Art. 11 
 
 
        Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi 
                     in materia di elettricita' 
 
  1.  L'applicazione  del  meccanismo   di   compensazione   previsto
dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
e' prorogata al 30 giugno 2023. 
  2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo  societario
ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice  civile  e
che hanno ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in  rete  a  imprese
appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel  senso  che,  ai  fini
della  loro  applicazione,  rilevano   esclusivamente   i   contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 
  7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6  e  7-bis  all'energia  elettrica  immessa  in  rete
nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima
del 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del
presente articolo concernenti le modalita'  di  utilizzo  dei  prezzi
dedotti nei predetti contratti.». 
  3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  stessa  Autorita'
puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e  delle  societa'
da esso controllate per i compiti previsti dalla  legge  14  novembre
1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente  al  settore
idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.». 
  4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,
ultimo periodo, dopo le  parole  «Dall'avvalimento  del  Gestore  dei
servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «,  delle  societa'
da esso controllate». 
  4-bis. Al comma 2-septies  dell'articolo  6  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ove
detti impianti siano ubicati in aree situate  nei  centri  storici  o
soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando  quanto
stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita'  previste  dal  comma  1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  a
condizione che la dichiarazione  di  cui  al  comma  4  del  predetto
articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' del progettista  abilitato  che  attesti  che  gli
impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15-bis,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.4,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel  settore  elettrico)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 15-bis  (Ulteriori  interventi  sull'elettricita'
          prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
          dal 1° febbraio  2022  e  fino  al  31  dicembre  2022,  e'
          applicato un meccanismo di  compensazione  a  due  vie  sul
          prezzo dell'energia, in riferimento  all'energia  elettrica
          immessa in rete da: 
                a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW
          che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del
          Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
                b) impianti di potenza superiore a 20  kW  alimentati
          da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
          che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
          esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. 
              2. I produttori interessati, previa richiesta da  parte
          del Gestore dei servizi  energetici  -  GSE  S.p.A.  (GSE),
          trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima
          richiesta, una dichiarazione, redatta ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti   le   informazioni
          necessarie per le finalita' di cui  al  presente  articolo,
          come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia,
          reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma
          6. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  GSE  calcola
          la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere  a)
          e b): 
                a) un prezzo di riferimento pari  a  quello  indicato
          dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
          in riferimento a ciascuna zona di mercato; 
                b) un prezzo di mercato pari: 
                  1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera  a),
          nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),  da
          fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente,
          al prezzo zonale orario di mercato dell'energia  elettrica,
          ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27
          gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni  di  cui  al
          comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; 
                  2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera  b),
          diversi da quelli  di  cui  al  numero  1)  della  presente
          lettera, alla media aritmetica mensile  dei  prezzi  zonali
          orari di mercato  dell'energia  elettrica,  ovvero,  per  i
          contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio  2022
          che non rispettano le condizioni di  cui  al  comma  7,  al
          prezzo indicato nei contratti medesimi. 
              4.  Qualora  la  differenza  di  cui  al  comma  3  sia
          positiva, il GSE eroga il relativo importo  al  produttore.
          Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
          GSE  conguaglia  o  provvede  a  richiedere  al  produttore
          l'importo corrispondente. 
              5. In relazione agli impianti che  accedono  al  ritiro
          dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e  4,
          del decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  le
          partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
          in modo tale che ai  produttori  spetti  una  remunerazione
          economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
          prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
              6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, l'ARERA disciplina le  modalita'  con
          le quali e' data attuazione alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le  quali  i
          proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso
          la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati  a
          riduzione del fabbisogno a copertura degli  oneri  generali
          afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
          11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  5  e  6
          non  si  applicano  all'energia  oggetto  di  contratti  di
          fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a  condizione
          che  non  siano  collegati  all'andamento  dei  prezzi  dei
          mercati  spot  dell'energia  e  che,  comunque,  non  siano
          stipulati a un prezzo medio  superiore  del  10  per  cento
          rispetto  al  valore  di  cui  al  comma  3,  lettera   a),
          limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti. 
              7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un  gruppo
          societario ai sensi degli articoli da 2497  a  2497-septies
          del codice civile e che hanno  ceduto  l'energia  elettrica
          immessa in rete a imprese appartenenti al  medesimo  gruppo
          societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  5,
          6 e 7 si interpretano nel senso che,  ai  fini  della  loro
          applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati
          tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
          persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 
              7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica
          immessa in rete nell'anno 2023, rilevano  esclusivamente  i
          contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando
          tutte  le  altre   disposizioni   del   presente   articolo
          concernenti le modalita' di utilizzo dei prezzi dedotti nei
          predetti contratti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge  23
          luglio 2009, n. 99 concernente Disposizioni per lo sviluppo
          e  l'internazionalizzazione  delle  imprese,   nonche'   in
          materia di energia, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Misure per la sicurezza  e  il  potenziamento
          del settore  energetico).  -  1.  Per  lo  svolgimento  dei
          servizi   specialistici    in    campo    energetico,    le
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono   rivolgersi,   nell'ambito   delle
          risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e
          alle societa' da esso controllate. Il Gestore  dei  servizi
          elettrici Spa e le societa' da esso controllate  forniscono
          tale supporto  secondo  modalita'  stabilite  con  atto  di
          indirizzo del Ministro dello sviluppo  economico  e,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, adeguano lo statuto societario. 
