Art. 9 bis 
 
Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e  per
  l'approvvigionamento energetico delle isole minori 
  1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fino al 31  dicembre  2022,  resta  sospesa  l'efficacia  delle
disposizioni contenute nel decreto  di  cui  all'articolo  10,  comma
10-bis, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  al  fine  di  semplificare   la   disciplina
transitoria disposta dalle linee  guida,  adottate  con  il  medesimo
decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche  di  sicurezza  per  il  transito  dei  mezzi  fino  a   86
tonnellate. Fino  alla  medesima  data  continua  ad  applicarsi,  ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva  fino
a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli  a  otto  o
piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  vigente  al  9  novembre
2021. Conservano altresi' efficacia,  fino  alla  loro  scadenza,  le
autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data  di
entrata in vigore del decreto di cui al  citato  articolo  10,  comma
10-bis»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
  2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole
minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai  viaggi  nazionali  di
durata superiore alle due ore e non  superiore  alle  tre  ore,  puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
l'imbarco di veicoli cisterna stradali e  carri  cisterna  ferroviari
non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre  che
gli stessi risultino almeno  conformi  alla  normativa  nazionale  in
vigore per il trasporto su strada o ferrovia e  che  i  viaggi  siano
effettuati  in   condizioni   meteomarine   favorevoli.   L'Autorita'
marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al  primo  periodo,
dispone  le  occorrenti  prescrizioni   aggiuntive   finalizzate   ad
assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-bis,   del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
          urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
          e  per  esigenze  indifferibili)  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  7-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          trasporti in  condizioni  di  eccezionalita').  -  1.  All'
          articolo 10 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2, la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i  limiti
          fissati dagli articoli  61  e  62,  di  blocchi  di  pietra
          naturale,   di   elementi   prefabbricati   compositi    ed
          apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia,  di
          prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito  con
          veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato  integrando
          il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
          comunque in numero non superiore  a  sei  unita',  fino  al
          completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
          dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora  siano
          superati i limiti di cui all'articolo 62, ma  nel  rispetto
          dell'articolo 61, il carico  puo'  essere  completato,  con
          generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare
          l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
          del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
          e della massa eccezionale a disposizione,  fatta  eccezione
          per   gli   elementi   prefabbricati   compositi    e    le
          apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per  i
          quali si applica sempre il  limite  delle  sei  unita'.  In
          entrambi i casi la  predetta  massa  complessiva  non  puo'
          essere  superiore  a  38  tonnellate  se   si   tratta   di
          autoveicoli isolati a tre  assi,  a  48  tonnellate  se  si
          tratta  di  autoveicoli  isolati  a  quattro  assi,  a   86
          tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
          a 108 tonnellate se si tratta di  complessi  di  veicoli  a
          otto assi. Nel caso  di  trasporto  eccezionale  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuato  mediante
          complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui  al
          comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' indispensabili per  il  rilascio  della  relativa
          autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma  10-bis,  i
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile"; 
                b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito  il
          seguente:   "All'autorizzazione   non   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
          241"; 
                c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
              "10-bis. Fermo quanto previsto  dal  comma  9-bis,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, da adottare entro il 30  aprile  2022,  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
          l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
          infrastrutture stradali e autostradali e previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  adottate
          apposite   linee   guida    finalizzate    ad    assicurare
          l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
          nonche'  della   valutazione   della   compatibilita'   dei
          trasporti  in   condizioni   di   eccezionalita'   con   la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione. In particolare, le  linee  guida  di  cui  al
          primo periodo definiscono: 
                a) le modalita' di verifica della compatibilita'  del
          trasporto  in   condizioni   di   eccezionalita'   con   la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione, in coerenza con quanto previsto  dalle  linee
          guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130; 
                b) le modalita' di rilascio  dell'autorizzazione  per
          il trasporto in  condizioni  di  eccezionalita'  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuato  mediante
          complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
          b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
          di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di  massa
          previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 
                  1) le specifiche attivita' di  verifica  preventiva
          delle condizioni  delle  sovrastrutture  stradali  e  della
          stabilita' dei  manufatti,  interessati  dal  trasporto  in
          condizioni di eccezionalita', che l'ente e  le  regioni  di
          cui  al  comma  6  sono  tenuti  ad  effettuare,  anche  in
          considerazione del numero e della frequenza  dei  trasporti
          in  condizioni  di  eccezionalita',  prima   del   rilascio
          dell'autorizzazione; 
                  2)  le  specifiche  modalita'  di  verifica   della
          compatibilita'   del    trasporto    in    condizioni    di
          eccezionalita' con la  conservazione  delle  sovrastrutture
          stradali e con la stabilita' dei manufatti; 
                  3)  le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio   e
          controllo delle sovrastrutture stradali  e  dei  manufatti,
          interessati dal trasporto in condizioni di  eccezionalita',
          differenziate  in  considerazione  del   numero   e   della
          frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita'; 
                  4)  le  specifiche  modalita'   di   transito   del
          trasporto eccezionale". 
              2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa  l'efficacia
          delle   disposizioni   contenute   nel   decreto   di   cui
          all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al  fine
          di semplificare la disciplina  transitoria  disposta  dalle
          linee  guida,  adottate  con  il  medesimo   decreto,   sui
          trasporti in condizioni di  eccezionalita',  relativa  alle
          verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a  86
          tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi,
          ai trasporti in  condizioni  di  eccezionalita'  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuati  mediante
          complessi di veicoli a otto o piu' assi, la  disciplina  di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al  9  novembre
          2021.  Conservano  altresi'  efficacia,  fino   alla   loro
          scadenza,  le  autorizza-zioni   alla   circolazione   gia'
          rilasciate prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis; 
              3. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno   2005,   n.   134
          (Regolamento recante disciplina per le navi mercantili  dei
          requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di  merci
          pericolose): 
              «Art. 10 (Unita' di trasporto del carico: costruzione e
          collaudo  dei  contenitori,   carri   ferroviari,   veicoli
          stradali e cisterne). -  1.  I  contenitori  devono  essere
          collaudati ed omologati in conformita' alle norme  previste
          dalla Convenzione CSC. 
              2. I carri ferroviari ed i  carri  cisterna  ferroviari
          devono essere omologati e collaudati  in  conformita'  alle
          norme del regolamento RID. 
              3.  I  veicoli  stradali  devono  essere  omologati   e
          collaudati secondo le norme dell'accordo ADR. 
              4.  Le  cisterne,  ad  esclusione  dei  carri  cisterna
          ferroviari,  devono  essere  omologate  e  collaudate,   in
          conformita'   alle   disposizioni    del    codice    IMDG,
          dall'Amministrazione competente italiana o straniera  o  da
          un organismo  autorizzato  dalla  stessa  o  da  una  delle
          societa' di classificazione appartenenti alla International
          Association of Classification Societies (IACS). 
              5. Le cisterne,  approvate  secondo  le  norme  vigenti
          prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
          regolamento, possono continuare  ad  essere  impiegate  nei
          limiti consentiti del vigente codice IMDG. 
              6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle  due
          ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna
          ferroviari non conformi ai requisiti  di  cui  al  presente
          articolo, sempre che gli stessi risultino  almeno  conformi
          alla normativa nazionale in  vigore  per  il  trasporto  su
          strada o ferrovia e che  i  viaggi  vengano  effettuati  in
          condizioni meteomarine favorevoli.».