Art. 8 
 
 
           Disposizioni in materia di accisa e di imposta 
              sul valore aggiunto su alcuni carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e  fino  al  20  settembre
2022: 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al  20
settembre 2022. 
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e  gli  esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma
2, lettera b), del medesimo  articolo  25  trasmettono,  entro  il  7
ottobre 2022,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via  telematica  e  con
l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6  del  presente  articolo,  i
dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi
dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022.  La
predetta comunicazione non  e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote  di
accisa stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,
venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote  come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a). 
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al  comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
  6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da  utilizzare  per  la
comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle  istruzioni
per la loro corretta compilazione. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1.042,61  milioni
di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per  l'anno  2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  I  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
 
                              Prodotti energetici 
 
              Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
              Benzina: euro 564,00 per mille litri; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          625.620 per mille litri; 
              Oli da gas o gasolio: 
                usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          747.470 per mille litri; 
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 12,8 per mille litri; 
              Oli vegetali non modificati chimicamente usati  per  la
          produzione  diretta  o  indiretta  di  energia   elettrica:
          esenzione; 
              Oli combustibili: 
                usati per riscaldamento: 
                  a) ad alto tenore di zolfo  (ATZ):  euro  128,26775
          per mille chilogrammi; 
                  b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421  per
          mille chilogrammi; 
                per uso industriale: 
                  a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
          mille chilogrammi; 
                  b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
          mille chilogrammi; 
                usati  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. 
              Oli minerali greggi, naturali usati per  la  produzione
          diretta o indiretta di energia  elettrica:  euro  15,4  per
          mille chilogrammi. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
                usato come carburante: euro 227,77 per mille kg; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          359.220 per mille kg.; 
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi; 
              Gas naturale: 
                per autotrazione: lire zero; 
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
                per combustione per usi civili: 
                  a) per usi domestici di cottura cibi  e  produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
                  b) per usi di riscaldamento individuale  a  tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
                  c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
                per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del
          testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote: 
                  a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)  e
          b): lire 74 al mc.; 
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi; 
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati: 
                per  uso  riscaldamento  da  soggetti  diversi  dalle
          imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; 
                per uso riscaldamento  da  imprese:  12,00  euro  per
          mille chilogrammi; 
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi; 
 
                          Alcole e bevande alcoliche 
 
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Vino: lire zero; 
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. 
 
                               Tabacchi lavorati 
 
                a) sigari 23,00%; 
                b) sigaretti 23,5%; 
                c) sigarette 59,5%; 
                d) tabacco da fumo: 
                  1) tabacco trinciato a taglio fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%; 
                  2) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
                e) tabacco da fiuto 24,78%; 
                f) tabacco da masticare 24,78%; 
 
                               Energia elettrica 
 
              Per ogni kWh di energia impiegata: 
                per qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni:  lire
          4,10 per ogni kWh; 
                per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: 
                  a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
                  b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820; 
                per la fornitura  di  energia  elettrica  erogata  da
          impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di
          impianti  elettrici   con   potenza   installata   nominale
          superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005  per
          ogni kWh. 
 
