Art. 3 
 
 
        Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti 
          di fornitura di energia elettrica e gas naturale 
 
  1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale
clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia
elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche'
sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla
controparte. 
  2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i
preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche
contrattuali si siano gia' perfezionate. 
  2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, le parole: «30 settembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2022». 
  2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al
comma 2-bis sono poste in essere  dalle  amministrazioni  interessate
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   30,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  (Misure
          urgenti per contrastare gli effetti economici  e  umanitari
          della crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di
          materie prime critiche). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
          sviluppo economico e del Ministero degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,   sulla   base   della
          rilevanza per l'interesse nazionale e del  pregiudizio  che
          deriverebbe  dall'operazione,  anche  in   relazione   alla
          necessita'  di  approvvigionamento  di  filiere  produttive
          strategiche, sono individuate le  materie  prime  critiche,
          per le quali le operazioni  di  esportazione  al  di  fuori
          dell'Unione  europea  sono  soggette  alla   procedura   di
          notifica di cui al comma 2. I rottami  ferrosi,  anche  non
          originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche
          e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di  notifica
          di cui al comma 2. 
              2. I soggetti che intendono  esportare  dal  territorio
          nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
          europea le materie prime critiche individuate ai sensi  del
          comma 1 o i rottami ferrosi di  cui  al  medesimo  comma  1
          hanno l'obbligo di notificare, almeno  venti  giorni  prima
          dell'avvio dell'operazione,  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale   una   informativa   completa
          dell'operazione. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  non
          osservi l'obbligo di cui al  comma  2  e'  soggetto  a  una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
          valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore  a  euro
          30.000 per ogni singola operazione. 
              4. Le misure di cui al presente articolo  si  applicano
          fino al 31 dicembre 2022. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni provvedono alle  attivita'  di
          controllo previste dal presente articolo avvalendosi  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.».