Art. 10 
 
Organizzazione dell'Unita' di missione  di  cui  all'articolo  7  del
  decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 
  1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione  previsti
dalla  legislazione  vigente,  l'Unita'  di   missione   di   livello
dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale  del
Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che
vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative  funzioni,  che
sono  esercitate  in  raccordo  e  collaborazione  con  la  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore  e
la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione: 
    a) coordina i rapporti  di  collaborazione  del  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge
n. 21 del 2022; 
    b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per  agevolare
le attivita' del Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  anche  in
coerenza con  le  attivita'  gia'  espletate  e  gli  strumenti  gia'
adottati dal Garante; 
    c) svolge  attivita'  di  supporto  diretto  al  Garante  per  la
sorveglianza dei  prezzi  e  ogni  altra  attivita'  istruttoria,  di
analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in  raccordo  con  le
strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui  all'articolo
2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «Conseguentemente,  il
numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli del Ministero dello sviluppo  economico  conferibili  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  e'  innalzato  di  una   unita'   a   valere   sulle   facolta'
assunzionali.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante
          Misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari  della  crisi  ucraina,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 7  (Trasparenza  dei  prezzi  -  Garante  per  la
          sorveglianza dei prezzi  e  Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma  199,
          della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole
          "normale andamento del mercato" sono inserite le  seguenti:
          ",  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie   ed
          elementi specifici sulle motivazioni che hanno  determinato
          le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro  entro  dieci
          giorni  dalla  richiesta  comporta  l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si  applica  nel
          caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi  non
          veritieri. Per le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si
          osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
          1981, n. 689 in quanto compatibili.". 
              2.  Per   le   attivita'   istruttorie,   di   analisi,
          valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
          al Garante per la sorveglianza  dei  prezzi  e'  istituita,
          presso il Ministero dello sviluppo  economico,  un'apposita
          Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di  livello
          generale, ed e'  assegnato  un  dirigente  di  livello  non
          generale, con  corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica dirigenziale del Ministero. 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
          a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al  comma  2,
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.  Conseguentemente,  il  numero  di  incarichi
          dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei  ruoli  del
          Ministero dello sviluppo  economico  conferibili  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' innalzato di una  unita'  a  valere  sulle
          facolta' assunzionali. 
              4.  All'Unita'  di  missione  di  cui  al  comma  2  e'
          assegnato un contingente  di  8  unita'  di  personale  non
          dirigenziale. A  tal  fine,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  e'   autorizzato   a   bandire   una   procedura
          concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il
          predetto personale con contratto di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
          da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3,  del
          Comparto  Funzioni  Centrali,  ovvero,  nelle  more   dello
          svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
          personale mediante comando, fuori  ruolo  o  altra  analoga
          posizione prevista dai  rispettivi  ordinamenti,  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle  istituzioni   scolastiche,   ovvero   ad   acquisire
          personale con professionalita' equivalente  proveniente  da
          societa'  e  organismi  in  house,  previa  intesa  con  le
          amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 
              5.   Per   finalita'   di   monitoraggio,   ai    sensi
          dell'articolo  3,  comma  5,  lettera   d),   del   decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  i  titolari   dei
          contratti di approvvigionamento di volumi  di  gas  per  il
          mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima  volta
          entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, al Ministero della transizione  ecologica
          e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
          (ARERA) i medesimi  contratti  ed  i  nuovi  contratti  che
          verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche  degli  stessi
          sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
          tramesse sono  trattate  nel  rispetto  delle  esigenze  di
          riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
          trasmissione dei contratti o delle modifiche  degli  stessi
          nei  termini  indicati  comporta  l'applicazione   di   una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Per  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie si osservano  le  disposizioni  della  legge  24
          novembre   1981,   n.   689,   in    quanto    compatibili.
          Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: ", e l'articolo  7,  comma  5,
          del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21". 
