Art. 5 
 
 
        Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore 
                del gas per il quarto trimestre 2022 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui  all'articolo  16,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30   maggio   2008,   n.   115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al  periodo
dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti  dal
comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022  gli
effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,
l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)
mantiene inalterate le  aliquote  relative  agli  oneri  generali  di
sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre
del 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale  importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
entro il 31 dicembre 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          26  ottobre   1972,   n.633   (Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  26,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
              «Art.  26  (Disposizioni   particolari   per   il   gas
          naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e  NC
          2711 21 00), destinato alla combustione per  usi  civili  e
          per   usi   industriali,   nonche'   all'autotrazione,   e'
          sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote  di
          cui  all'allegato  I,  al  momento   della   fornitura   ai
          consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
          naturale estratto per uso proprio. 
              2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,  nei
          locali delle imprese  industriali,  artigiane  e  agricole,
          posti fuori dagli  stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle
          aziende dove viene svolta l'attivita'  produttiva,  nonche'
          alla produzione di acquacalda, di altri vettori  termici  o
          di  calore,   non   utilizzati   in   impieghi   produttivi
          dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 
              3. Sono considerati compresi negli usi industriali  gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,  in
          tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
          e nelle attivita'  artigianali  ed  agricole,  nonche'  gli
          impieghi  nel  settore  alberghiero,  nel   settore   della
          distribuzione commerciale, negli esercizi di  ristorazione,
          negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
          dilettantistiche  e  gestiti  senza  fini  di  lucro,   nel
          teleriscaldamento alimentato da impianti  di  cogenerazione
          che abbiano  le  caratteristiche  tecniche  indicate  nella
          lettera b) del comma  2  dell'articolo  11  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono  utenze  civili.
          Si considerano, altresi', compresi negli  usi  industriali,
          anche quando  non  e'  previsto  lo  scopo  di  lucro,  gli
          impieghi del  gas  naturale,  destinato  alla  combustione,
          nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
          all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani  e
          degli indigenti. 
              4.  Sono  assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas
          naturale impiegato per combustione per  usi  industriali  i
          consumi di gas naturale  impiegato  negli  stabilimenti  di
          produzione anche  se  nei  medesimi  vengono  introdotte  e
          depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
          di societa' controllate o di societa' collegate con  quella
          titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359  del
          codice civile, nonche' i  consumi  relativi  ad  operazioni
          connesse con l'attivita' industriale. 
              5. Ai fini della  tassazione  di  cui  al  comma  1  si
          considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
          ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al  70
          per cento in volume. Per le miscele  contenenti  metano  ed
          altri idrocarburi gassosi in misura  inferiore  al  70  per
          cento   in   volume,    ferma    restando    l'applicazione
          dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5,  quando  ne  ricorrano  i
          presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
          al gas  naturale,  in  misura  proporzionale  al  contenuto
          complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
          le miscele di  gas  naturale  con  aria  o  con  altri  gas
          ottenuti nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
          applica  con  riguardo  ai  quantitativi  di  gas  naturale
          originari, secondo le percentuali sopraindicate,  impiegati
          nelle miscelazioni. Per le miscele di  gas  ottenuto  nelle
          officine del gas di citta' od in  altri  stabilimenti,  con
          qualsiasi processo di lavorazione  che  utilizzi  metano  o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta. 
              6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose  di
          cui al comma 5 di  origine  biologica  destinate  agli  usi
          propri del soggetto che le produce. 
              7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di  cui  al
          comma 1 secondo le modalita' previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali: 
                a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
          naturale ai consumatori finali comprese le societa'  aventi
          sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
          competente Direzione regionale dell'Agenzia  delle  dogane,
          designate  da  soggetti  comunitari  non  aventi  sede  nel
          medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
          a consumatori finali nazionali; 
                b) i soggetti che  acquistano  per  uso  proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto; 
                c)  i  soggetti  che  acquistano  il   gas   naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi; 
                d) i soggetti che  estraggono  per  uso  proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato. 
