Art. 5
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore
del gas per il quarto trimestre 2022
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo
dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal
comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di
sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre
del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
entro il 31 dicembre 2022.
Riferimenti normativi
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei
locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acquacalda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di
cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi
sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel
medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale
cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio
competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi
alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un
apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di
gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare,
a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della
cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito
la concessione; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o
revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita',
i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del
gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas
naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La
dichiarazione e' presentata al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli
stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili
agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»
- Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 16,
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE):
«Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici). - 1.
2.
3.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.».