Art. 8
Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre
2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20
settembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma
2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7
ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con
l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i
dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi
dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La
predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di
accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,
lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la
comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni
per la loro corretta compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
625.620 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Tabacchi lavorati
a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,5%;
c) sigarette 59,5%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820;
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 25, 50 e
della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative):
«Art. 19-bis (Utilizzo della posta elettronica
certificata). - L'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano
i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi
gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1,
effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di
notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
notificare i predetti atti e comunicazioni mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai
sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile, anche per il tramite di un messo speciale
autorizzato dall'ufficio competente.
Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al
pagamento dell'imposta nonche' quelli che intendono
iniziare un'attivita' subordinata al rilascio di una
licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata,
previste dal presente testo unico comunicano
preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC.».
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso,
presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma
dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303,
la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la
licenza e' intestata al titolare della gestione
dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico. ll titolare della concessione
ed il titolare della gestione dell'impianto di
distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali,
solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla
gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'articolo 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei confronti
dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la
revoca della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.
Nel caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a
persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo
23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' nel termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o,
qualora successiva al predetto termine, dalla data del
verificarsi delle condizioni impeditive previste dai
medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'articolo 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.».
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti).
- 1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, per le
infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal
presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione,
comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei
registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione
delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'articolo 4. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo
del calo annuo consentito per i singoli carburanti,
riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a
base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio
si considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».
«Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che
comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme
prescritte
Parte di provvedimento in formato grafico
.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA
sui carburanti). - 1. In considerazione del perdurare degli
effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei
prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio
2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per
il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022,
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile
2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio
2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente
articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale
usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella
A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile
2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote
di accisa diminuite per effetto sia del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2,
che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli
esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e
gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo
articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica,
i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo usati come
carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e
impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1)
e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, gia'
previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di
comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina
e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con salvezza degli eventuali
comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si
applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;
la medesima sanzione e' applicata per l'invio delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati
incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli
enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo del Corpo della guardia di finanza, per
monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla
vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica
la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera
filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della
guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso
attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi
dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui
al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di
polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati
comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti
energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa
di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati
contenuti nel documento amministrativo semplificato
telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il
medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti
di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita'
di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche
commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA
di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per
autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 5 relativamente al
monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas
naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di
distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui
al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale,
possono essere rideterminate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1,
comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291,
della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella
prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al
presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie
a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso
decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nonche' prevedere l'obbligo,
stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti
i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di
trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso
i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici
per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1,
comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione
della relativa aliquota di accisa; per la mancata
comunicazione delle suddette giacenze nonche' per l'invio
della medesima comunicazione con dati incompleti o non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo
50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova
applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto.
Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1,
lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno
2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 38.».