Art. 12 
 
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore
dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti
nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di
lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite
complessivo di euro 600,00. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  86,3
milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico delle imposte sui redditi): 
              «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente). -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito da tutte le  somme  e  i  valori  in  genere,  a
          qualunque titolo percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche
          sotto  forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione   al
          rapporto di lavoro. Si considerano  percepiti  nel  periodo
          d'imposta anche le somme e i valori in genere,  corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del  periodo  d'imposta  successivo   a   quello   cui   si
          riferiscono. 
              2. Non concorrono a formare il reddito: 
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
          Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
          anche dei contributi di  assistenza  sanitaria  versati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
                b); 
                c) le somministrazioni di vitto da parte  del  datore
          di lavoro nonche' quelle in mense organizzate  direttamente
          dal datore di lavoro o gestite  da  terzi;  le  prestazioni
          sostitutive   delle   somministrazioni   di   vitto    fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato  a
          euro 8 nel caso in  cui  le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica;    le     indennita'     sostitutive     delle
          somministrazioni  di  vitto  corrisposte  agli  addetti  ai
          cantieri edili, ad altre strutture lavorative  a  carattere
          temporaneo o ad unita'  produttive  ubicate  in  zone  dove
          manchino  strutture  o   servizi   di   ristorazione   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; 
                d) le prestazioni di servizi di trasporto  collettivo
          alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;  anche  se
          affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti   servizi
          pubblici; 
                d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita'
          o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
          da quest'ultimo direttamente sostenute,  volontariamente  o
          in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
          regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
          il trasporto pubblico locale,  regionale  e  interregionale
          del dipendente e dei familiari  indicati  nell'articolo  12
          che si trovano nelle condizioni previste nel  comma  2  del
          medesimo articolo 12; 
                e) i compensi reversibili di cui alle lettere  b)  ed
          f) del comma 1 dell'articolo 47; 
                f)  l'utilizzazione  delle  opere   e   dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al  comma
          1 dell'articolo 100; 
                f-bis) le somme, i servizi e le  prestazioni  erogati
          dal datore di lavoro alla generalita' dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei   servizi   di
          educazione e istruzione anche in eta' prescolare,  compresi
          i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,  nonche'
          per  la  frequenza  di  ludoteche  e  di  centri  estivi  e
          invernali e per borse  di  studio  a  favore  dei  medesimi
          familiari; 
                f-ter) le somme e le prestazioni erogate  dal  datore
          di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari   anziani   o   non   autosufficienti    indicati
          nell'articolo 12; 
                f-quater) i contributi e i premi versati  dal  datore
          di lavoro a favore della generalita' dei  dipendenti  o  di
          categorie di dipendenti per  prestazioni,  anche  in  forma
          assicurativa,  aventi  per  oggetto  il  rischio   di   non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana,   le   cui   caratteristiche   sono    definite
          dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e  2),  del
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  27  ottobre  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi  per
          oggetto il rischio di gravi patologie; 
                g) il valore delle azioni  offerte  alla  generalita'
          dei   dipendenti   per    un    importo    non    superiore
          complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a
          condizione  che  non  siano  riacquistate  dalla   societa'
          emittente o dal datore di lavoro o  comunque  cedute  prima
          che siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla  percezione;
          qualora le azioni siano cedute prima del predetto  termine,
          l'importo che non ha  concorso  a  formare  il  reddito  al
          momento dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione  nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione; 
                g-bis); 
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'  le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte delle spese sanitarie di cui  allo  stesso  articolo
          10, comma 1, lettera b). Gli importi delle  predette  somme
          ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
                i) le mance percepite dagli impiegati  tecnici  delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
                i-bis)   le   quote   di    retribuzione    derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
              2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e  g-bis)
          del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni  emesse
          dall'impresa con la quale il  contribuente  intrattiene  il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui alla lettera g-bis) del comma 2  si  rende  applicabile
          esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le  seguenti
          condizioni: 
                a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
                b) che, al momento in cui l'opzione e'  esercitabile,
          la societa' risulti quotata in mercati regolamentati; 
                c) che il beneficiario mantenga per almeno  i  cinque
          anni successivi all'esercizio dell'opzione un  investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra il valore delle azioni al momento  dell'assegnazione  e
          l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente.  Qualora   detti
          titoli oggetto di  investimento  siano  ceduti  o  dati  in
          garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
          assegnazione, l'importo che non ha concorso  a  formare  il
          reddito di lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione
          e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'articolo 12, o il  diritto  di  ottenerli  da
          terzi,  si  applicano   le   disposizioni   relative   alla
          determinazione del valore normale dei beni  e  dei  servizi
          contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi  in
          natura prodotti dall'azienda  e  ceduti  ai  dipendenti  e'
          determinato in misura pari al prezzo  mediamente  praticato
          dalla stessa  azienda  nelle  cessioni  al  grossista.  Non
          concorre a formare il reddito il valore dei beni  ceduti  e
          dei servizi prestati se  complessivamente  di  importo  non
          superiore nel periodo  d'imposta  a  lire  500.000;  se  il
          predetto valore e' superiore al citato  limite,  lo  stesso
          concorre interamente a formare il reddito. 
