Art. 2
Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili
nel settore del gas naturale
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai
sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non
interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza
a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli
esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di
gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di
approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del
servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'
le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio
di fornitura di ultima istanza.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 1) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della
legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non
interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative
di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e
gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza
sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al
comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che
rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel
mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA
definisce altresi' le specifiche misure perequative a
favore degli esercenti il ser-vizio di fornitura di ultima
istanza.
2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro
della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE)
2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete
di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali
essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica
amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che
servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e
8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».