Art. 9 ter
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei
predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una
quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva
del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste
di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita'
di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
a campione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1.-33. (omissis).
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare
nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
(omissis).».