              3-bis. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,
          l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
          del datore di lavoro puo' avvenire  mediante  documenti  di
          legittimazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          riportanti un valore nominale. 
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
                a) per gli  autoveicoli  indicati  nell'articolo  54,
          comma 1, lettere a), c) e m), del codice della  strada,  di
          cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  i
          motocicli e i ciclomotori di  nuova  immatricolazione,  con
          valori di emissione di anidride carbonica non  superiori  a
          grammi 60 per chilometro (g/km di  CO²),  concessi  in  uso
          promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
          2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
          ad  una  percorrenza  convenzionale  di  15.000  chilometri
          calcolato sulla base del costo  chilometrico  di  esercizio
          desumibile dalle tabelle nazionali  che  l'Automobile  club
          d'Italia deve elaborare entro il  30  novembre  di  ciascun
          anno  e  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il  31
          dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,  al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente. La predetta percentuale e' elevata  al  30  per
          cento per i veicoli con valori  di  emissione  di  anidride
          carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora  i
          valori di emissione dei suindicati veicoli siano  superiori
          a 160 g/km ma non a 190 g/km, la  predetta  percentuale  e'
          elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
          decorrere dall'anno 2021.  Per  i  veicoli  con  valori  di
          emissione di anidride carbonica superiori a  190  g/km,  la
          predetta percentuale e' pari al 50  per  cento  per  l'anno
          2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021; 
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente  al  termine
          di ciascun anno e l'importo degli  interessi  calcolato  al
          tasso applicato sugli  stessi.  Tale  disposizione  non  si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi, a seguito di accordi  aziendali,  dal  datore  di
          lavoro ai dipendenti in  contratto  di  solidarieta'  o  in
          cassa  integrazione  guadagni  o   a   dipendenti   vittime
          dell'usura ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni conseguenti a rifiuto opposto a  richieste  estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172; 
                c) per i fabbricati concessi in locazione, in  uso  o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti il fabbricato stesso, comprese  le  utenze  non  a
          carico  dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per   il
          godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati  concessi
          in  connessione  all'obbligo  di   dimorare   nell'alloggio
          stesso,  si  assume  il  30  per   cento   della   predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel catasto si assume  la  differenza  tra  il  valore  del
          canone di locazione determinato in regime  vincolistico  o,
          in  mancanza,  quello  determinato  in  regime  di   libero
          mercato,  e  quanto  corrisposto  per  il   godimento   del
          fabbricato; 
                c-bis) per i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione. 
              4-bis. 
              5. Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito. 
              6. Le indennita' e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   di   cui
          all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i
          premi agli ufficiali piloti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
          le indennita' di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          concorrono a formare il reddito nella  misura  del  50  per
          cento del loro ammontare . Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori e condizioni di  applicabilita'  della  presente
          disposizione. 
              7. Le indennita'  di  trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione  e  quelle  equipollenti,  non  concorrono   a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare per un importo complessivo annuo non superiore  a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio nazionale e  9  milioni  per  quelli  fuori  dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le indennita' in questione,  con  riferimento  allo  stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione si applica solo per le indennita'  corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai  sensi  dell'articolo
          12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
          sostenuti dal dipendente in  qualita'  di  conduttore,  per
          recesso  dal   contratto   di   locazione   in   dipendenza
          dell'avvenuto  trasferimento  della  sede  di  lavoro,   se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate, non concorrono a formare il reddito  anche  se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'. 
              8. Gli assegni di sede e le altre indennita'  percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni ad  esse  collegate  concorre  a  formare  il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  50  per
          cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
          fino  alla   concorrenza   di   ottantasette   quarantesimi
          dell'indennita' base o, limitatamente  alle  indennita'  di
          cui all'articolo 1808, comma  1,  lettera  b),  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, due  volte  l'indennita'  base.  Qualora
          l'indennita'  per  servizi  prestati  all'estero  comprenda
          emolumenti spettanti anche  con  riferimento  all'attivita'
          prestata nel territorio  nazionale,  la  riduzione  compete
          solo  sulla  parte  eccedente  gli   emolumenti   predetti.
          L'applicazione    di    questa     disposizione     esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 
              8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a  8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto  da
          dipendenti che nell'arco di dodici mesi  soggiornano  nello
          Stato estero per un periodo  superiore  a  183  giorni,  e'
          determinato sulla  base  delle  retribuzioni  convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma  1,
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente articolo non concorrono a formare  il  reddito  di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   dei   Ministri,   quando   la   variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo  al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per cento rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si  provvede  alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella legge finanziaria relativa all'anno per il  quale  ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».