Art. 10
Organizzazione dell'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti
dalla legislazione vigente, l'Unita' di missione di livello
dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale del
Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che
vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative funzioni, che
sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e
la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione:
a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la
sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge
n. 21 del 2022;
b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare
le attivita' del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in
coerenza con le attivita' gia' espletate e gli strumenti gia'
adottati dal Garante;
c) svolge attivita' di supporto diretto al Garante per la
sorveglianza dei prezzi e ogni altra attivita' istruttoria, di
analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le
strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo
2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il
numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' innalzato di una unita' a valere sulle facolta'
assunzionali.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la
sorveglianza dei prezzi e Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole
"normale andamento del mercato" sono inserite le seguenti:
", nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato
le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci
giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 in quanto compatibili.".
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi,
valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita
Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello
generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non
generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi
dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle
facolta' assunzionali.
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e'
assegnato un contingente di 8 unita' di personale non
dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo
economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il
predetto personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del
Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello
svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire
personale con professionalita' equivalente proveniente da
societa' e organismi in house, previa intesa con le
amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei
contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il
mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al Ministero della transizione ecologica
e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che
verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi
sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi
nei termini indicati comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", e l'articolo 7, comma 5,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".
6. La pianta organica del personale di ruolo
dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari,
qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai
maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei
mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro
560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per
l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro
2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557
per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno
2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno
2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775
per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro
1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno
2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro
della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia
elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli
esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale,
previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed
implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e
ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle
suddette misure, la pianta organica della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo
2021, e' incrementata di venti unita' di cui due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio della CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata
la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025
annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali", della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.».
- Si riportano i commi 198, 199, 200, 201, 202
dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato.
199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,
della collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nonche' del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di
indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini
conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza
agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei
commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare
le imprese e le associazioni di categoria interessate al
fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato, nonche' richiedere alle
imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle
motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque
non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.
Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano
comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
in quanto compatibili. L'attivita' del Garante viene resa
nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei
prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito
sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati
quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei
prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con
particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
200. Il Garante di cui al comma 198 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento delle
strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui
ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le
proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le
dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al
Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove
necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e di proposte
normative.
202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo,
anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla
disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati
personali.».