Art. 9 
 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporto 
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  su
strada, lacuale, marittimo e ferroviario,  sottoposto  a  obbligo  di
servizio  pubblico,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo,  con  una
dotazione di 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo,  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo  quadrimestre
2022 rispetto  all'analogo  periodo  del  2021,  per  l'acquisto  del
carburante per l'alimentazione dei mezzi di  trasporto  destinati  al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o
ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al  fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione  delle
risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura
proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di
spesa. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento, da parte dell'ente  concedente  ovvero  affidante  il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione. 
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto di persone su strada resi ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero
sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21
ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate  dalle
regioni e dagli  enti  locali  ai  sensi  delle  norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una
dotazione di 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
riconoscimento, fino a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  in
favore degli  operatori  economici  esercenti  detti  servizi  di  un
contributo fino al 20 per cento della  spesa  sostenuta  nel  secondo
quadrimestre  dell'anno  2022,  al  netto  dell'imposta  sul   valore
aggiunto, per l'acquisto di  carburante  destinato  all'alimentazione
dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o  M3,  a
trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale  liquefatto  (GNL),
ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e  conformi
almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE)  n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.  Ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  fondo,  gli   operatori   economici
trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, secondo le  modalita'  definite  dal  medesimo
Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, una  dichiarazione  redatta  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  contenente  i
dati di immatricolazione di ciascun mezzo  di  trasporto,  copia  del
documento unico di circolazione, copia delle fatture  d'acquisto  del
carburante quietanzate, l'entita'  del  contributo  richiesto  e  gli
estremi   per   l'effettuazione   del   versamento   del   contributo
riconosciuto a valere sulle risorse del  Fondo.  Qualora  l'ammontare
delle richieste di accesso al fondo risulti superiore  al  limite  di
spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle  risorse  tra
gli operatori richiedenti e' effettuata  in  misura  proporzionale  e
fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. 
  4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e  quelli  erogati  ai
sensi  del  comma  3  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5.  All'articolo  3  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  i
commi 6-bis e 6-tersono abrogati. 
  6. Per fronteggiare le ripercussioni  economiche  negative  per  il
settore   del   trasporto   ferroviario   delle    merci    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che  ne  costituisce  il
limite di spesa, a  favore  di  Rete  ferroviaria  italiana  Spa.  Lo
stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da  Rete  ferroviaria
italiana  Spa  dai  costi  netti  totali  afferenti  ai  servizi  del
pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°  aprile  2022
al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo  dello  stanziamento  di
cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della
quota eccedente la  copertura  del  costo  direttamente  legato  alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi
ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui
applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla
base delle vigenti misure di regolazione definite  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa  trasmette
al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  una   rendicontazione
sull'attuazione del comma 6. 
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1  milione  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma  5
e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  285
          (Riordino dei  servizi  automobilistici  interregionali  di
          competenza statale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2006, n. 6, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.1073/2009  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. 
              Il  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.   422
          (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
          287. 
              -  La  legge  11  agosto  2003,  n.   218   (Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190. 
              - Il regolamento (CE) n.595/2009 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 18 giugno  2009  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Per gli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  (Testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi)  si  veda   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 6. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Credito d'imposta per gli autotrasportatori  e
          misure  in  favore  delle  imprese  esercenti  servizi   di
          trasporto di passeggeri con  autobus).  -  1.  Al  fine  di
          mitigare  gli  effetti  economici  derivanti   dall'aumento
          eccezionale  del  prezzo  del   gasolio   utilizzato   come
          carburante, alle  imprese  aventi  sede  legale  o  stabile
          organizzazione  in  Italia  esercenti   le   attivita'   di
          trasporto indicate all'articolo 24-ter,  comma  2,  lettera
          a), testo unico delle disposizioni legislative  concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  e'  riconosciuto  un
          contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito   di
          imposta,  nella  misura  del  28  per  cento  della   spesa
          sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto
          del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli,  di
          categoria euro 5 o superiore,  utilizzati  per  l'esercizio
          delle predette attivita', al netto dell'imposta sul  valore
          aggiunto,   comprovato   mediante   le   relative   fatture
          d'acquisto. 
