Art. 9 bis
Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e per
l'approvvigionamento energetico delle isole minori
1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma
10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina
transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo
decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86
tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino
a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o
piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro scadenza, le
autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data di
entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma
10-bis»;
b) il comma 3 e' abrogato.
2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole
minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai viaggi nazionali di
durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari
non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che
gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in
vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano
effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorita'
marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo,
dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad
assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. All'
articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "All'autorizzazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241";
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita' del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per
il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa
previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale".
2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine
di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle
linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui
trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86
tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi,
ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante
complessi di veicoli a otto o piu' assi, la disciplina di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro
scadenza, le autorizza-zioni alla circolazione gia'
rilasciate prima della data di entrata in vigore del
decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis;
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134
(Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei
requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci
pericolose):
«Art. 10 (Unita' di trasporto del carico: costruzione e
collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli
stradali e cisterne). - 1. I contenitori devono essere
collaudati ed omologati in conformita' alle norme previste
dalla Convenzione CSC.
2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari
devono essere omologati e collaudati in conformita' alle
norme del regolamento RID.
3. I veicoli stradali devono essere omologati e
collaudati secondo le norme dell'accordo ADR.
4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna
ferroviari, devono essere omologate e collaudate, in
conformita' alle disposizioni del codice IMDG,
dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da
un organismo autorizzato dalla stessa o da una delle
societa' di classificazione appartenenti alla International
Association of Classification Societies (IACS).
5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei
limiti consentiti del vigente codice IMDG.
6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due
ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna
ferroviari non conformi ai requisiti di cui al presente
articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi
alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su
strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in
condizioni meteomarine favorevoli.».