Art. 7
Credito di imposta per l'acquisto di carburanti
per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano
anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati
nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta,
per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
agricola e della pesca). - 1. Alle imprese esercenti
attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,
solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del
credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».