Art. 2 
 
 
         Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili 
                    nel settore del gas naturale 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: 
  «2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: 
    a) che si trovano in condizioni  economicamente  svantaggiate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; 
    b)  che  rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    c)  le  cui  utenze  sono  ubicate   nelle   isole   minori   non
interconnesse; 
    d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza
a seguito di eventi calamitosi; 
    e) di eta' superiore ai 75 anni. 
  2-bis.1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  i  fornitori  e  gli
esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  sono  tenuti  a
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura  di
gas  naturale  a  un  prezzo  che  rifletta  il  costo  effettivo  di
approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi  efficienti  del
servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di
qualita'  del  servizio,  cosi'  come  definiti   dall'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA)  con  uno  o  piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'
le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio
di fornitura di ultima istanza.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22,  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma  dell'articolo  41  della
          legge 17 maggio 1999, n. 1) come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 22 (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti   protetti   i   clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
          soli  clienti  domestici,  nell'ambito  degli  obblighi  di
          servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas continua transitoriamente a  determinare  i  prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: 
                a)  che  si  trovano  in  condizioni   economicamente
          svantaggiate ai sensi  dell'articolo  1,  comma  75,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124; 
                b) che rientrano tra i soggetti  con  disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori  non
          interconnesse; 
                d) le cui utenze sono ubicate in strutture  abitative
          di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                e) di eta' superiore ai 75 anni. 
              2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e
          gli esercenti il servizio di fornitura  di  ultima  istanza
          sono tenuti a offrire ai  clienti  vulnerabili  di  cui  al
          comma 2-bis la fornitura di gas naturale a  un  prezzo  che
          rifletta  il  costo  effettivo  di  approvvigionamento  nel
          mercato all'ingrosso, i costi efficienti  del  servizio  di
          commercializzazione  e  le  condizioni  contrattuali  e  di
          qualita' del servizio, cosi' come  definiti  dall'Autorita'
          di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
          o piu' provvedimenti e periodicamente  aggiornati.  L'ARERA
          definisce  altresi'  le  specifiche  misure  perequative  a
          favore degli esercenti il ser-vizio di fornitura di  ultima
          istanza. 
              2-ter. Sono considerati "clienti  protetti  nel  quadro
          della  solidarieta'"  ai   sensi   del   regolamento   (UE)
          2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad  una  rete
          di  distribuzione  del  gas,  inclusi  i  servizi   sociali
          essenziali diversi dai servizi di istruzione e di  pubblica
          amministrazione e gli  impianti  di  teleriscaldamento  che
          servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
          dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) qualora un cliente finale connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi   dell'Acquirente   unico   Spa,    ai    sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5  e
          8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».