              2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
          53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
          Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
              4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e  2,  valutati  in
          euro 496.945.000 per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 58. 
              5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
          e' abrogato. 
              6. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio delle fruizioni del  credito  d'imposta  di
          cui al  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196. 
              6-bis. (abrogato). 
              6-ter. (abrogato). 
              6-quater.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo 15  luglio  2015,  n.  112,  (Attuazione  della
          direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario europeo unico): 
              «Art. 17  (Canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria e dei servizi). - 1. Fermo restando il generale
          potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo  e
          non  discriminatorio  dell'infrastruttura  ferroviaria   da
          parte delle imprese ferroviarie, l'Autorita' di regolazione
          dei trasporti, di cui all'articolo 37 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  definisce,  fatta  salva
          l'indipendenza del gestore  dell'infrastruttura  e  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          dello stesso, i criteri per la  determinazione  del  canone
          per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del
          gestore dell'infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi
          di cui all'articolo 13. 
              2. Il gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria,  sulla
          base di quanto disposto al comma  1,  determina  il  canone
          dovuto   dalle   imprese   ferroviarie    per    l'utilizzo
          dell'infrastruttura  e  procede  alla   riscossione   dello
          stesso.  Il  canone  di  utilizzo  dell'infrastruttura   e'
          pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo  nel
          caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo  18,
          il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di
          imposizione dei canoni  in  vigore  si  basi  sugli  stessi
          principi per tutta la rete. 
              3. Il gestore  dell'infrastruttura  provvede  affinche'
          l'applicazione del sistema di imposizione  comporti  canoni
          equivalenti e non discriminatori  per  le  diverse  imprese
          ferroviarie che prestano servizi di natura  equivalente  su
          una parte  simile  del  mercato  o  di  rete,  e  i  canoni
          effettivamente applicati siano conformi a  quanto  disposto
          al comma 2. Del rispetto di tali garanzie deve essere  data
          dimostrazione nel prospetto informativo della  rete,  senza
          rivelare informazioni commerciali riservate. 
              4. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  5  e  6  del
          presente articolo  o  all'articolo  18,  i  canoni  per  il
          pacchetto   minimo   di    accesso    e    per    l'accesso
          all'infrastruttura  di  collegamento   agli   impianti   di
          servizio sono stabiliti al costo direttamente  legato  alla
          prestazione del servizio ferroviario sulla base  di  quanto
          disposto al comma 1  e  tenuto  conto  delle  modalita'  di
          calcolo   definite   dall'atto   di   esecuzione   di   cui
          all'articolo 31, paragrafo 3,  della  direttiva  2012/34/UE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.   Il   gestore
          dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente
          a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro
          anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione. 
              5. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura  possono
          includere un costo che rispecchi la scarsita' di  capacita'
          della  sezione   identificabile   dell'infrastruttura   nei
          periodi di congestione. 
              6. Il gestore  dell'infrastruttura  puo'  modificare  i
          canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, per tener  conto
          del  costo   degli   effetti   ambientali   causati   dalla
          circolazione del  treno,  sulla  base  delle  modalita'  di
          calcolo definite dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
          429/2015 della  Commissione  europea  del  13  marzo  2015,
          emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo  31,
          paragrafo 5,  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio.  Ogni  modifica  dei  canoni  per
          l'utilizzo dell'infrastruttura, onde  tenere  in  conto  il
          costo degli effetti  acustici,  favorisce  l'ammodernamento
          dei  veicoli  ferroviari  con  la  tecnologia  di   sistema
          frenante   a    bassa    rumorosita'    piu'    vantaggioso
          economicamente disponibile. 
              7. L'imputazione di costi ambientali che  determini  un
          aumento del totale delle entrate per il gestore e' tuttavia
          ammessa solo  se  essa  e'  applicata  anche  al  trasporto
          stradale di merci  conformemente  al  diritto  dell'Unione.