              6.  La  pianta  organica   del   personale   di   ruolo
          dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma  347,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
          unita',  da  inquadrare  nella  carriera  dei   funzionari,
          qualifica  funzionario  III,  al  fine  di  ottemperare  ai
          maggiori compiti assegnati  dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al  monitoraggio  e  controllo  dei
          mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite  di  euro
          560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
          di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di  euro  2.409.994  per
          l'anno 2025, di euro 2.494.707 per  l'anno  2026,  di  euro
          2.579.420 per l'anno 2027, di  euro  2.664.132  per  l'anno
          2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro  2.833.557
          per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a  decorrere  dall'anno
          2031, si provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
          disponibili sul  bilancio  dell'ARERA.  Alla  compensazione
          degli effetti in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
          netto,  pari  a  euro  288.474  per  l'anno  2022,  a  euro
          1.153.894 per l'anno 2023,  a  euro  1.197.521  per  l'anno
          2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025,  a  euro  1.284.775
          per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027,  a  euro
          1.372.028 per l'anno 2028,  a  euro  1.415.656  per  l'anno
          2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
          decorrere   dall'anno   2031,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale
          realizzazione delle misure di agevolazione in favore  delle
          imprese a forte consumo di gas naturale di cui  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018,  di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
          del 31 marzo 2018, e al  successivo  decreto  del  Ministro
          della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  5
          dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
          importi rateizzati ai clienti finali domestici  di  energia
          elettrica e di gas naturale da riconoscere a  favore  degli
          esercenti la vendita di energia elettrica e  gas  naturale,
          previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge
          30  dicembre  2021,  n.  234,  nonche'  per  rafforzare  ed
          implementare  ulteriormente  l'attivita'  di  controlli   e
          ispezioni per  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle
          suddette misure, la  pianta  organica  della  Cassa  per  i
          servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  60  dell'11  marzo
          2021,  e'  incrementata  di  venti  unita'   di   cui   due
          appartenenti alla  carriera  dirigenziale,  senza  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  e   nei   limiti   delle
          disponibilita' di bilancio della CSEA medesima. 
              7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4  e'  autorizzata
          la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022  ed  euro  878.025
          annui a decorrere dall'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di riserva  e  speciali",  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico.». 
              -  Si  riportano  i  commi  198,  199,  200,  201,  202
          dell'articolo 2, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          concernente Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
              «198. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
          economico il Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  che
          svolge  la  funzione  di  sovrintendere  alla   tenuta   ed
          elaborazione dei dati e delle informazioni  segnalate  agli
          "uffici  prezzi"  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  di  cui  al  comma  196.  Esso
          verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
          riconosciute, analizza le ulteriori  segnalazioni  ritenute
          meritevoli di approfondimento e decide, se  necessario,  di
          avviare  indagini  conoscitive  finalizzate  a   verificare
          l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
          risultati dell'attivita' svolta sono messi a  disposizione,
          su richiesta, dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato. 
              199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
          di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,
          della collaborazione dei Ministeri competenti per  materia,
          dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, nonche' del  supporto
          operativo della Guardia di finanza per  lo  svolgimento  di
          indagini   conoscitive.    Nell'ambito    delle    indagini
          conoscitive avviate dal  Garante,  la  Guardia  di  finanza
          agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai  fini
          dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e  delle
          imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto  dei
          commi 2, lettera  m),  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare
          le imprese e le associazioni di  categoria  interessate  al
          fine di verificare i livelli  di  prezzo  dei  beni  e  dei
          servizi di  largo  consumo  corrispondenti  al  corretto  e
          normale andamento  del  mercato,  nonche'  richiedere  alle
          imprese  dati,  notizie   ed   elementi   specifici   sulle
          motivazioni che hanno determinato le variazioni di  prezzo.
          Il mancato riscontro entro  dieci  giorni  dalla  richiesta
          comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari all'1 per cento del  fatturato  e  comunque
          non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000  euro.
          Analoga  sanzione  si  applica  nel  caso  in   cui   siano
          comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per  le
          sanzioni  amministrative   pecuniarie   si   osservano   le
          disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
          in quanto compatibili. L'attivita' del Garante  viene  resa
          nota al pubblico attraverso il sito  dell'Osservatorio  dei
          prezzi del Ministero dello  sviluppo  economico.  Nel  sito
          sono  altresi'  tempestivamente  pubblicati  ed  aggiornati
          quadri di confronto, elaborati a livello  provinciale,  dei
          prezzi dei principali  beni  di  consumo  e  durevoli,  con
          particolare riguardo ai prodotti alimentari ed  energetici,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              200. Il Garante di cui al comma  198  e'  nominato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  tra  i
          dirigenti di prima  fascia  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico, si avvale per  il  proprio  funzionamento  delle
          strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti  di  cui
          ai commi da 196  a  203  senza  compenso  e  mantenendo  le
          proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni. 
              201. Il Garante  di  cui  al  comma  198  riferisce  le
          dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi,  rilevate  ai
          sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a  203,  al
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  che  provvede,   ove
          necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita'
          garante della concorrenza  e  del  mercato  e  di  proposte
          normative. 
              202. Le informazioni riferite  ai  prezzi  al  consumo,
          anche  nominative,  sono  in  ogni  caso   sottratte   alla
          disciplina di tutela in materia di  riservatezza  dei  dati
          personali.».