Art. 3
Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti
di fornitura di energia elettrica e gas naturale
1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale
clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia
elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche'
sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla
controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i
preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche
contrattuali si siano gia' perfezionate.
2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al
comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di
materie prime critiche). - 1. Con decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che
deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla
necessita' di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche,
per le quali le operazioni di esportazione al di fuori
dell'Unione europea sono soggette alla procedura di
notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche
e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica
di cui al comma 2.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio
nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
europea le materie prime critiche individuate ai sensi del
comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1
hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima
dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale una informativa completa
dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro
30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 2022.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di
controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».