                              Imposizioni diverse 
 
              Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 25,  50  e
          della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni penali e amministrative): 
              «Art.  19-bis   (Utilizzo   della   posta   elettronica
          certificata).  -  L'invio  di   tutti   gli   atti   e   le
          comunicazioni previsti dalle disposizioni che  disciplinano
          i tributi previsti dal presente testo unico,  ivi  compresi
          gli avvisi di pagamento di cui all'articolo  15,  comma  1,
          effettuato  da  parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli tramite la posta elettronica  certificata  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68,  di  seguito  denominata  PEC,  ha  valore  di
          notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
          notificare  i  predetti  atti  e   comunicazioni   mediante
          raccomandata postale con avviso di  ricevimento  ovvero  ai
          sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
          civile,  anche  per  il  tramite  di  un   messo   speciale
          autorizzato dall'ufficio competente. 
              Per i fini di cui al comma  1,  i  soggetti  tenuti  al
          pagamento  dell'imposta  nonche'   quelli   che   intendono
          iniziare  un'attivita'  subordinata  al  rilascio  di   una
          licenza  o  di  un'autorizzazione,   comunque   denominata,
          previste    dal    presente    testo    unico    comunicano
          preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC.». 
              «Art.  25  (Deposito   e   circolazione   di   prodotti
          energetici assoggettati ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti
          depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
          accisa   devono   denunciarne    l'esercizio    all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle  dogane,  competente  per   territorio,
          qualunque sia la capacita' del deposito. 
              2. Sono altresi' obbligati  alla  denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
                a) gli esercenti depositi per uso  privato,  agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi; 
                b) gli esercenti impianti di  distribuzione  stradale
          di carburanti; 
                c)  gli   esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed
          industriali, collegati a serbatoi la cui capacita'  globale
          supera i 5 metri cubi. 
              3. Sono esentate dall'obbligo di  denuncia  di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purche'  la  quantita'  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
              4.  Gli  esercenti   impianti   e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia, in possesso  del  provvedimento
          autorizzativo rilasciato ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia  di  installazione  ed  esercizio  di  impianti  di
          stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono  muniti
          di  licenza  fiscale,  valida  fino  a  revoca,  e,   fatta
          eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
          naturale  impiegato  come  carburante,  sono  obbligati   a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
          prodotti  denaturati  per  usi   esenti.   Sono   esonerati
          dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
          gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
          o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
          lettera a), aventi capacita' superiore a 10  metri  cubi  e
          non  superiore  a  25  metri  cubi  nonche'  gli  esercenti
          impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
          serbatoi la cui capacita' globale  risulti  superiore  a  5
          metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
          1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
          dare comunicazione di  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, competente per territorio;  ai
          medesimi soggetti e' attribuito un  codice  identificativo.
          Gli stessi tengono il registro  di  carico  e  scarico  con
          modalita' semplificate da stabilire con determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
          impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas   naturale
          impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
          comma 2, lettera b), annotano  nel  registro  di  carico  e
          scarico  rispettivamente   i   quantitativi   di   prodotti
          ricevuti,  distintamente  per   qualita',   e   il   numero
          risultante dalla lettura del contatore totalizzatore  delle
          singole colonnine di distribuzione  installate,  effettuata
          alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di  carburante
          erogato; al momento della chiusura  annuale,  entro  trenta
          giorni dalla data  dell'ultima  registrazione,  i  medesimi
          esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
          e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
          alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno,  con
          evidenziazione delle rimanenze  contabili  ed  effettive  e
          delle loro differenze. 
              4-ter. Con determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' per la presentazione dei dati  di  cui  al  comma
          4-bis  nonche'  dei  dati  relativi  ai  livelli   e   alle
          temperature  dei  serbatoi  installati,  esclusivamente  in
          forma telematica, in sostituzione del registro di carico  e
          scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al  comma
          2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I
          medesimi esercenti  garantiscono,  anche  tramite  soggetti
