-ter. A decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti: 
                a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
          europei   dell'energia    elettrica,    anche    attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; 
                b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
          dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,  anche  di
          lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
          degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
          di integrazione con i mercati sottostanti. 
              11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di  cui
          al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
          sentito il Ministero dello sviluppo  economico,  adegua  le
          proprie deliberazioni, anche in materia  di  dispacciamento
          di  energia  elettrica,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a)  i  soggetti  che  dispongono   singolarmente   di
          impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per  il
          fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come  individuati
          sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas in conformita' ai principi di  cui  alla
          presente lettera, sono  tenuti  a  presentare  offerte  nei
          mercati alle condizioni fissate  dalla  medesima  Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
          puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli  oneri
          per il sistema e un'equa remunerazione dei  produttori:  in
          particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei  servizi
          di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
          si verificano  le  condizioni  di  seguito  descritte,  gli
          impianti  che  risultano  tecnicamente  e   strutturalmente
          indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
          mantenimento di adeguati livelli di sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale per significativi periodi di tempo; 
                b)  sono  adottate  misure   per   il   miglioramento
          dell'efficienza   del   mercato   dei   servizi   per    il
          dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del  costo
          di   approvvigionamento   dei    predetti    servizi,    la
          contrattualizzazione  a  termine   delle   risorse   e   la
          stabilizzazione del relativo corrispettivo  per  i  clienti
          finali. 
              12. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro   dello   sviluppo    economico,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito  il
          concessionario    dei    servizi    di    trasmissione    e
          dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante  in  non
          piu' di tre macro-zone. 
              13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e  12,  la
          relativa disciplina e' adottata, in  via  transitoria,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
              13-bis.  Per  agevolare  il  credito   automobilistico,
          l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel
          pubblico registro automobilistico di ipoteche  per  residuo
          prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
          La cancellazione di tali ipoteche  e'  esente  dall'imposta
          provinciale di trascrizione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari della crisi ucraina: 
              «Art. 6 (Bonus sociali per elettricita' e  gas).  -  1.
          Per il periodo 1° aprile -  31  dicembre  2022,  il  valore
          soglia  dell'ISEE  per  l'accesso  ai  bonus  sociali   per
          elettricita' e gas di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  dicembre
          2016,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  come  successivamente
          aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente in attuazione di quanto  disposto  dal  medesimo
          articolo 1, comma 3, e' pari a 12.000 euro. 
              1-bis. Per il  periodo  1°  aprile  -  30  giugno  2022
          l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini
          dell'estensione dei benefici e con  le  modalita'  previste
          dall'articolo 3 del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma  1-bis,  valutati  in
          102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 38.».