              2. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  si
          avvale  del   Gestore   dei   servizi   elettrici   Spa   e
          dell'Acquirente  unico  Spa  per  il  rafforzamento   delle
          attivita' di tutela dei consumatori di energia,  anche  con
          riferimento alle attivita' relative alle  funzioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  nonche'  per  l'espletamento  di
          attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
          dei costi posti a carico dei clienti come  maggiorazioni  e
          ulteriori componenti del  prezzo  finale  dell'energia.  La
          stessa Autorita' puo' avvalersi del Gestore di cui al primo
          periodo e delle societa' da esso controllate per i  compiti
          previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e  da  norme
          successive, anche  relativamente  al  settore  idrico,  del
          telecalore   e   dei   rifiuti   urbani    e    assimilati.
          Dall'avvalimento del Gestore  dei  servizi  elettrici  Spa,
          delle societa' da esso controllate e dell'Acquirente  unico
          Spa da parte dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  6  (Disposizioni   in   materia   di   procedure
          autorizzative per gli impianti di produzione di energia  da
          fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 8  novembre
          2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 20: 
                  1) al comma 4: 
                    1.1)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il
          seguente: "Il Dipartimento per gli affari  regionali  e  le
          autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita funzioni di impulso anche ai  fini  dell'esercizio
          del potere di cui al terzo periodo."; 
                    1.2) al secondo periodo, le  parole  "di  cui  al
          periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          al primo periodo"; 
                  2) al comma 8: 
                    2.1) alla lettera a), le  parole:  "3  MWh"  sono
          sostituite dalle seguenti: "8 MWh"; 
                    2.2)  alla  lettera  c-ter),  dopo   le   parole:
          "esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,  anche  con
          moduli a terra," sono inserite  le  seguenti:  "e  per  gli
          impianti di produzione di biometano,"; 
                    2.3)  dopo  la  lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
                "c-quater) fatto salvo quanto previsto  alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici  e  di
          un chilometro per gli impianti  fotovoltaici.  Resta  ferma
          l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108."; 
                b) all'articolo 22, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "1-bis. La disciplina di cui  al  comma  1  si  applica
          anche, ove ricadenti su aree  idonee,  alle  infrastrutture
          elettriche di connessione degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie  per  lo
          sviluppo della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
          producibile da fonti rinnovabili.". 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  la   competente   Direzione
          generale  del  Ministero  della  cultura  stabilisce,   con
          proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei  progetti
          di impianti di produzione di energia da fonti  rinnovabili,
          idonei  a  facilitare  la  conclusione  dei   procedimenti,
          assicurando che la motivazione delle eventuali  valutazioni
          negative  dia  adeguata  evidenza  della   sussistenza   di
          stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela  degli
          interessi culturali o  paesaggistici,  nel  rispetto  della
          specificita' delle caratteristiche dei diversi territori. 
              2-bis. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le  parole:  "derivazione
          idroelettrica"   sono   inserite   le   seguenti:   "e   di
          coltivazione di risorse geotermiche". 
              2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministero della transizione ecologica istituisce un  tavolo
          paritetico con le regioni e gli enti locali interessati  al
          fine di aggiornare la normativa in  materia  di  ricerca  e
          coltivazione delle risorse geotermiche. 
              2-quater.  I  titolari  di  concessioni   di   impianti
          alimentati da fonti  energetiche  geotermiche,  di  cui  al
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla  legge
          23  luglio  2009,  n.  99,  sono  tenuti  a   corrispondere
          annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo
          pari a 0,05 centesimi di  euro  per  ogni  chilowattora  di
          energia  elettrica  prodotta  dal  campo  geotermico  della
          coltivazione; le  risorse  derivanti  dal  contributo  sono
          finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per
          lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni  nei
          cui territori si trovano le aree oggetto di concessione. 
              2-quinquies. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   della   transizione
          ecologica,  d'intesa  con  i   Presidenti   delle   regioni
          interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sono  definite  le
          modalita' di  erogazione,  ripartizione  e  utilizzo  delle
          risorse di cui al comma 2-quater. 
              2-sexies. Le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  4,
          lettera f), della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  non  si
          applicano agli impianti  alimentati  da  fonti  energetiche
          geotermiche. 
              2-septies.  Al  fine  di  semplificare   le   procedure
          relative a interventi per mitigare l'emergenza  energetica,
          per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  i
          progetti  di  nuovi  impianti   fotovoltaici   con   moduli
          collocati  a  terra  di  potenza  non  superiore  a   1.000
          chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella  disponibilita'
          di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare
          prioritariamente l'energia autoprodotta  per  i  fabbisogni
          delle medesime strutture, purche'  le  aree  siano  situate
          fuori dei centri storici e non siano soggette a  tutela  ai
          sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
          al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  possono
          essere realizzati con le modalita'  previste  dal  comma  1
          dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3  marzo  2011,
          n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei
          centri storici o soggette a tutela ai  sensi  dell'articolo
          136 del citato codice di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio  2004,  n.  42,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita'  previste  dal
          comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
          2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione  di  cui  al
          comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una
          dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di   notorieta'   del
          progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono
          visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».