              8.  Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti   come
          soggetti  obbligati  i  gestori  delle  reti  di   gasdotti
          nazionali  per  il  solo  gas  naturale  impiegato  per  il
          vettoriamento del prodotto. 
              9.  Si  considerano  consumatori   finali   anche   gli
          esercenti  impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas
          naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature  di
          compressione per il riempimento di carri bombolai. 
              10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
          denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per  territorio  e  di
          prestare  una  cauzione  sul  pagamento  dell'accisa.  Tale
          cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
          ad un dodicesimo dell'imposta annua che si  presume  dovuta
          in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
          e  a  quelli   eventualmente   in   possesso   dell'Ufficio
          competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli  di
          competenza e verificata la completezza  dei  dati  relativi
          alla  denuncia  e  alla  cauzione  prestata,  rilascia,  ai
          soggetti di cui ai commi 7 ed 8,  un'autorizzazione,  entro
          sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
          medesimi soggetti  sono  tenuti  a  contabilizzare,  in  un
          apposito registro di carico e scarico,  i  quantitativi  di
          gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad  integrare,
          a  richiesta  dell'Ufficio  competente,   l'importo   della
          cauzione  che  deve  risultare  pari   ad   un   dodicesimo
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. 
              11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
          cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello  Stato
          e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta'  di
          esonerare dal medesimo obbligo le  ditte  affidabili  e  di
          notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
          caso in cui mutino le condizioni che ne avevano  consentito
          la  concessione;  in  tal  caso  la  cauzione  deve  essere
          prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
              12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata  o
          revocata a  chiunque  sia  stato  condannato  con  sentenza
          passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
          al  pagamento  dell'accisa  sui   prodotti   energetici   o
          sull'energia elettrica per i  quali  e'  prevista  la  pena
          della reclusione. 
              13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene  effettuato
          sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti  tutti  gli
          elementi  necessari  per  la  determinazione   del   debito
          d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
          il mese di marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Il  pagamento  dell'accisa  e'
          effettuato in rate di acconto mensili da versare  entro  la
          fine di ciascun mese,  calcolate  sulla  base  dei  consumi
          dell'anno  precedente.  Il  versamento  a   conguaglio   e'
          effettuato entro il mese di marzo  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate  in
          eccedenza all'imposta dovuta sono detratte  dai  successivi
          versamenti di  acconto.  L'Amministrazione  finanziaria  ha
          facolta' di  prescrivere  diverse  rateizzazioni  d'acconto
          sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
          detenzione e  la  circolazione  del  gas  naturale  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 
              14. Contestualmente all'avvio della propria  attivita',
          i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento  del
          gas naturale ne danno comunicazione al  competente  Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  presentano  una  dichiarazione
          annuale riepilogativa contenente i  dati  relativi  al  gas
          naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura.  La
          dichiarazione   e'   presentata   al   competente   Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo  dell'anno
          successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.  Gli
          stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere  disponibili
          agli organi  preposti  ai  controlli  i  dati  relativi  ai
          soggetti cui il prodotto e' consegnato. 
              15.  In  occasione  della   scoperta   di   sottrazione
          fraudolenta di gas  naturale,  i  venditori  compilano  una
          dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e  la
          trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
          appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  all'articolo  16,
          del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.115  (Attuazione
          della direttiva 2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli
          usi  finali  dell'energia  e   i   servizi   energetici   e
          abrogazione della direttiva 93/76/CEE): 
              «Art. 16 (Qualificazione dei fornitori  e  dei  servizi
          energetici). - 1. 
              2. 
              3. 
              4.  Fra  i  contratti  che  possono   essere   proposti
          nell'ambito  della  fornitura  di  un  servizio  energetico
          rientra  il  contratto   di   servizio   energia   di   cui
          all'articolo 1,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.   412,
          rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
          decreto.».