          appositamente delegati,  l'accesso  presso  l'impianto  per
          l'esercizio dei poteri di cui  all'articolo  18,  comma  2,
          entro     ventiquattro     ore     dalla      comunicazione
          dell'amministrazione  finanziaria.  In  fase  di   accesso,
          presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
          la relativa documentazione contabile. 
              5. Per i depositi di cui al comma  1  ed  al  comma  2,
          lettera  a),  nei   casi   previsti   dal   secondo   comma
          dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303,
          la licenza viene rilasciata al locatario al  quale  incombe
          l'obbligo della tenuta del registro di  carico  e  scarico.
          Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la
          licenza   e'   intestata   al   titolare   della   gestione
          dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta  del
          registro di carico e scarico. ll titolare della concessione
          ed   il   titolare   della   gestione   dell'impianto    di
          distribuzione  stradale   sono,   agli   effetti   fiscali,
          solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti  dalla
          gestione dell'impianto stesso. 
              6. Le disposizioni  dei  commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'articolo 4. 
              6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
          di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
          rilascio  e'  sospesa  allorche'  ricorrano  nei  confronti
          dell'esercente, rispettivamente, le condizioni  di  cui  ai
          commi 6 e 7 dell'articolo  23;  per  la  sospensione  e  la
          revoca  della  predetta   licenza   trovano   applicazione,
          rispettivamente, i commi 8 e 9 del  medesimo  articolo  23.
          Nel caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
          negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento  per  il
          rilascio della stessa e' sospeso, allorche'  le  situazioni
          di cui  ai  commi  da  6  a  9  del  medesimo  articolo  23
          ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento  a
          persone che rivestono in esse funzioni  di  rappresentanza,
          di amministrazione o di direzione ovvero a persone  che  ne
          esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 
              6-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  6-bis,
          limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
          che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
          licenza di cui al comma 4 e' altresi'  negata  ai  soggetti
          che, a seguito di verifica, risultano privi  dei  requisiti
          tecnico-organizzativi    minimi    per    lo    svolgimento
          dell'attivita' del deposito rapportati alla  capacita'  dei
          serbatoi, ai servizi strumentali  all'esercizio  ovvero  al
          conto  economico  previsionale,  in  base  alle  specifiche
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
          i titolari di depositi commerciali detengono  o  estraggono
          benzina o gasolio usato come carburante  sono  obbligati  a
          darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli; in  caso  di  riscontrata  sussistenza  delle
          situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9  e  11  dell'articolo
          23, la medesima Agenzia adotta  motivati  provvedimenti  di
          divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  nel  termine  di
          sessanta giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  o,
          qualora successiva al  predetto  termine,  dalla  data  del
          verificarsi  delle  condizioni  impeditive   previste   dai
          medesimi commi. 
              7. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  6-bis,  la
          licenza di esercizio  dei  depositi  puo'  essere  sospesa,
          anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del  codice
          di procedura penale, nei confronti dell'esercente  che  sia
          sottoposto a procedimento penale  per  violazioni  commesse
          nella  gestione  dell'impianto,  costituenti  delitti,   in
          materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
          nel minimo ad un anno. Il provvedimento di  sospensione  ha
          effetto  fino  alla  pronuncia  di  proscioglimento  o   di
          assoluzione; la sentenza di  condanna  comporta  la  revoca
          della licenza. 
              8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa  devono
          circolare con  il  documento  di  accompagnamento  previsto
          dall'articolo 12. Sono esclusi da tale obbligo  i  prodotti
          energetici trasferiti in quantita' non  superiore  a  1.000
          chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
          presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti  per  uso
          combustione  trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita   al
          minuto. 
              9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
          ad   accisa   tra   depositi   commerciali   deve    essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione,  unicamente  attraverso  modalita'  telematiche,
          agli   Uffici   dell'Agenzia   delle   dogane   nella   cui
          circoscrizione  territoriale  sono   ubicati   i   depositi
          interessati alla movimentazione.». 
              «Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e  regolamenti).
          -  1.  Indipendentemente   dall'applicazione   delle   pene
          previste per le violazioni che costituiscono reato, per  le
          infrazioni  alla  disciplina  delle  accise  stabilita  dal
          presente testo unico e dalle relative norme di  esecuzione,
          comprese la irregolare  tenuta  della  contabilita'  o  dei
