Art. 9 ter 
 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
dell'aumento  dei  costi  dell'energia  termica  ed   elettrica,   e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito  fondo,  con
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per  finanziare  nei
predetti limiti l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  per  le
associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche  che  gestiscono
impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi  energetica.  Una
quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva
del fondo di cui al presente comma,  e'  destinata  alle  societa'  e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste
di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione,  le  modalita'
di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
a campione. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per
l'anno  2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  34,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1.-33. (omissis). 
              34.  Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  della
          riforma del lavoro sportivo, e' istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un
          apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  per  finanziare
          nei  predetti  limiti  l'esonero,   anche   parziale,   dal
          versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  delle
          federazioni   sportive   nazionali,   discipline   sportive
          associate, enti  di  promozione  sportiva,  associazioni  e
          societa'  sportive  dilettantistiche,  con  esclusione  dei
          premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
          atleti,   allenatori,   istruttori,   direttori    tecnici,
          direttori sportivi, preparatori  atletici  e  direttori  di
          gara. 
              (omissis).».