Art. 11
Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi
in materia di elettricita'
1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto
dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
e' prorogata al 30 giugno 2023.
2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario
ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e
che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese
appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini
della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete
nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima
del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del
presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo dei prezzi
dedotti nei predetti contratti.».
3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La stessa Autorita'
puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle societa'
da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore
idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».
4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
ultimo periodo, dopo le parole «Dall'avvalimento del Gestore dei
servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «, delle societa'
da esso controllate».
4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove
detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o
soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto
articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti che gli
impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e'
applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul
prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica
immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW
che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del
Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte
del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE),
trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima
richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni
necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,
come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma
6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato
dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da
fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente,
al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27
gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al
comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
diversi da quelli di cui al numero 1) della presente
lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali
orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022
che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al
prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia
positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore
l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro
dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione
economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con
le quali e' data attuazione alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le quali i
proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso
la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a
riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano all'energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione
che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei
mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento
rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a),
limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo
societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies
del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica
immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo
societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini della loro
applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati
tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica
immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando
tutte le altre disposizioni del presente articolo
concernenti le modalita' di utilizzo dei prezzi dedotti nei
predetti contratti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 23
luglio 2009, n. 99 concernente Disposizioni per lo sviluppo
e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in
materia di energia, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico). - 1. Per lo svolgimento dei
servizi specialistici in campo energetico, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle
risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e
alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi
elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono
tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di
indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si
avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle
attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con
riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di
attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e
ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. La
stessa Autorita' puo' avvalersi del Gestore di cui al primo
periodo e delle societa' da esso controllate per i compiti
previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme
successive, anche relativamente al settore idrico, del
telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.
Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa,
delle societa' da esso controllate e dell'Acquirente unico
Spa da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure
autorizzative per gli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio
del potere di cui al terzo periodo.";
1.2) al secondo periodo, le parole "di cui al
periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al primo periodo";
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono
sostituite dalle seguenti: "8 MWh";
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole:
"esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con
moduli a terra," sono inserite le seguenti: "e per gli
impianti di produzione di biometano,";
2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la
seguente:
"c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.";
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la competente Direzione
generale del Ministero della cultura stabilisce, con
proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni
negative dia adeguata evidenza della sussistenza di
stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli
interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della
specificita' delle caratteristiche dei diversi territori.
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: "derivazione
idroelettrica" sono inserite le seguenti: "e di
coltivazione di risorse geotermiche".
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo
paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al
fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge
23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere
annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo
pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico della
coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono
finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per
lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei
cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' di erogazione, ripartizione e utilizzo delle
risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4,
lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si
applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche
geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica,
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra di potenza non superiore a 1.000
chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita'
di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare
prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni
delle medesime strutture, purche' le aree siano situate
fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono
essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei
centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo
136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal
comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al
comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del
progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono
visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».