          registri prescritti e la  omessa  o  tardiva  presentazione
          delle dichiarazioni e denunce  prescritte,  si  applica  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro da 500 euro a 3.000 euro. 
              2. La tenuta  della  contabilita'  e  dei  registri  si
          considera irregolare quando viene accertata una  differenza
          tra le giacenze reali e le risultanze  contabili  superiore
          ai cali e alle perdite  di  cui  all'articolo  4.  Per  gli
          impianti  di  distribuzione  stradale  di   carburanti   si
          considera irregolare la tenuta del  registro  di  carico  e
          scarico quando la predetta differenza supera un  dodicesimo
          del  calo  annuo  consentito  per  i  singoli   carburanti,
          riferito alle erogazioni effettuate  nel  periodo  preso  a
          base della verifica; per i depositi commerciali di  gasolio
          si considera irregolare la tenuta del registro di carico  e
          scarico quando la differenza supera il 3  per  mille  delle
          quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso  a
          base della verifica. 
              3. La sanzione di cui al comma 1  si  applica  anche  a
          chiunque esercita le attivita' senza la prescritta  licenza
          fiscale, ovvero ostacola, in qualunque  modo,  ai  militari
          della    Guardia    di    finanza    ed    ai    funzionari
          dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della  speciale
          tessera di riconoscimento,  l'accesso  nei  locali  in  cui
          vengono  trasformati,  lavorati,  impiegati   o   custoditi
          prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo  che  il
          fatto costituisca reato. 
              4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad  accisa  dopo
          la revoca della licenza di cui all'articolo 5, comma 2,  e'
          considerata,  agli  effetti  sanzionatori,   tentativo   di
          sottrarre  al  pagamento   dell'imposta   il   quantitativo
          estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.». 
              «Tabella A  -  Impieghi  dei  prodotti  energetici  che
          comportano  l'esenzione  dall'accisa  o  l'applicazione  di
          un'aliquota  ridotta,  sotto   l'osservanza   delle   norme
          prescritte 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              .». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  (Misure
          urgenti per contrastare gli effetti economici  e  umanitari
          della crisi ucraina): 
              «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA
          sui carburanti). - 1. In considerazione del perdurare degli
          effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei
          prezzi dei prodotti energetici, a decorrere  dal  3  maggio
          2022 e fino all'8 luglio 2022: 
                a) le aliquote di accisa di  cui  all'allegato  I  al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504,  dei  sotto  indicati  prodotti  sono
          rideterminate nelle seguenti misure: 
                  1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
                  2) oli da gas  o  gasolio  usato  come  carburante:
          367,40 euro per mille litri; 
                  3) gas di  petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come
          carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 
                  4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro
          per metro cubo; 
                b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
          autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
              2. In dipendenza della  rideterminazione  dell'aliquota
          di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita,  per
          il  periodo  dal  22  aprile  2022  al   2   maggio   2022,
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  6  aprile  2022,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del  16  aprile
          2022, e, per il periodo dal  3  maggio  2022  all'8  luglio
          2022, dal comma 1, lettera  a),  numero  2),  del  presente
          articolo, l'aliquota  di  accisa  sul  gasolio  commerciale
          usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella
          A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo  n.
          504 del 1995, non si applica per il periodo dal  22  aprile
          2022 all'8 luglio 2022. 
              3. Ai fini della corretta applicazione  delle  aliquote
          di  accisa  diminuite  per  effetto  sia  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma  2,
          che del comma 1, lettera a),  del  presente  articolo,  gli
          esercenti i depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
          assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e
          gli esercenti gli impianti  di  distribuzione  stradale  di
          carburanti di cui al comma  2,  lettera  b),  del  medesimo
          articolo  25  trasmettono,  entro  il   15   luglio   2022,
          all'ufficio competente per  territorio  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
          19-bis del predetto testo unico ovvero per via  telematica,
          i dati relativi ai quantitativi  dei  prodotti  di  cui  al
          comma 1, lettera  a),  del  presente  articolo  usati  come
          carburante giacenti nei serbatoi dei  relativi  depositi  e
          impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di
          quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri  1)
          e 2), del presente articolo,  viene  meno  l'obbligo,  gia'
          previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di
          comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di  benzina
          e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  con   salvezza   degli   eventuali
