Art. 7 
 
 
           Credito di imposta per l'acquisto di carburanti 
        per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca 
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina  utilizzati  come  carburante,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  si  applicano
anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante  effettuati
nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari della crisi ucraina: 
              «Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta,
          per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
          agricola e  della  pesca).  -  1.  Alle  imprese  esercenti
          attivita'  agricola  e  della  pesca  e'  riconosciuto,   a
          parziale compensazione dei  maggiori  oneri  effettivamente
          sostenuti per  l'acquisto  di  gasolio  e  benzina  per  la
          trazione   dei    mezzi    utilizzati    per    l'esercizio
          dell'attivita'  agricola  e  della  pesca,  un   contributo
          straordinario, sotto forma di credito di imposta,  pari  al
          20 per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del
          carburante effettuato nel primo trimestre solare  dell'anno
          2022, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto,
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
              2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta
          e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
          i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
          conto anche  della  non  concorrenza  alla  formazione  del
          reddito e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
              3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  cedibile,
          solo  per  intero,  dalle  imprese  beneficiarie  ad  altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 122-bis, comma  4,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  luglio  2020,   n.   77,   per   ogni   cessione
          intercorrente tra i  predetti  soggetti,  anche  successiva
          alla prima. I contratti di cessione conclusi in  violazione
          del primo periodo sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del
          credito d'imposta, le imprese  beneficiarie  richiedono  il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.
          Il  visto   di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n.  241  del  1997.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzato dal cessionario con le stesse modalita'  con  le
          quali sarebbe  stato  utilizzato  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima data del 31  dicembre  2022.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti  previsti  dal  comma  3   dell'articolo   3   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  definite  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,
          nonche', in quanto compatibili, quelle di cui  all'articolo
          121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
          Stato.  Ai  relativi  adempimenti   europei   provvede   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 38. 
              6. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio delle fruizioni del  credito  d'imposta  di
          cui al  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196.».