          Qualora l'imputazione dei  costi  ambientali  determini  un
          aumento delle entrate, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti,  decide  in  merito   all'uso   degli   introiti
          supplementari.  Il   gestore   conserva   le   informazioni
          necessarie in modo da poter risalire  sia  all'origine  dei
          proventi derivanti dall'imputazione  dei  costi  ambientali
          che all'applicazione  degli  stessi,  e,  su  richiesta  le
          fornisce alla Commissione europea. 
              8.   Per   evitare   fluttuazioni   sproporzionate    e
          indesiderate, i canoni di cui ai commi 4,  5  e  6  possono
          essere espressi in medie calcolate su un ragionevole numero
          di servizi ferroviari e  periodi.  L'entita'  relativa  dei
          canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  e'   comunque
          correlata ai costi imputabili ai servizi. 
              9. Il gestore  dell'infrastruttura  puo'  applicare  un
          canone  adeguato  per  la  capacita'   assegnata   ma   non
          utilizzata. Tale canone per mancato uso serve a incentivare
          un utilizzo efficiente della capacita'. L'applicazione  del
          canone in parola ai richiedenti cui sia stata assegnata una
          traccia ferroviaria e' obbligatoria  in  caso  di  regolare
          mancato uso delle tracce assegnate o di parte di  esse.  Ai
          fini  dell'imposizione  di  questo   canone,   il   gestore
          dell'infrastruttura   pubblica   nel   proprio    prospetto
          informativo della  rete  i  criteri  per  determinare  tale
          mancato uso.  L'organismo  di  regolazione  controlla  tali
          criteri. I pagamenti di tale  canone  sono  effettuati  dal
          richiedente  o  dall'impresa  ferroviaria   designata.   Il
          gestore dell'infrastruttura deve essere permanentemente  in
          grado di indicare  a  qualsiasi  interessato  la  capacita'
          d'infrastruttura gia' assegnata  alle  imprese  ferroviarie
          utilizzatrici. 
              10. Il canone richiesto per l'accesso agli impianti  di
          servizio  di  cui  all'articolo  13,  comma  2  e  per   la
          prestazione dei servizi in tali impianti non puo'  superare
          il costo della loro fornitura,  aumentato  di  un  profitto
          ragionevole. 
              11. Se i  servizi  complementari  e  ausiliari  di  cui
          all'articolo 13, commi 9 e 11, sono  offerti  da  un  unico
          fornitore, i pertinenti corrispettivi non superano il costo
          totale di fornitura, aumentato di un profitto  ragionevole.
          Se  gli  stessi  servizi  sono   offerti   in   regime   di
          concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   37,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          La sede dell'Autorita' e' individuata  in  un  immobile  di
          proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove  idoneo
          e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                a) a garantire, secondo metodologie  che  incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
                b) a definire, se ritenuto  necessario  in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
                d) a stabilire le condizioni minime di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                e) a  definire,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi; 
                f) a definire i criteri per la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                g)   con   particolare   riferimento    al    settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                h)   con   particolare   riferimento    al    settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                i)   con    particolare    riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                l) l'Autorita', in caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                m) con particolare riferimento al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                  1)  l'incremento  del  numero  delle  licenze   ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                  2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                  3)   consentire   una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                  4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                b)  determina  i  criteri  per  la  redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                c)   propone   all'amministrazione   competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                f) ordina la cessazione delle condotte  in  contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'
          per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra
          gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture
          e servizi  di  trasporto  e  gli  utenti  o  i  consumatori
          mediante procedure semplici e non onerose  anche  in  forma
          telematica. Per le predette controversie, individuate con i
          provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo  periodo,  non
          e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale  fino
          a che non sia stato esperito un tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione,  da  ultimare  entro  trenta  giorni   dalla
          proposizione dell'istanza  all'Autorita'.  A  tal  fine,  i
          termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino
          alla  scadenza  del  termine   per   la   conclusione   del
          procedimento di conciliazione; 
                i) ferme restando le sanzioni previste  dalla  legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                l) applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                  1) i destinatari  di  una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                  2)  i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                m) nel caso di inottemperanza  agli  impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                a)    agli    oneri    derivanti     dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                b) mediante un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                b-bis) ai sensi dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.».