          comportamenti omissivi posti in essere. 
              4. Per la mancata comunicazione di cui al  comma  3  si
          applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del  1995;
          la  medesima  sanzione  e'  applicata  per  l'invio   delle
          comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  3   con   dati
          incompleti o non veritieri. 
              5.  Al  fine  di  prevenire  il  rischio   di   manovre
          speculative derivanti dalla diminuzione delle  aliquote  di
          accisa stabilita dal decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a),  del
          presente articolo,  il  Garante  per  la  sorveglianza  dei
          prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri,  degli
          enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del  supporto
          operativo  del  Corpo  della  guardia   di   finanza,   per
          monitorare l'andamento  dei  prezzi,  anche  relativi  alla
          vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica
          la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito  dell'intera
          filiera  di  distribuzione  commerciale.  Il  Corpo   della
          guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad  esso
          attribuiti  ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta   sul
          valore aggiunto e delle imposte  dirette,  anche  ai  sensi
          dell'articolo 2, commi 2, lettera  m),  e  4,  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma e  per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          polizia economico-finanziaria, il Corpo  della  guardia  di
          finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati
          comunicati  relativamente  alle   giacenze   dei   prodotti
          energetici dei depositi commerciali assoggettati ad  accisa
          di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui  al
          decreto legislativo n. 504 del 1995  e  degli  impianti  di
          distribuzione stradale di carburanti di  cui  al  comma  2,
          lettera b), del  medesimo  articolo  25,  nonche'  ai  dati
          contenuti   nel   documento   amministrativo   semplificato
          telematico di cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma  1,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286;  il
          medesimo  Corpo   segnala   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti
          di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita'
          di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
          condotte che possano ledere la concorrenza ai  sensi  della
          legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  o  costituire  pratiche
          commerciali scorrette ai sensi del codice del  consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
              6.  Al  fine  di  prevenire  il  rischio   di   manovre
          speculative derivanti dalla diminuzione  dell'aliquota  IVA
          di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale  usato  per
          autotrazione,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  di  cui   al   comma   5   relativamente   al
          monitoraggio dell'andamento dei  prezzi  del  predetto  gas
          naturale  praticati  nell'ambito  dell'intera  filiera   di
          distribuzione commerciale. 
              7.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti  di  cui
          al comma 1,  lettera  a),  ivi  incluso  il  gas  naturale,
          possono  essere  rideterminate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della transizione  ecologica,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 290, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  ferme
          restando le condizioni di cui all'articolo  1,  comma  291,
          della stessa legge, anche con  cadenza  diversa  da  quella
          prevista nel medesimo comma  291.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie
          a coordinare l'applicazione  dell'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio  usato  come  carburante,  diminuita  dallo  stesso
          decreto, con l'applicazione  dell'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella  A
          allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504,   nonche'   prevedere   l'obbligo,
          stabilendone termini e modalita', da parte degli  esercenti
          i depositi commerciali e degli esercenti  gli  impianti  di
          distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3,  di
          trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate  presso
          i rispettivi depositi e impianti, dei  prodotti  energetici
          per i quali il medesimo  decreto  di  cui  all'articolo  1,
          comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione
          della  relativa  aliquota  di  accisa;   per   la   mancata
          comunicazione delle suddette giacenze nonche'  per  l'invio
          della medesima comunicazione  con  dati  incompleti  o  non
          veritieri, si applica la  sanzione  prevista  dall'articolo
          50,  comma  1,  del  predetto  testo   unico.   Non   trova
          applicazione l'articolo 1, comma 8, del  presente  decreto.
          Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere
          l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1,
          lettera b), al gas naturale usato per autotrazione. 
              9. Allo  scopo  di  prevenire  il  rischio  di  manovre
          speculative derivanti dalla diminuzione delle  aliquote  di
          accisa  stabilita  dal  decreto  da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. 
              10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2  del  presente
          articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro  per  l'anno
          2022 e in 107,25  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 38.».